Sentenza — n. 2065/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. Come ha correttamente rilevato il Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio per il quale in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto dì valutazione, anche implicita da parte di quest'ultimo Sez. 1 n. 33916 del 07/07/2015 Rv. 264865.Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato e dal fascicolo trasmesso a questa Corte non risulta né che il giudice concedente il beneficio conoscesse tale causa ostativa né che nell'attuale procedimento di esecuzione sia stato acquisito il fascicolo del giudice concedente il beneficio, per accertare tale circostanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 674 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Halilovic Walter ricorre avverso l'ordinanza del 31 marzo 2021 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, per quanto qui interessa, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 il beneficio dell'indulto, precedentemente concesso con provvedimento dell'8 febbraio 2016 dal Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Padova emessa in data 1 marzo 2007, definitiva l'8 aprile 2007.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC WALTER nato a ALBENGA il 22/06/1980 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giovanni Di Leo, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla disposta revoca dell'indulto.
RITENUTO IN FATTO
1.Halilovic Walter ricorre avverso l'ordinanza del 31 marzo 2021 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, per quanto qui interessa, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 il beneficio dell'indulto, precedentemente concesso con provvedimento dell'8 febbraio 2016 dal Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Padova emessa in data 1 marzo 2007, definitiva l'8 aprile 2007.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che il giudice che aveva concesso il beneficio fosse a conoscenza della causa ostativa consistente nel fatto che Halilovic, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 (il 20 febbraio 2007), aveva commesso un ulteriore reato per il quale era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 9 gennaio 2014, definitiva il 12 gennaio 2015, posto che nel fascicolo non era presente il certificato del casellario giudiziale del condannato.
2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 674 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché sia nel casellario giudiziale che nell'ordine di esecuzione era indicata la causa ostativa, conosciuta quindi dal giudice che aveva concesso il beneficio e di conseguenza era preclusa ogni valutazione in merito da parte del successivo giudice dell'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Come ha correttamente rilevato il Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio per il quale in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto dì valutazione, anche implicita da parte di quest'ultimo Sez. 1 n. 33916 del 07/07/2015 Rv. 264865.Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato e dal fascicolo trasmesso a questa Corte non risulta né che il giudice concedente il beneficio conoscesse tale causa ostativa né che nell'attuale procedimento di esecuzione sia stato acquisito il fascicolo del giudice concedente il beneficio, per accertare tale circostanza.
2. Il provvedimento impugnato deve essere di conseguenza annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino, per un nuovo giudizio da svolgersi previa acquisizione di detto fascicolo. Solo in tal modo, il giudice dell'esecuzione potrà in via pregiudiziale valutare l'inesistenza della preclusione derivante dal c.d. giudicato esecutivo. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 26/11/2021 Il C