Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding sentencing discretion and generic appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared four appeals inadmissible, ordering the defendants to pay legal costs and a fine. The appellants argued that the appellate court failed to properly justify the denial of general mitigating circumstances or lacked specific reasoning for the sentence reduction. The court rejected these claims, noting that the appellate judgment explicitly addressed the denial of mitigating factors and that the appellants' arguments were too generic to require specific appellate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds for the appellate court's decision; generic complaints regarding sentencing discretion or lack of detailed calculation methods do not constitute a valid ground for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI IVAN nato a TARANTO il 22/12/1977 VOLPE CATALDO nato a TARANTO il 30/03/1978 DE GIORGIO ANTONIO nato a TARANTO il 06/03/1978 PALMISANO NICOLA nato a TARANTO il 13/05/1984 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. .2 ;Li„
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha ridotto le pene inflitte a Cataldo Volpe, Antonio De Giorgio, Nicola Palmisano e Ivan Guglielmi a tre anni e due mesi di reclusione ed C 5.700 di multa. Gli imputati, riconosciuti colpevoli dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, lesioni personali volontarie aggravate in danno di Adil Munir e Muhammad Ishaq, danneggiamento aggravato - fatti commessi in Taranto il 16 dicembre 2018 -, avevano nel giudizio di appello rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ed ha proceduto ad una riduzione della pena base, dell'aumento per la recidiva e dell'aumento per la continuazione, e dunque alla commisurazione, nei confronti di tutti gli imputati appellanti, della pena nei termini indicati.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Ivan Guglielmi, Antonio De Giorgio, Nicola Palmisano e Cataldo Volpe. Ivan Guglielmi. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche che al giudizio di comparazione tra circostanze. Antonio De Giorgio. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto "la individuazione fotografica effettuata diverse ore dal fermo non ha avuto riscontro". Nicola Palmisano Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Cataldo Volpe.Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte territoriale limitata a indicare le modalità di calcolo.
3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata, per le ragioni di seguito indicate, la inammissibilità di tutti i ricorsi.
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio De Giorgio ha denunciato, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine all'accertamento della partecipazione del ricorrente al fatto ("... la individuazione fotografica effettuata dopo diverse ore dal fermo non ha avuto riscontro") e quindi al giudizio sulla sua responsabilità concorsuale. La censura viene proposta in relazione a punto della decisione - l'accertamento della partecipazione di Antonio De Giorgio al fatto - che la difesa non aveva devoluto al giudizio della Corte di appello.
Infatti, non solo il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ma nell'atto di impugnazione la difesa si era limitata a dedurre che l'appellante non aveva esploso i colpi di arma da fuoco "e pertanto la sua partecipazione all'azione criminosa è stata minima". D'altra parte, la sentenza di primo grado aveva dato atto che l'imputato De Giorgio aveva ammesso di essere entrato all'interno dell'esercizio commerciale dove era avvenuto il fatto, nel contesto dello stesso. La giurisprudenza ha precisato il vizio motivazionale concerne il rapporto tra la motivazione del giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'impugnazione, di tal che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche, e decisive, doglianze formulate con i motivi di appello (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Petrocelli, Rv. 272324).
Dunque, il motivo di ricorso, che articola censura motivazionale in relazione a punto della decisione non devoluto alla cognizione del giudice di appello, è inammissibile in quanto non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il ricorso del difensore di Ivan Guglielmi si duole del diniego delle attenuanti generiche. Sul punto, la Corte di appello ha rilevato che la difesa ne aveva formulato richiesta, senza illustrare alcun motivo a sostegno ed ha aggiunto che comunque la gravità delle modalità del fatto era dato che giustificava il diniego delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Infatti, il ricorso, sostenendo che il secondo giudice non avrebbe motivato il diniego delle attenuanti generiche nei confronti del Guglielmi, non si confronta con la specifica motivazione data dal secondo giudice che ha rilevato la genericità del motivo di appello ed ha, in ogni caso, individuato uno specifico dato fattuale, attinente alle modalità del fatto, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo deduce inoltre l'eccessività dell'aumento di pena per la recidiva, punto della decisione che non era stato impugnato con l'atto di appello. In parte qua, dunque, il motivo non consentito, in quanto relativo a punto della decisione non devoluto al giudizio del secondo giudice, è anche generico in quanto si limita a ritenere eccessivo l'aumento di pena operato in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata.
3. Il ricorso del difensore di Nicola Palmisano denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, osservando che il secondo giudice si sarebbe limitato a rilevare che la difesa di Palmisano, con l'atto di appello, non aveva rappresentato alcun dato a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo, che si risolve nella denuncia di carenza motivazionale, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata non si è limitata a rilevare la genericità del motivo di appello, ma ha anche positivamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche in relazione alle modalità esecutive del fatto, così valorizzando espressamente uno dei parametri, indicati dall'art. 133 cod. pen., in relazione ai quali va esercitata la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e nel giudizio sulle attenuanti generiche.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di Cataldo Volpe denuncia difetto di motivazione del giudizio sulla commisurazione della pena. Il motivo non è consentito.La Corte di appello ha proceduto ad una riduzione della pena, sia con riguardo alla pena base del reato più grave, sia, di conseguenza, per la recidiva reiterata, sia, infine, in relazione all'aumento della continuazione. Il motivo denuncia che il secondo giudice, nel procedere alla rideterminazione, in melius, del trattamento sanzionatorio, si era limitato a indicare le modalità di calcolo, senza motivare "in merito agli elementi oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti".
Ora, si è già ricordato che il sindacato motivazionale va articolato in relazione ai punti della decisione di primo grado che siano stati impugnati con motivi di appello specifici, e dunque riguarda la risposta data dal giudice di appello - se via sia stata, se effettiva, coerente e congrua logicamente - alle specifiche e decisive doglianze proposte con l'atto di appello. Sul punto, l'atto di appello, che aveva formulato richiesta di riduzione della pena al minimo edittale, aveva censurato la commisurazione operata dal primo giudice, siccome "eccessiva ed iniqua".
Si è trattato di doglianza generica, priva di specificazioni sia in relazione ai singoli passaggi del giudizio di commisurazione sia in ordine ai parametri, di cui all'art. 133 cod. pen., che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato ovvero non considerato. Dunque, la censura motivazionale proposta con il ricorso per cassazione riguarda punto della decisione che la difesa non aveva impugnato con motivi specifici, e in relazione al quale, dunque, il giudice di appello, che ha condiviso la valutazione del primo giudice ritenendo adeguata una contenuta riduzione della pena, non aveva uno specifico onere motivazionale.
5. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza .di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favor