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Sentenza — n. 3151/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed € 3859,25 di multa a Federico Abati. Il condannato aveva riportato, con sentenza 27.11.2009 del Tribunale di Roma, condanna alla pena di anni tre di reclusione ed 600 di multa per reato commesso in data 24.3.2007.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato, dunque, violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che impone la tempestiva partecipazione alla parte e al suo difensore del decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione, inosservanza processuale che, riguardando l'intervento e l'assistenza della parte, è sanzionata, ai sensi degli artt. 178, lettera c, e 179 cod. proc. pen., con la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 404/2021 del 11/11/2020, D'ALFONSO, Rv. 280189). L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali ricusazione del pubblico ministero abbandono del procedimento penale procedimento in contumacia ritiro della domanda di revisione ritardo ingiustificato

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 404/2021
pen., con la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 404/2021 del 11/11/2020, D'ALFONSO, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABATI FEDERICO nato a ROMA il 24/12/1965 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Paola Filippi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed € 3859,25 di multa a Federico Abati. Il condannato aveva riportato, con sentenza 27.11.2009 del Tribunale di Roma, condanna alla pena di anni tre di reclusione ed 600 di multa per reato commesso in data 24.3.2007.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Federico Abati, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza e del giudizio per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza alla parte Abati Federico e al difensore avv. Garcea, risultando notificato l'avviso all'avv Silvestri.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, dovuto trattandosi di questione processuale posta dal ricorso, risulta, da una parte, che all'udienza, in data 7 aprile 2021, avanti il giudice dell'esecuzione la parte, Federico Abati non era comparso mentre il difensore, avvocato Maria Laura Silvestri, non comparsa, veniva sostituita da altro difensore, immediatamente reperibile, e, dall'altra, che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato a Federico Abati né al difensore di fiducia avvocato Garcea.

E' stato, dunque, violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che impone la tempestiva partecipazione alla parte e al suo difensore del decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione, inosservanza processuale che, riguardando l'intervento e l'assistenza della parte, è sanzionata, ai sensi degli artt. 178, lettera c, e 179 cod. proc. pen., con la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 404/2021 del 11/11/2020, D'ALFONSO, Rv. 280189). L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente