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Sentenza — n. 2542/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls a fine for repeated expulsion violation as it falls below the statutory minimum of 15,000 euros.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed a Bergamo court's 10,000 euro fine for Samir Essid's repeated violation of an expulsion order. The court found the sentence illegal because the statutory minimum for this offense is 15,000 euros. Consequently, the Cassation Court annulled the penalty portion and remanded the case for a new sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; When a criminal statute defines a penalty with a specific minimum amount, a judicial sentence below that threshold is legally void and must be annulled.

Parole chiave

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repeated expulsion violation statutory minimum fine penal annulment remand for new trial pecuniary penalty riduzione della multa modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava Samir Essid colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Essid Samir, nato in Tunisia il 31/3/1980 avverso la sentenza del 4/12/2018 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa sua rideterminazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava Samir Essid colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (reiterata violazione dell'ordine di allontanamento a seguito di espulsione dal territorio dello Stato) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 7.500 euro di multa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione di legge sul punto relativo alla quantificazione della pena base, operata in misura (10.000 euro) inferiore al minimo edittale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dallal. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Effettivamente la cornice edittale del reato dì cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, punito con sola pena pecuniaria, è definita a partire dalla misura minima di 15.000 euro di multa. La pena base, fissata dal giudice a quo in 10.000 euro di multa, è illegale per difetto.

2. Segue l'annullamento, in questa parte, della sentenza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché, muovendo dalla pena-base legale di 15.000 euro di multa, il giudice di merito possa nuovamente apprezzare l'incidenza su di essa delle attenuanti generiche, aventi anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio (da ultimo, Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639- 01) e, quindi, diversamente modulabili in relazione al quantum che risulta realmente da diminuire, misurato in termini assoluti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza ìmpugnata, limitatamente alla pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il Preside