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Ordinanza — n. 3356/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses direct appeal by third-party owners of confiscated assets, ruling only opposition is available.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the direct appeals inadmissible, ordering the case to be treated as an opposition proceeding before the Court of Appeal. Third-party owners argued for immediate cassation review of the execution judge's refusal to return confiscated property. The court ruled that only the specific opposition remedy under Articles 667 and 676 of the Code of Criminal Procedure is available in such scenarios.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 676, cod. proc. pen.: In cases of confiscation where a third party requests restitution against the execution judge's refusal, only the opposition remedy is available; direct appeals to the Supreme Court are inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of property third party restitution execution judge refusal opposition remedy direct appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural exhaustion impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.)
pen., in quanto manifestamente infondata, nonché meramente reiterativa, l'istanza proposta da Marianna Sacco, Emanuele La Hara e Luigi La Hara, terzi proprietari di beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies dl.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 676, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
In base al disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod.
art. 240-bis cod. pen
356 (ora art. 240-bis cod. pen.), all'esito del processo penale a carico di Salvatore La Hara, definito con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 20 maggio 2019, irrevocabile dal 13 febbraio 2020.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28344 del 12/4/2019, De Pasquale
(giurisprudenza costante: tra le molte, Sez. 5, n. 28344 del 12/4/2019, De Pasquale, Rv.
Sez. 1, n. 32418 del 31/3/2016, Cataldo
276136- 01; Sez. 1, n. 32418 del 31/3/2016, Cataldo, Rv.
Sez. 1, n. 52058 del 10/6/2014, Bimbola
267478-01; Sez. 1, n. 52058 del 10/6/2014, Bimbola, Rv.
Sez. 1, n. 38048 del 22/6/2016, Ballarin
Non è possibile in questi casi proporre, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (Sez. 1, n. 38048 del 22/6/2016, Ballarin, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Sacco Marianna, nata a Napoli il 26.7.1961 2. La Hara Emanuele, nato a Napoli il 15.1.2000 3. La Hara Luigi, nato a Napoli il 16/2/1992 avverso il decreto del 21/4/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondata, nonché meramente reiterativa, l'istanza proposta da Marianna Sacco, Emanuele La Hara e Luigi La Hara, terzi proprietari di beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), all'esito del processo penale a carico di Salvatore La Hara, definito con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 20 maggio 2019, irrevocabile dal 13 febbraio 2020.

2. Avverso il decreto di inammissibilità Luigi La Hara ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Rosario Piombino, denunciando, mediante due articolati motivi, plurimi vizi di violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione. Ricorrono altresì per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Dario Vannetiello, Marianna Sacco ed Emanuele La Hara, essi stessi denunciando, mediante due articolati motivi, plurimi vizi di violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe. I ricorrenti hanno depositato tempestive memoria di replica.

4. Ciò posto, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di mancato accoglimento dell'istanza di restituzione promossa dal terzo rimasto estraneo al processo, è esperibile unicamente il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen. (giurisprudenza costante: tra le molte, Sez. 5, n. 28344 del 12/4/2019, De Pasquale, Rv. 276136- 01; Sez. 1, n. 32418 del 31/3/2016, Cataldo, Rv. 267478-01; Sez. 1, n. 52058 del 10/6/2014, Bimbola, Rv. 261604-01); in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale. Non è possibile in questi casi proporre, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (Sez. 1, n. 38048 del 22/6/2016, Ballarin, Rv. 267643-01).

5. In base al disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e comunque in base al generale principio di conservazione degli atti processuali, di cui esso è espressione, il ricorso proposto dai terzi proprietari deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione al riguardo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 25/11/2021 Il Consiciliere estensor