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Sentenza — n. 3136/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 4/3/2020 il Tribunale di Biella ha condannato Pietro Lombardi, previo riconoscimento del caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975, alla pena di Euro 1.000 di ammenda con pagamento delle spese processuali e confisca e distruzione del corpo di reato.

Regesto Legislator

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art. 593 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 3, L. n. 110 del 1975, alla pena di Euro 1.000 di ammenda con pagamento delle spese processuali e confisca e distruzione del corpo di reato.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi pagamento dell'ammenda pene e misure lesioni personali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 593 cod. proc. pen
Con ordinanza del 7/5/2021 la Corte di appello di Torino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., la propria incompetenza a giudicare sull'impugnazione ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ex art.
art. 616 cod. proc. pen
A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI PIETRO (RINUNCIANTE), nato a SAN SEVERO il 08/03/1966 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; udito il Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 4/3/2020 il Tribunale di Biella ha condannato Pietro Lombardi, previo riconoscimento del caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975, alla pena di Euro 1.000 di ammenda con pagamento delle spese processuali e confisca e distruzione del corpo di reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, chiedendo l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste, oppure, in via subordinata, il riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. o, in ulteriore subordine, il ridimensionamento della pena.

3. Con ordinanza del 7/5/2021 la Corte di appello di Torino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., la propria incompetenza a giudicare sull'impugnazione ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

4. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputato Pietro Lombardi ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 23/12/2021, depositata in pari data, corredata di procura speciale.

5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid