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Sentenza — n. 3354/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive seizure due to generic and insufficiently motivated grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared an appeal inadmissible regarding a preventive seizure order against Michele Cicala for alleged money laundering and fictitious company structures. The Court found the appellant's arguments generic, failing to specifically address the Tribunal's detailed reasoning on the specific intent to evade asset measures or the proportionality analysis based on poverty thresholds. Consequently, the appeal was rejected, and Cicala was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a preventive seizure order is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the detailed factual and legal reasoning provided by the lower court on the specific intent and proportionality of the measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure fictitious company money laundering insufficient motivation inadmissible appeal asset confiscation proportionality test quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240-bis, comma secondo, cod. pen.
Con decreto in data 18 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso - oltre a provvedimenti di applicazione di custodia cautelare - il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 416-bis cod. pen
Michele Cicala è indagato per i reati indicati nel al capo 1 (art. 416-bis cod.
art. 512-bis cod. pen
art. 240-bis cod. pen
Con riguardo al giudizio di sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato - presupposto della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23335 del 28/1/2021, ALECCI
Qualora il bene sia costituito dalla partecipazione in una società commerciale la fattispecie è integrata anche quando il dominus attribuisce a terzi solo una parte delle quote di partecipazione societaria così da risultare uno dei soci della società (Sez. 3, n. 23335 del 28/1/2021, ALECCI, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICALA MICHELE nato a TARANTO il 20/07/1980 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato VENETO CLARA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 18 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso - oltre a provvedimenti di applicazione di custodia cautelare - il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis, comma secondo, cod. pen., tra l'altro, di: - beni mobili e immobili di Michele Cicala fino alla concorrenza di C 30.000, in relazione alla imputazione di cui al capo 10; - quote sociali, capitale di Primus SCARL e complesso aziendale di Bar Primus, Bar Primus Borgo e pizzeria Primus Family, con sede in Taranto, in relazione alle imputazioni di cui ai capi 14 e 15.

Michele Cicala è indagato per i reati indicati nel al capo 1 (art. 416-bis cod. pen., quale promotore) e nei capi da 10 a 31 (fattispecie varie di intestazione fittizia, autoriciclaggio, e, al capo 26, di partecipazione ad associazione finalizzata al compimento di truffe ai danni dello Stato nel settore dei prodotti petroliferi). In particolare, sono ascritti a Cicala: - al capo 10 il reato di concorso nella intestazione fittizia a Francesca De Giorgio della propria quota del 50% nella proprietà dell'azienda "Pizzeria da zio Lino", dalla cui vendita aveva poi ricevuto il corrispettivo di C 30.000, fatto commesso all'atto della costituzione della società in data 25 aprile 2014; - al capo 14 il reato di concorso nella intestazione, fittizia, ad Azzurra Nardò, Gaetana Sergi, Mimma Sergi e Manuel De Paola di quote di partecipazione in Primus scarl, società esercente attività di ristorazione ed interamente riconducibile al Cicala, fatto aggravato dalla finalità di agevolare l'attività della associazione mafiosa di cui al capo 1 e commesso all'atto della costituzione della società in data 12 gennaio 2018; - al capo 15 il reato di autoriciclaggio per aver impiegato i proventi derivanti dalle attività delle ditte oggetto di intestazione fittizia nella costituzione di Primus scan, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse economiche illecitamente impiegate, fatto aggravato per la provenienza del denaro dal delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e la finalità di agevolare l'attività della associazione mafiosa di cui al capo 1 e commesso all'atto della costituzione della società in data 12 gennaio 2018.

2. Con ordinanza in data 28 aprile 2021 il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame proposta da Michele Cicala. L'ordinanza, premesso che Cicala era già stato condannato, in via definitiva, per fatti collegati a diverse attività commerciali dalle quali aveva conseguito significativi proventi di natura illecita, ha rilevato che, anche tramite attività di captazione, era stato accertato che Cicala aveva impiegato quei proventi illeciti in ulteriori attività commerciali facenti capo a Primus SCARL, la cui formale intestazione era stata attribuita a terzi, con conseguente confiscabilità del patrimonio accumulato, in ragione della assoluta sproporzione rispetto ai redditi di natura lecita riconducibili al suo nucleo familiare.

Nelle diverse attività aperte tra il gennaio 2018 e il marzo 2020 erano stati investiti i proventi di pregresse attività illecite, già oggetto di accertamento giudiziale, e anche dei reati commessi nel settore dei prodotti petroliferi, dato riscontrato dall'analisi delle entrate lecite del nucleo familiare di Michele Cicala e del sodale Pietro Buscicchio, che comprova la sproporzione tra i redditi leciti e le uscite. La difesa aveva, attraverso consulenza di parte, prospettato una diversa ricostruzione degli esborsi sostenuti dal nucleo familiare di Michele Cicale nel periodo di interesse, ricostruzione però non attendibile in quanto presupponeva che la famiglia dell'indagato avesse avuto un tenore di vita estremamente basso e assume la sussistenza di aiuti economici da parte di parenti, di cui non vi era riscontro.

L'ordinanza ha ritenuto che tutte le società oggetto delle imputazioni fossero riconducibili alla volontà di Michele Cicala, che si era avvalso dell'attività degli altri soci come suoi collaboratori. L'indagato aveva esternato in più occasioni il timore ad essere sottoposto a misure patrimoniali, tanto da chiedere a personale della guardia di finanza informazioni e a parlarne con un legale. Da intercettazioni telefoniche era emerso che Cicala era comproprietario della pizzeria Da zio Lino, formalmente intestata a Francesca De Giorgio e venduta a Amalia Virzì.

Il ruolo di dominus del Cicala viene desunto dal coinvolgimento di Cicala nell'acquisto del bar Primus Talsano, nella campagna pubblicitaria, nei rapporti con la Guardia di finanza in occasione di un controllo; anche in diverse intercettazioni era chiara la posizione di Cicala, riconosciuta anche da chi entrava in contatto con la cooperativa ovvero in occasione di contrasti con avventori del bar. Anche la gestione del bar Primus Borgo era stata curata da Cicala, che aveva contatti con il commercialista e per i finanziamenti dalla società Ninfole Caffè.

L'acquisto della Pizzeria Primus family Talsano era stato concluso, per C 15.000, da Michele Cicala.Anche l'attrezzatura del Laboratorio Pasticceria Primus Talsano era stata acquistata da Cicala.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Michele Cicala, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale in relazione al giudizio sul fumus commissi delicti con riguardo ai capi 14 e 15. L'insussistenza della fattispecie di cui al capo 14 è desumibile dal fatto che Michele Cicala è socio della cooperativa, di cui non era dominus, bensì uno dei soci, al pari degli altri; egli, inoltre, aveva comunicato agli organi di controllo la propria posizione di socio. Era stata ritenuta la sussistenza del dolo specifico (vedi pagine 5, 6 e 13 dell'ordinanza) sulla base di una conversazione, non valutata nella sua interezza, nella quale comunque Cicala aveva espresso solo un timore in ragione dei suoi precedenti, e senza valutare il contenuto di altre conversazioni in chat, significative della effettività della posizione degli altri soci.

Il Tribunale aveva ripreso (alle pagine 8-10) la motivazione del provvedimento genetico. Con riguardo alla imputazione di cui al capo 15 il Tribunale non aveva risposto alle censure dedotte con la richiesta di riesame. Infine, l'ordinanza impugnata non si era realmente confrontata con i rilievi del consulente contabile della difesa in relazione al giudizio sul rapporto tra il patrimonio e i redditi di lecita provenienza del nucleo familiare dell'indagato.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e generici.

1. L'unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione ai giudizi sulla condotta integrante la fattispecie di intestazione fittizia di beni, sul relativo dolo specifico e in ordine al giudizio di sproporzione tra beni e redditi leciti. 1.1. Quanto alla condotta di intestazione fittizia di beni, ascritta al capo 14, il ricorso deduce, da una parte, che non provato, ed anzi smentito, era il ruolo di dominus della società cooperativa Primus che, in tesi di accusa, Cicala avrebbe esercitato e, dall'altra, che insussistente era la condotta di intestazione a terzi del bene, dato che Cicala era socio, anche formale, della medesima società.

In ordine alla titolarità in capo a Cicala dei beni costituenti la società Primus, il motivo è generico in quanto si limita a sostenere che "le prove offerte dalla Difesa hanno smentito seccamente tale ruolo di unico dominus che avrebbe ricoperto il Cicala in seno alla Primus ..." senza specificare quali prove contrarie il Tribunale avrebbe obliterato né articolare, sul punto, una specifica doglianza di assenza di motivazione. Con riguardo alla questione della compatibilità del fatto con la partecipazione formale di Cicala alla società, si deve rilevare che la giurisprudenza intende in senso ampio l'elemento oggettivo della fattispecie, sì da ricomprendervi qualsiasi atto idoneo a rappresentare un rapporto di titolarità tra un soggetto e un bene solo apparente, in quanto nella realtà rimane diverso il dominus, che ha effettuato, o vi ha concorso, la intestazione, fittizia, del bene al terzo (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531).

Qualora il bene sia costituito dalla partecipazione in una società commerciale la fattispecie è integrata anche quando il dominus attribuisce a terzi solo una parte delle quote di partecipazione societaria così da risultare uno dei soci della società (Sez. 3, n. 23335 del 28/1/2021, ALECCI, Rv. 281589). Il motivo, in parte qua, risulta dunque manifestamente infondato. 1.2. Quanto al dolo specifico, costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dai giudici del merito cautelare.

Infatti, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dato lettura di una captazione, senza considerare altre interlocuzioni significative di un effettivo ruolo societario dei soggetti intestatari delle altre quote di partecipazione. La difesa, dunque, non si confronta con la motivazione resa sul punto relativo al dolo specifico, ma ritorna a contestare la fondatezza del giudizio in ordine al ruolo di dominus esercitato dal Cicala all'interno della società. 1.3. Con riguardo al giudizio di sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato - presupposto della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. - il motivo è generico, in quanto si limita a denunciare l'assenza di un reale confronto, da parte del provvedimento impugnato, con l'apporto tecnico dato dalla consulenza predisposta dalla difesa, senza però indicare su quali temi il giudizio del Tribunale avrebbe pretermesso la valutazione dei rilievi della difesa.L'ordinanza ha specificamente motivato il giudizio sul punto, richiamando diffusamente i dati desumibili dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e sottoponendoli al vaglio dei rilievi del consulente della difesa, che sono stati considerati e confutati, in ragione del parametro - corrispondente alla soglia di povertà - applicato per calcolare le spese negli anni del nucleo familiare e alla definizione del Cicala, nei periodi di detenzione, come nucleo familiare a sé stante, interamente a carico dello Stato.

Il motivo, poi, svolge un argomento di merito - il sostegno economico da parte dei parenti del Cicala - che l'ordinanza impugnata ha valutato criticamente, osservando che di tali aiuti economici non era stata fornita alcuna prova.

2. Il ricorso denuncia inoltre che il Tribunale non aveva motivato in relazione alla sussistenza del fatto ascritto al capo 15, oggetto di specifiche doglianze con l'atto di impugnazione. Ora, a parte il rilievo della connessione tra il capo 14 e il capo 15 essendo entrambi relativi alla vicenda che riguarda la costituzione della società Primus scarl, si deve rilevare la genericità, in parte qua, del motivo, che non indica quali rilievi critici il Tribunale avrebbe non valutato.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma