Cassation court dismisses appeal regarding continued crimes sentencing, upholding execution judge's penalty calculation method.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Cela Enedalsi against the execution judge's order recognizing continued crimes. The appellant argued that the penalty calculation was flawed because the most serious crime had changed, necessitating a recalculation of the satellite crimes' penalties. The court ruled that the execution judge correctly applied the law, noting that while the most serious crime changed, the statutory limits for satellite penalties were still respected and the base penalty remained valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 c.p.; Art. 61-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The execution judge's determination of a continued crime penalty is valid when the base penalty of the most serious crime is correctly identified and the satellite penalties do not exceed the statutory limits, even if the specific most serious crime changes.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELA ENEDALSI nato il 15/10/1997 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Birritteri che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 2 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da Cela Enedalsi, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 11 febbraio 2017, dal Tribunale di Parma e, in data 20 dicembre 2019 e 6 marzo 2020, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena del reato continuato in anni sette e mesi sei di reclusione ed € 28.000 di multa.
2. Il difensore di Cela Enedalsi ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della determinazione della pena. Nei giudizi di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione, da una parte, tra i reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 11 febbraio 2017, dal Tribunale di Parma e, in data 20 dicembre 2019, dalla Corte di appello di Bologna e, dall'altra, tra i reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 11 febbraio 2017, dal Tribunale di Parma e, in data 6 marzo 2020, dalla Corte di appello di Bologna. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto la continuazione fra tutti i reati giudicati dalle tre sentenze di condanna, mantenendo, peraltro, la stessa pena inflitta nei giudizi di cognizione. In particolare, in relazione ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 6 marzo 2020, dalla Corte di appello di Bologna era stato mantenuto il medesimo aumento di pena, pur essendo mutato il reato più grave.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va .perciò respinto. Il ricorso pone questione in ordine alla determinazione della pena, osservando che, all'esito della riconosciuta continuazione, la pena era stata determinata in misura pari al cumulo delle pene inflitte nei giudizi di cognizione, dove il reato giudicato, in data 11 febbraio 2017, dal Tribunale di Parma era già stato unito nella continuazione con il, più grave, reato giudicato dalla sentenza 20 dicembre 2019, da una parte, e con il, meno grave, reato giudicato dalla sentenza 6 marzo 2020 della Corte di appello di Bologna, dall'altra.
Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle due sentenze della Corte di appello di Bologna, e quindi ha provveduto a determinare la pena del reato continuato negli stessi termini operati nei giudizi di cognizione, e precisamente: per il più grave reato - giudicato dalla sentenza in data 20 dicembre 2019 della Corte di appello di Bologna - pena base anni quattro e mesi cinque di reclusione ed C 24.800 di multa; aumentata per il reato giudicato dalla sentenza 11 febbraio 2017 del Tribunale di Parma di un mese di reclusione ed C 200 di multa; aumentata per i reati giudicati dalla sentenza 6 marzo 2020 della Corte di appello di Bologna di anni tre di reclusione ed C 3.000 di multa.
Tale commisurazione della pena risulta conforme alla normativa specifica, che stabilisce, da una parte, che la pena base del reato più grave deve essere quella inflitta nella cognizione e, dall'altra, che la pena per i reati così detti satellite non può superare quella inflitta nel giudizio di cognizione né il triplo della pena base. In particolare, il ricorso deduce che l'aumento di pena per i reati giudicati dalla sentenza in data 6 marzo 2020 avrebbe dovuto essere rideterminato, essendo mutato il reato più grave di riferimento. In realtà, il mutamento del reato più grave incide solo sul limite del triplo 'della pena base, che comunque è stato rispettato.
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così