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Sentenza — n. 2077/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on partial sentence cumulation, upholding prosecutor's application of Art. 78 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pasquale Velotti against the Naples Court of Appeal's order regarding the cumulation of sentences. Velotti argued that the court incorrectly formed four separate legal cumulations instead of applying a single unitary execution with a tempering rule under Article 78 of the Penal Code. The court ruled that the prosecutor correctly established distinct partial cumulations because the new crime of association was committed while a previous sentence was still being served, triggering the legal requirement for separate cumulation operations.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; In cases of concurrent sentences where a new crime is committed during the execution of a prior penalty, partial cumulation must be performed to prevent the attribution of pre-crime detention periods to the new offense.

Parole chiave

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partial sentence cumulation Art. 78 Penal Code concurrent sentences execution detention credit offset criminal penalty merging riduzione della pena formazione di una pena complessiva carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
484 del 28 marzo 2000, con il quale era stata determinata la pena residua da espiare con decorrenza dal 15 giugno 1999, con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione.
art. 78 cod. pen
484 del 28 marzo 2000, con il quale era stata determinata la pena residua da espiare con decorrenza dal 15 giugno 1999, con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Rv. 242574
e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione" - Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Rv. 242574 -.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELOTTI PASQUALE nato a NAPOLI il 19/07/1961 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCAA;L lette/sentite le conclusioni del PG , k-d\rs9 f) Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Pasquale Velotti diretta al riconoscimento della fungibilità della pena scontata senza titolo, pari ad anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, all'interno di un cumulo unitario e quindi senza la formazione di diversi e successivi cumuli, come invece è stato fatto omettendo di applicare la regola di temperamento del cumulo materiale di pena di cui all'art.78 cod. pen.

La Corte di assise di appello ha condiviso le argomentazioni svolte dal Procuratore generale nella formazione del cumulo oggetto di contestazione, del 6 giugno 2019, che ha conteggiato il periodo di custodia cautelare e ha ritenuto che il momento di cessazione della permanenza del reato associativo coincidesse con quello di emissione della sentenza di primo grado.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Pasquale Velotti, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Si è errato con la determinazione di quattro cumuli giuridici separati e si è contravvenuto a quanto stabilito nel provvedimento di cumulo n. 484 del 28 marzo 2000, con il quale era stata determinata la pena residua da espiare con decorrenza dal 15 giugno 1999, con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione. Rispetto a detto momento la sopravvenuta esecuzione della condanna per delitto commesso nel 1997, quella di cui al n. 12 del provvedimento oggetto di censura, non costituisce elemento di novità determinante l'aggiornamento e l'integrazione del precedente cumulo unico delle pene irrogate per fatti illeciti commessi prima, durante e dopo la detenzione.

La commissione del reato di cui alla sentenza sub 11, invece, non individua un nuovo ed autonomo momento interruttivo dell'unitaria esecuzione della pena decorrente dal 1999, non determinando la necessità di procedere ad una nuova operazione di cumulo parziale che ha come momento di partenza la cessazione della condotta del più recente reato, contestato sino al giugno 2000. È dunque errata l'affermazione che si sia in presenza di momenti concorsuali diversi che hanno imposto operazioni di cumulo parziali delle pene per i reati in precedenza commessi.

Si sarebbe dovuto procedere ad un unico cumulo soggetto alla limitazione di cui all'art. 78 cod. pen. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto.La regola dei cumuli parziali risponde all'esigenza di impedire che alla espiazione di una condanna siano imputati periodi di detenzione patiti prima della commissione del reato cui la condanna si riferisce.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Correttamente il pubblico ministero - nel provvedere alla determinazione della pena da espiare in ragione della concorrenza di più reati oggetto di plurime condanne e conseguentemente di più pene da porre in esecuzione - ha proceduto alla formazione di un successivo cumulo parziale tenendo conto della condanna per il reato associativo di cui alla sentenza riportata sub n. 11, la cui data di commissione, in assenza di indicazioni diverse nella descrizione dell'imputazione, è stata fatta coincidere con quella della pronuncia della sentenza di primo grado.

La sentenza è stata emessa il 30 giugno 2000, quando era in corso il periodo di espiazione del precedente cumulo, e quindi il pubblico ministero ha legittimamente provveduto alla formazione di altro e distinto cumulo, indicato come il quarto, a far data appunto dalla commissione del reato associativo, in forza del consolidato principio di diritto per il quale "in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione" - Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Rv. 242574 -.

Del pari corretta, come riconosciuto dalla Corte di assise di appello, è stata la decisione di scomputo del periodo di cd. presofferto cautelare, pari ad anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, attribuibile alla condanna riportata sub n. 2, dal cd. secondo cumulo parziale, formato dal concorso delle pene per le condanne sub nn. 1 e 2, relative a reati commessi antecedentemente al secondo periodo di espiazione, iniziato 11 17 marzo 1989 e concluso il 21 settembre 1991.g Si osserva poi che l'esecuzione della condanna sub n. 12, avente ad oggetto un delitto commesso nel 1997, è stata correttamente inserita nel cd. terzo cumulo, non potendo rientrare nel cumulo successivo, il quarto, comprensivo della condanna per il reato associativo con tempo di commissione al 30 giugno 2000, e quindi successivamente commesso al periodo di espiazione iniziato il 15 giugno 1999.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.