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Sentenza — n. 3357/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3357/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Lodi ha sollevato conflitto positivo di competenza, nei termini di seguito indicati, nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Milano e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 8 cod. proc. pen, art. 9 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3357/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per i medesimi reati di cui ai menzionati capi a) e b) procede altresì, sempre a carico di Gaetano Virgillito, il G.u.p. del Tribunale di Milano. Dinanzi a quest'ultimo, inoltre, Francesco Fortunati è imputato di concorso nella condotta sub b), nella sua qualità di amministratore di diritto di Fornace s.c.r.l. Dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Milano Giuseppe Andrea Virgillito e Gaetano Virgillito rispondono inoltre (a vario titolo, in relazione all'operato di svariate società, tra cui quelle già menzionate) di imputazioni elevate ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; mentre Maria Grazia Quaranta risponde di imputazioni elevate ai sensi degli artt. 2 e 8 stesso d.lgs.

Parole chiave

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fatture fittizie trasmissione per incompetenza concorso di domande d'estradizione contenzioso tributario altri capi d'accusa vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 8 cod. proc. pen
del Tribunale di Lodi procede a carico di Gaetano Virgillito e Francesco Alfio Sciacca, imputati: - il primo, del delitto di cui all'art. 8 d.lgs.
art. 9 cod. proc. pen
Il criterio del luogo di accertamento riveste, dunque, carattere suppletivo, prevalente per la sua natura speciale rispetto alle regole dettate altrimenti dall'art. 9 cod. proc. pen., da impiegare in presenza di un'oggettiva impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione.3.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Lodi nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Milano con ordinanza del 20/4/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Lodi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Lodi ha sollevato conflitto positivo di competenza, nei termini di seguito indicati, nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Milano e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

2. Il G.u.p. del Tribunale di Lodi procede a carico di Gaetano Virgillito e Francesco Alfio Sciacca, imputati: - il primo, del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché:

a) in qualità di amministratore di New Transport s.r.l.s. emetteva, negli anni 2016 e 2017, una serie di fatture per operazioni inesistenti, a beneficio della società Med Transport Service, allo scopo di consentire a quest'ultima di evadere le imposte;

b) in qualità di amministratore di fatto di Fornace s.c.r.l. emetteva, negli anni 2015 e 2016, una serie di fatture per operazioni inesistenti, a beneficio della società Immobiliare Futuro, allo scopo di consentire a quest'ultima di evadere le imposte; - entrambi, del medesimo delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso, tra loro, l'uno quale amministratore di fatto di SGAF s.r.l.s., l'altro quale amministratore di diritto della stessa società, emettevano, nel 2016, una serie di fatture per operazioni inesistenti, a beneficio della società New Transport, allo scopo di consentire a quest'ultima di evadere le imposte.

3. Per i medesimi reati di cui ai menzionati capi a) e b) procede altresì, sempre a carico di Gaetano Virgillito, il G.u.p. del Tribunale di Milano. Dinanzi a quest'ultimo, inoltre, Francesco Fortunati è imputato di concorso nella condotta sub b), nella sua qualità di amministratore di diritto di Fornace s.c.r.l. Dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Milano Giuseppe Andrea Virgillito e Gaetano Virgillito rispondono inoltre (a vario titolo, in relazione all'operato di svariate società, tra cui quelle già menzionate) di imputazioni elevate ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; mentre Maria Grazia Quaranta risponde di imputazioni elevate ai sensi degli artt. 2 e 8 stesso d.lgs.

4. Il G.u.p. del Tribunale di Lodi ha dunque rilevato, su sollecitazione difensiva, la parziale coincidenza di regiudicande, optando per il promovimento del presente conflitto.Il processo è quindi proseguito dinanzi a lui e gli imputati Gaetano Virgillito e Francesco Alfio Sciacca sono stati ammessi, a loro richiesta, al giudizio abbreviato.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in, ordine al quale si procede nelle distinte sedi giudiziarie, anche se diverse siano le qualificazioni giuridiche ad esso attribuite, e deve essere specularmente escluso ove (o nella parte in cui) tra i fatti criminosi contestati non sussista né coincidenza, né continenza, ma essi si pongano in un rapporto di compatibilità che renda possibile il concorso, formale o materiale, tra i reati (Sez. 1, n. 31357 del 23/9/2020, confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892-01; Sez. 1, n. 27677 del 17/5/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178-01). Ciò posto, gli identici fatti, per cui procedono i giudici in conflitto, sono solo quelli sub a) e b) del processo lodigiano - esattamente sovrapponibili alle imputazioni di cui alle pagine 5 e 8 della richiesta di rinvio a giudizio intervenuta nel processo milanese - sicché l'intervento regolatore di questa Corte deve intendersi a tali fatti riferito.

2. I fatti concernono l'emissione di fatture, per operazioni che si assumono inesistenti, da parte di società, aventi sede legale in Milano (New Transport e Fornace), di cui Virgillito era amministratore, di fatto o di diritto, al fine di consentire ad altre società, pure aventi sede legale in Milano (Med Transport Service e Immobiliare Futuro), di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In relazione alla fattispecie delittuosa così contestata, la competenza per territorio si determina con riferimento al luogo ove il reato è stato consumato, a norma dell'art. 8 cod. proc. pen.; in caso di mancata individuazione di tale luogo, la competenza appartiene al giudice del luogo ove il reato è stato accertato (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000).

Il criterio del luogo di accertamento riveste, dunque, carattere suppletivo, prevalente per la sua natura speciale rispetto alle regole dettate altrimenti dall'art. 9 cod. proc. pen., da impiegare in presenza di un'oggettiva impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione.3. Quest'ultimo deve essere individuato in base ad elementi esternamente verificabili, idonei a fornire una ragionevole certezza della sua ubicazione; a proposito della fattispecie di causa esso non coincide, necessariamente, con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (così Sez. 3, n. 11216 del 19/2/2021, Giuliani, Rv. 281568-01).

Tale sede, che è nella specie Milano, rappresenta però un elemento in sé altamente indiziante, e nel caso in esame va considerato che in Milano hanno pacificamente sede anche le società beneficiate dalla falsa fatturazione contestata; né il Collegio riscontra in atti significative informazioni, che lascino dubitare di tale individuazione o, ancor meno, consentano di dislocare altrove la relativa attività criminosa. Milano deve essere pertanto ritenuto, in concreto, il luogo di ragionevole formazione dei documenti ideologicamente falsi di cui in imputazione, luogo - come tale- di consumazione del reato.

Sicché va affermata la competenza del G.u.p. operante presso il relativo Tribunale, nei limiti - oggettivi e soggettivi - già individuati.

4. Obietta il procuratore generale requirente che, secondo un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (sono richiamate Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. Marando, Rv. 279895-01, nonché Sez. 1, n. 1299 del 8/5/1989, Rotolo, Rv.181325-01 e Sez. 1, n. 91 del 10/1/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01), nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetterebbe in ogni caso al giudice del procedimento che si trovi nello stadio più avanzato; tale giudice sarebbe, nella specie, il giudice lodigiano, che ha ormai ammesso il rito abbreviato e lo sta celebrando.

Il rilievo non può essere accolto, perché - ferma l'esattezza del principio di diritto - i processi si trovavano entrambi, nel momento in cui il conflitto è stato denunciato e rilevato, in fase di udienza preliminare. È soltanto dopo il promovimento del conflitto, atto privo di efficacia sospensiva a norma dell'art. 30, comma 3, cod. proc. pen., che sono intervenute la richiesta di giudizio abbreviato e l'ordinanza che ha disposto il medesimo. Le sorti del conflitto non possono essere influenzate da eventi processuali posteriori alla sua rilevazione.

P.Q.M.

In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Milano in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione per la quale procede in rito abbreviato il G.i.p. del Tribunale di Lodi. C