Sentenza — n. 2070/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALombardo Luigi, nato a L'Aquila il 03/04/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen, art. 595 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez 5, n. 4255 del 24/09/1999, Chiesa, Rv. 215041-01; Sez. 3, n. 5360 del 17/02/1993, Sembolini, Rv. 194224-01). Occorre, pertanto, ribadire che non sussiste alcun obbligo di notifica dell'appello dell'imputato al coimputato non appellante, funzionale a consentire a quest'ultimo la proposizione di un eventuale appello incidentale, attesa la natura di impugnazione antagonista dello strumento disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Lombardo Luigi, nato a L'Aquila il 03/04/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20/05/2021 il Tribunale di L'Aquila, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Luigi Lombardo, finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 15/10/2019, divenuta irrevocabile il 23/07/2020, con sospensione dell'esecuzione e restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato sull'assunto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di Luigi Lombardo, l'appello proposto da uno degli imputati non doveva essere notificato agli altri coimputati e che, in ogni caso, la questione di nullità sollevata in sede esecutiva avrebbe dovuto essere proposta dal condannato nel procedimento di cognizione.
2. Avverso questa ordinanza Luigi Lombardo, a mezzo dell'avvocato Vincenzo Calderoni, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 584 e 595 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere interamente spirato il termine per proporre impugnazione, pur non essendo stato notificato al ricorrente l'appello incidentale proposto dal coimputato.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di affermare la conoscenza del procedimento di cognizione presupposto da parte di Lombardo solo dopo la notifica dell'ordine di carcerazione che lo riguardava, avvenuta 1'08/08/2020. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di applicare al caso di specie la disciplina della rescissione del giudicato della sentenza irrevocabile, pur non potendosi ritenere la decisione connotata da definitività, non essendosi verificate le condizioni prescritte dall'art.648 cod. proc. pen.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Luigi Lombardo è infondato.
2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di affermare la conoscenza del procedimento di cognizione presupposto da parte di Luigi Lombardo. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la sentenza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila il 15/10/2019 diveniva irrevocabile il 23/07/2020, essendo interamente spirato, nei confronti di Luigi Lombardo, il termine per proporre appello avverso tale decisione.
Rispetto al decorso dei termini per impugnare la decisione del Tribunale di L'Aquila non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che uno dei coimputati di Luigi Lombardo aveva proposto appello, atteso che tale impugnazione non doveva essere notificata al ricorrente. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto secondo cui: «L'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale» (Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, De Angelis, Rv. 271545-01).
Questo assetto sistematico dell'appello incidentale, del resto, non è stato modificato dall'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha novellato la disposizione dell'art. 595 cod. proc. pen., nel cui primo comma si prevede: «L'imputato che non ha proposto l'impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notifica prevista dall'art. 584». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione contenuta nel secondo comma della stessa norma, che rinvia alla disciplina dell'appello, a tenore della quale:
«L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584». Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'appello incidentale svolge la funzione di contrastare la pretesa principale avanzata dalla parte impugnante nei confronti del titolare della relativa facoltà processuale. Ne consegue che non esiste alcun obbligo di notificare l'appello principale proposto da uno dei coimputati agli altri imputati che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere di impugnazione, che è previsto in termini antagonistici rispetto a quello riconosciuto alle parti avverse.
A ben vedere, l'interpretazione proposta dalla difesa di Luigi Lombardo, secondo cui all'imputato non appellante deve essere notificatek,l'impugnazione del coimputato, per consentirgli la proposizione dell'appello incidentale, è il frutto di un evidente equivoco ermeneutico, ponendosi in contrasto con la stessa previsione dell'art. 595, comma 1, cod. proc. pen., che, nella sua attuale formulazione, riserva alla sola parte non impugnante la possibilità di proporre appello incidentale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidatasi nel vigore della precedente formulazione della disposizione in questione (Sez. 2, n. 38810 dell'01/10/2008, Pippa, Rv. 242048-01;
Sez 5, n. 4255 del 24/09/1999, Chiesa, Rv. 215041-01; Sez. 3, n. 5360 del 17/02/1993, Sembolini, Rv. 194224-01). Occorre, pertanto, ribadire che non sussiste alcun obbligo di notifica dell'appello dell'imputato al coimputato non appellante, funzionale a consentire a quest'ultimo la proposizione di un eventuale appello incidentale, attesa la natura di impugnazione antagonista dello strumento disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
3. Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza relativa allo strumento attivabile nel caso di specie, dovendosi, in proposito, evidenziare che le nullità assolute e insanabili, derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, non possono essere dedotte mediante la proposizione dell'incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. peri., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, ferma restando la possibilità di fare valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle stesse nullità.
Questo orientamento ermeneutico, da ultimo, è stato ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luigi Lombardo deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle