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Sentenza — n. 2289/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2289/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di Danilo Siani alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena di anno uno e mesi sei di reclusione inflittagli per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. giudicato con sentenza del Tribunale' di Roma irrevocabile il 27 ottobre 2015.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2289/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Danilo Siani a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che il diniego della concessione delle misure alternative si è fondato su immotivate affermazioni, in assenza della doverosa acquisizione della relazione dell'UEPE, facendo riferimento a precedenti e frequentazioni risalenti al 2012 e a notizie incomplete e non aggiornate in ordine al domicilio del ricorrente.

Parole chiave

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domicilio di una parte proroga della carcerazione preventiva indennizzo per carcerazione preventiva motivo della detenzione soggiorno illegale procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIANI DANILO nato a ROMA il 21/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di Danilo Siani alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena di anno uno e mesi sei di reclusione inflittagli per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. giudicato con sentenza del Tribunale' di Roma irrevocabile il 27 ottobre 2015.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Danilo Siani a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che il diniego della concessione delle misure alternative si è fondato su immotivate affermazioni, in assenza della doverosa acquisizione della relazione dell'UEPE, facendo riferimento a precedenti e frequentazioni risalenti al 2012 e a notizie incomplete e non aggiornate in ordine al domicilio del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di ritenere ostativi indistintamente, cioè con riguardo a entrambe le misure richieste, i precedenti penali, ma non fornisce alcuna indicazione sull'epoca dei fatti da considerare ai fini di una ragionevole formulazione di una prognosi attuale in senso sfavorevole. Il Tribunale, inoltre, fa riferimento alla genericità e dunque all'incompletezza delle informazioni circa l'attività di volontariato indicata, ma omette di considerare il doveroso esercizio dei suoi poteri istruttori per colmare tale lacuna. Inoltre, il provvedimento, quando rileva l'inidoneità del domicilio indicato nell'istanza, non dà conto di alcuna verifica aggiornata acquisita a tal riguardo. La motivazione, per il resto, limitandosi a citare le informazioni di polizia, non mostra di averle confrontate con quelle da raccogliere tramite la relazione UEPE, con riguardo a tutti i profili rilevanti ai fini della decisione da assumere.

3. Alla stregua di tali considerazioni, la motivazione non sfugge alle censure mosse con riguardo all'intero percorso seguito per giungere al rigetto delle richieste; di talché il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore I