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Sentenza — n. 2059/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges merits rather than motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments challenged the substantive merits of the lower court's decision rather than its motivation. The appellant argued that the lower court failed to recognize criminal continuity between robbery and drug trafficking offenses due to insufficient reasoning. The court ruled that the appellant's points constituted a motivated dissent on the merits, which falls outside the permissible scope of a motivation review in a jurisdictional appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: A cassation appeal challenging the substantive merits of a decision on criminal continuity is inadmissible as it exceeds the limits of the motivation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity inadmissible appeal motivation review substantive merits cassation procedure reato continuato reiterazione di reati penali doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
• L'inammissibilità dei motivi dedotti con il ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi articolati con memoria ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 48044 del 2.7.2019, Di Giacinto
(Sez. 5, n. 48044 del 2.7.2019, Di Giacinto, Rv.
Sez. 5, n. 8439 del 24.1.2020, L.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO GIOACCHINO nato a PALERMO il 09/04/1998 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Birritteri che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 29 marzo 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Gioacchino Di Gregorio, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 14 marzo 2019 e 23 gennaio 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e, in data 4 dicembre 2018 e 4 dicembre 2018, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. L'ordinanza, premesso che le sentenze pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese erano relative a due reati di rapina, commessi il 26 agosto 2016 e il 27 luglio 2016, mentre le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo avevano riguardato reati di spaccio di stupefacenti commessi il 23 aprile 2018 e il 17 luglio 2018, ha osservato che non poteva essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati — eterogenei e commessi a significativa distanza temporale, -, ma nemmeno fra i reati tra loro omogenei, in quanto comunque commessi ad una certa distanza di tempo, e, quanto alle rapine, con diversi complici.

2. Il difensore di Gioacchino Di Gregorio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che aveva respinto la richiesta con riguardo ai due reati di rapina. I reati erano stati commessi dagli stessi soggetti, con l'aggiunta di un correo in una rapina, in tempi contigui, nel medesimo territorio e in danno di istituti bancari. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che aveva negato la continuazione tra i reati di spaccio di stupefacenti. Il secondo reato era stato commesso solo pochi giorni dopo la revoca della misura degli arresti domiciliari disposta nel procedimento relativo al primo reato; le cessioni avevano riguardato la stessa sostanza (cocaina) ed erano state commesse nel medesimo territorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha negato il riconoscimento della continuazione anche parziale fra i reati di rapina, da una parte, e i reati di spaccio di stupefacenti, dall'altra, evidenziando che la diversità dei concorrenti, nel primo caso e la distanza cronologica, dall'altra, erano dati significativi di distinte deliberazioni criminose.

I due motivi di ricorso vi contrappongono la considerazione di altri elementi - la parziale identità dei correi, da una parte, l'identità del luogo e la carcerazione intermedia, dall'altra - indicati come significativi di deliberazioni comuni ai reati tra loro omogenei. Si tratta peraltro di una prospettazione che non articola una critica alla struttura della motivazione, bensì esprime un dissenso motivato nel merito della decisione. Il ricorso si pone al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito.

• L'inammissibilità dei motivi dedotti con il ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi articolati con memoria ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48044 del 2.7.2019, Di Giacinto, Rv. 277850; Sez. 5, n. 8439 del 24.1.2020. L., Rv. 278387). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 10