Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2539/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for illegal entry where generic mitigating circumstances relied solely on lack of prior convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore generale appealed a first-instance conviction for illegal entry, arguing that generic mitigating circumstances were improperly granted based only on the defendant's lack of prior convictions. The court found this reasoning violated Article 62-bis of the Penal Code, which requires positive elements beyond mere absence of negative factors. Consequently, the conviction was annulled regarding the mitigating circumstances with a remand for a new trial on that specific issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances cannot be based solely on the absence of prior convictions; positive elements must be positively appreciated.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances illegal entry penalty lack of prior convictions Article 62-bis Penal Code remand for new trial positive elements requirement procedural violation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod.
Art. 624 cod. proc. pen.
L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
art. 624 cod. proc. pen
L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 7, n. 46924 del 27/06/2017, Nikolli
Sez. 7, n. 46924 del 27/06/2017, Nikolli), di cui la sentenza non reca traccia.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Abdulwahab Ahmed, nato in Etiopia il 25/2/1991 avverso la sentenza del 21/1/2020 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, con rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava Ahmed Abdulwahab colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 4.000 euro di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, sul punto relativo alle predette attenuanti, deducendo violazione della legge penale, nella parte in cui il loro riconoscimento è stato giustificato mediante il richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputato, e vizio della motivazione, nella parte in cui, agli stessi fini, la sentenza impugnata richiama l'assenza di elementi ostativi.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Effettivamente la sentenza impugnata motiva il riconoscimento all'imputato delle circostanze generiche esclusivamente con il rilievo «della sua incensuratezza e del fatto che non sono emerse, nel presente giudizio, ragioni ostative alla predetta concessione». Senonché, è principio già affermato da questa Corte, e dal giudice a quo disatteso, quello per cui le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse consegue alla mera in assenza di elementi negativi; piuttosto la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo;

Sez. 7, n. 46924 del 27/06/2017, Nikolli), di cui la sentenza non reca traccia. Correttamente osserva il Procuratore generale ricorrente che, una volta espunta, quale valida ragione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la mera assenza di elementi ostativi, il predetto riconoscimento resta ancorato al solo rilievo della pregressa incensuratezza, in chiara violazione dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., secondo cui «l'assenza di precedenti condanne per altri reati [...] non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze» in parola.

2. Segue l'annullamento, in questa parte, della sentenza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché possa essere nuovamente valutato, in sede di merito, se l'imputato sia meritevole delle attenuanti generiche e perché l'eventuale soluzione affermativa sia argomentata in modo conforme ai canoni. L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estens