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Sentenza — n. 3348/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza rescindente aveva affermato il carattere lesivo dell'onore delle accuse, generiche e gratuite, di scorrettezza nell'attività professionale, ed aveva quindi disposto, annullando la sentenza impugnata, nuovo giudizio, assegnando al giudice del rinvio, in particolare, l'onere di verificare se effettivamente, nel rapporto tra l'imputato e i suoi interlocutori, quelle accuse risultassero generiche, perché indeterminate, e gratuite, perché non collegate ad una posizione di interesse. La sentenza impugnata, anche procedendo ad attività istruttoria, ha accertato che la comunicazione mail di cui all'imputazione era stata inviata dall'imputato ad altri condomini interessati alla situazione di contrasto che si era creata tra il condominio e il condomino Zuegg, moroso nel versamento delle spese condominiali, ed era relativa alla posizione assunta da Elio Walter Moccia, ad un tempo condomino, quale conduttore di unità immobiliare di proprietà Zuegg, avvocato di fiducia di Zuegg e suo rappresentante nelle assemblee condominiali.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 627 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato memoria e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione accuse di abuso diffamazione allegazioni inverosimili allegazioni contraddittorie di persecuzione nozione di molestie

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
12556 la quinta sezione della Corte di cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza pronunciata in data 23 ottobre 2017 dal Giudice di pace di Bolzano limitatamente alla assoluzione dell'imputato Paolo Allegri dalla imputazione (capo A) di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 627 cod. proc. pen
Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOCCIA ELVIO WALTER nato a BOLZANO il 07/07/1950 nel procedimento a carico di: ALLEGRI PAOLO nato a BOLZANO il 19/05/1980 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIUDICE DI PACE di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.

Con sentenza 15 gennaio 2019 n. 12556 la quinta sezione della Corte di cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza pronunciata in data 23 ottobre 2017 dal Giudice di pace di Bolzano limitatamente alla assoluzione dell'imputato Paolo Allegri dalla imputazione (capo A) di cui all'art. 595 cod. pen. in danno di Elvio Walter Moccia perché il fatto non costituisce reato. In particolare, a fronte di imputazione relativa ad una mail inviata dall'imputato Allegri a dieci condomini, nella quale si affermava che l'avv. Moccia: pratica ogni genere di arrampicata sugli specchi al fine di non far pagare al suo assistito le spese condominiali; dà nel migliore dei casi risposte maleducate; spedisce raccomandate di qua e di là; non ha il senso della famiglia; ha annientato il prestigio dello stabile; ha commesso presunte violazioni del codice deontologico, la sentenza rescindente aveva ritenuto che le prime affermazioni rientrassero nell'esercizio del diritto di critica, pur essendo inconferenti e poco opportune, non così nel passaggio relativo alle violazioni deontologiche, non specificate e senza indicazione dell'interesse che i suoi interlocutori avrebbero a dette violazioni deontologiche.

Veniva affermato che le accuse generiche ledono la reputazione, e, in particolare, che la generica accusa di violazioni deontologiche equivale all'attribuzione di scorrettezza ed inaffidabilità. Il giudice del merito avrebbe dunque dovuto "verificare se e in quale misura l'accusa di scorrettezza abbia fondamento e se essa sia funzionale alla tutela delle ragioni del denunciante". La Corte di cassazione aveva quindi annullato la sentenza impugnata, con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio.

2. Con sentenza in data 10 maggio 2021 il Giudice di pace di Bolzano, quale giudice di rinvio, ha reiterato l'assoluzione di Paolo Allegri perché il fatto non costituisce reato. Con riguardo alle critiche espresse dall'imputato, si trattava di violazioni deontologiche che riguardavano la relazione professionale Moccia Zuegg, laddove il primo, da una parte, era conduttore di unità immobiliare di proprietà di Zuegg nello stesso condominio dell'imputato e, dall'altra, era legale di fiducia di Zuegg e lo rappresentava nell'assemblea condominiale e nei rapporti con gli organi del condominio, così realizzando una commistione di ruoli e posizioni che Allegri aveva ritenuto lesiva del suo interesse ad una corretta gestione del condominio, dove Zuegg era proprietario con la maggioranza assoluta.

L'imputato, nella mai/ inviata a diversi condomini, vi aveva fatto riferimento nella prospettiva di una segnalazione all'ordine professionale. Infine, il giudice del rinvio rilevava che nel contesto, comune al dichiarante e ai suoi interlocutori, l'attribuzione, tramite espressioni non offensive, di violazioni deontologiche non era dunque generica, ma riferita alla situazione, nota a tutti, di commistione, in capo al Moccia, dei ruoli di legale professionista, conduttore, e condomino.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile Elvio Moccia. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. La sentenza rescindente aveva richiesto l'approfondimento delle seguenti questioni: veridicità delle dichiarazioni di Allegri; l'interesse dei condomini a conoscere quali condotte avesse posto in essere Moccia; il rapporto tra le ragioni dell'imputato e l'accusa di scorrettezza rivolta alla parte civile. Sulle accuse di scorrettezza, il giudice del rinvio non aveva indicato le norme del codice deontologico violate, aveva confuso il ruolo di Moccia quale difensore del proprietario con la gestione degli affari condominiali, aveva, infine, valorizzato la convinzione dell'Allegri della veridicità delle accuse. La sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla sussistenza, in capo all'Allegri e ai suoi interlocutori, di un interesse rispetto alla condotta professionale del Moccia, limitandosi ad affermare che i condomini avevano interesse a conoscere le sorti di alcune parti comuni.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato memoria e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

1. La sentenza rescindente aveva affermato il carattere lesivo dell'onore delle accuse, generiche e gratuite, di scorrettezza nell'attività professionale, ed aveva quindi disposto, annullando la sentenza impugnata, nuovo giudizio, assegnando al giudice del rinvio, in particolare, l'onere di verificare se effettivamente, nel rapporto tra l'imputato e i suoi interlocutori, quelle accuse risultassero generiche, perché indeterminate, e gratuite, perché non collegate ad una posizione di interesse. La sentenza impugnata, anche procedendo ad attività istruttoria, ha accertato che la comunicazione mail di cui all'imputazione era stata inviata dall'imputato ad altri condomini interessati alla situazione di contrasto che si era creata tra il condominio e il condomino Zuegg, moroso nel versamento delle spese condominiali, ed era relativa alla posizione assunta da Elio Walter Moccia, ad un tempo condomino, quale conduttore di unità immobiliare di proprietà Zuegg, avvocato di fiducia di Zuegg e suo rappresentante nelle assemblee condominiali.

Infine, il riferimento alla correttezza deontologica dell'agire professionale del Moccia era stato posto come uno dei temi da verificare e, eventualmente, sottoporre all'attenzione del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il ricorso ha articolato censura motivazionale assumendo che il giudice del rinvio non avrebbe verificato quanto ad esso demandato dalla sentenza di annullamento e quindi avrebbe pronunciato sentenza assolutoria senza dare motivazione in ordine alla genericità e gratuità, o meno, delle accuse alla parte civile di violazioni del codice deontologico. Il ricorso ha contenuto di merito, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei dati accertati nel giudizio di merito. Invero, la sentenza impugnata ha rilevato che, da una parte, il tenore letterale della comunicazione dell'imputato, sul punto, era nel senso di riservarsi la verifica in ordine alla effettiva sussistenza di violazioni del codice deontologico e, dall'altra, che ai soggetti destinatari della mali era noto che quel riferimento doveva essere inteso solo con riguardo al ruolo, poliedrico, della parte civile all'interno del condominio: condomino, rappresentante e legale professionista.

La difesa reitera la deduzione secondo la quale le accuse di scorrettezza professionale sarebbero state indeterminate e gratuite, senza proporre alcuna censura specifica alla struttura della motivazione, che ha dato atto che i profili di possibile rilievo deontologico di cui alla mai!, che costituiva un frammento di una più ampia interlocuzione, verbale e scritta, tra le medesime persone, erano ben determinati, e limitati alla posizione del Moccia all'interno del condominio, ed avevano assunto un particolare, e altrettanto ben preciso, interesse per l'imputato e i suoi interlocutori, partecipi nel medesimo condominio che si era trovato in una difficile situazione a causa della posizione assunta dal condomino Zuegg, rappresentato dal Moccia.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle