Italian Court dismisses appeal for non-punishment as inadmissible merit-based grievance against fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Chiara Barba's appeal inadmissible because it constituted a merit-based grievance rather than a procedural challenge. Barba argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code regarding the minor nature of her offense, but the Court held that the Court of Cassation cannot directly assess factual elements of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and Barba was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Court of Cassation cannot entertain appeals against fines that are structured as direct requests for non-punishment based on the minor nature of the conduct, as such appeals must be limited to procedural vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barba Chiara, nata a Latina il 4/3/1996 avverso la sentenza del 15/12/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce dichiarava Chiara Barba colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto ingiustificato di arma bianca impropria), così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 699 cpv. cod. pen., e, riconosciuto il caso di lieve entità, Io condannava alla pena di 2.000 euro di ammenda.
2. Chiara Barba proponeva appello avverso tale decisione, invocando l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e illustrando le ragioni a sostegno della richiesta, 3. L'impugnazione era dalla Corte di appello di Lecce correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, che è l'unico mezzo ammesso dalla legge processuale nei confronti delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, ed era quindi regolarmente trasmessa a questa Corte per l'ulteriore corso.
4. Il giudizio dì cassazione sì è svolto a trattazione scritta, ai sensì dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n, 137, conv, dalla I. 18 dicembre 2020, n, 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è inammissibile perché strutturata come gravame di puro merito, che - anziché prospettare un eventuale vizio di omessa pronuncia, ovvero carenze argomentative e motivazionali della decisione contestata, peraltro all'evidenza non configurabili stante l'emergente novità del tema sollevato - sollecita il diretto apprezzamento degli elementi di fatto da cui dovrebbe risultare la particolare tenuità della condotta di reato, non consentìto alla Corte di legittimità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres