Sentenza — n. 2566/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOTRA ORAZIO ROSARIO (RINUNCIANTE) nato a CATANIA il 07/10/1981 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che: , - con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame presentata da Orazio Rosario Nicotra avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere; - ricorreva per cassazione il difensore di Orazio Nicotra, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOTRA ORAZIO ROSARIO (RINUNCIANTE) nato a CATANIA il 07/10/1981 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: , - con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame presentata da Orazio Rosario Nicotra avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere; - ricorreva per cassazione il difensore di Orazio Nicotra, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. - il Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, nella requisitoria scritta, concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. - con dichiarazione resa il 23 dicembre 2021, il ricorrente, riferendo di avere ottenuto sentenza di applicazione di pena a seguito della quale è stato rimesso in libertà, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della quale il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso. Non vi è luogo per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11 gennaio 20