Sentenza — n. 2278/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania appellata da Alessandro Bonanno e Fabio Cantone, riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate fatta eccezione di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rideterminava la pena per Cantone in anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa e per Bonanno in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Bonanno e di Fabio Cantone, deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente riporta la motivazione della sentenza ed osserva che, dalla stessa, non è dato comprendere le ragioni che avevano portato la Corte di appello a discostarsi dal minimo edittale previsto per il delitto contestato. Inoltre, l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere operato dopo la diminuzione sulla pena base in forza delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sule altre aggravanti contestate. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BONANNO ALESSANDRO nato a CATANIA il 22/06/1990 CANTONE FABIO nato a CATANIA il 24/06/1987 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato PAOLA TINDARA PALADINA del foro di CATANIA quale sostituto processuale per delega scritta dell'avvocato RAPISARDA GIUSEPPE del foro di CATANIA in difesa di BONANNO ALESSANDRO e CANTONE FABIO che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania appellata da Alessandro Bonanno e Fabio Cantone, riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate fatta eccezione di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rideterminava la pena per Cantone in anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa e per Bonanno in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Bonanno e Cantone sono imputati dei delitti di concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa quella di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Nel corso del processo entrambi gli imputati avevano ammesso la responsabilità per il fatto contestato; Cantone aveva ammesso di averlo commesso quale persona facente parte di un'associazione di stampo mafioso e Bonanno di essersi avvalso delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche dell'associazione di stampo mafioso e allo scopo di agevolarla.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Bonanno e di Fabio Cantone, deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente riporta la motivazione della sentenza ed osserva che, dalla stessa, non è dato comprendere le ragioni che avevano portato la Corte di appello a discostarsi dal minimo edittale previsto per il delitto contestato. Inoltre, l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere operato dopo la diminuzione sulla pena base in forza delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sule altre aggravanti contestate. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Seppure in maniera sintetica, la sentenza contiene una motivazione sulla congruità della pena base, fissata, per Cantone, in misura di non molto superiore ì al minimo edittale: il complesso della motivazione dimostra che si tratta di soggetto appartenente ad associazione di stampo mafioso, recidivo reiterato specifico e infraquinquennale e, inoltre, che, nella quantificazione della pena, non era stato calcolato un aumento per la continuazione che sarebbe dovuto derivare dalla circostanza che le estorsioni erano proseguite per diversi anni (su questo punto, il Procuratore della Repubblica aveva proposto appello al quale il Procuratore Generale aveva rinunciato).
2. Risulta, invece, manifestamente infondata la censura concernente la determinazione della pena nei confronti di Bonanno: in effetti, l'art. 416-bis.1, comma 2, cod. pen., prevede espressamente che le diminuzioni di pena per le attenuanti (in questo caso, le attenuanti generiche) devono essere operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente all'aggravante in questione: esattamente l'operazione compiuta dalla Corte territoriale che ha, dapprima, aumentato la pena base per il reato contestato (in questo caso fissata nel minimo edittale) in forza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e successivamente ridotto la pena per le attenuanti generiche.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16