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Sentenza — n. 2288/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di Daniele Pergola alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione alla pena detentiva residua da espiare, pari a giorni otto, riportata in un provvedimento di cumulo in data 22 ottobre 2019.

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Daniele Pergola a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, come richiesto dalla difesa nel corso dell'udienza camerale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare non luogo a provvedere in ordine all'istanza, avendo il condannato già interamente espiato l'indicata pena residua, in ragione della fungibilità della detenzione in custodia cautelare per altro titolo, per il cui computo era stata già avanzata una richiesta al Procuratore generale. Tale richiesta è stata poi accolta con provvedimento in data 1 giugno 2021.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva esenzione dalla pena sospensione di pena pena privativa della libertà pena con condizionale parziale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
Le censure, ad ogni modo, si oppongono, senza pertinenti spiegazioni, alla corretta esclusione dalle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza della materia della determinazione della pena da eseguire secondo l'aggiornato computo ex art. 657 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERGOLA DANIELE nato a ROMA il 06/04/1977 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di Daniele Pergola alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione alla pena detentiva residua da espiare, pari a giorni otto, riportata in un provvedimento di cumulo in data 22 ottobre 2019.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Daniele Pergola a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, come richiesto dalla difesa nel corso dell'udienza camerale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare non luogo a provvedere in ordine all'istanza, avendo il condannato già interamente espiato l'indicata pena residua, in ragione della fungibilità della detenzione in custodia cautelare per altro titolo, per il cui computo era stata già avanzata una richiesta al Procuratore generale. Tale richiesta è stata poi accolta con provvedimento in data 1 giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto esposto nel ricorso e documentato dagli atti allo stesso allegati dà conto che le invocate misure alternative alla quale si fa riferimento non potrebbero trovare applicazione, poiché riguardanti una pena della quale, dopo l'adozione del provvedimento impugnato, è stata riconosciuta l'intera espiazione. L'assenza della rappresentazione di un diverso interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione conduce già a rilevarne l'inammissibilità. Le censure, ad ogni modo, si oppongono, senza pertinenti spiegazioni, alla corretta esclusione dalle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza della materia della determinazione della pena da eseguire secondo l'aggiornato computo ex art. 657 cod. proc. pen. Competenza, questa, rimessa al pubblico ministero e, nel caso di contestazione, alla cognizione funzionale del giudice dell'esecuzione. Si tratta, dunque, di censure comunque manifestamente infondate.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il P