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Sentenza — n. 2055/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2055/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 16 marzo 2021 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Antonio Giovanni Fratullo, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 19 aprile 2007 e 1° febbraio 2019, dalla Corte di assise di appello di Catania. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati non omogenei - la prima di concorso esterno in associazione mafiosa e l'altra di partecipazione ad associazione mafiosa - e commessi in ampio arco temporale - il primo dal 1998 al 2004 e il secondo da aprile a luglio 2016.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2055/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, propone una rilettura dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova, non consentita, valutazione del merito. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che sì reputa equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva criminalità persistente concorso materiale di reati partecipazione al reato correità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRATULLO ANTONIO GIOVANNI nato a SCORDIA il 27/03/1963 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 16 marzo 2021 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Antonio Giovanni Fratullo, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 19 aprile 2007 e 1° febbraio 2019, dalla Corte di assise di appello di Catania. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati non omogenei - la prima di concorso esterno in associazione mafiosa e l'altra di partecipazione ad associazione mafiosa - e commessi in ampio arco temporale - il primo dal 1998 al 2004 e il secondo da aprile a luglio 2016.

2. Il difensore di Antonio Giovanni Fratullo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione avendo il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che le condotte di reato avevano riguardato il medesimo clan, che la carcerazione intermedia non interrompe il vincolo associativo, che né la detenzione né il periodo in libertà avevano inciso sull'unicità del disegno criminoso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della decisione impugnata - che ha fondato il giudizio sulla rilevante distanza cronologica tra i reati - il ricorso ha valorizzato la circostanza che entrambe le fattispecie avevano riguardo il sodalizio mafioso denominato clan Nardò e le condotte si erano poste in un continuum ,temporale, tenuto conto della carcerazione intermedia. Si tratta di dati già valutati dal Tribunale, che aveva osservato che le sentenze di condanna avevano accertato che Fratullo solo nel 2016 aveva aderito al sodalizio mafioso, cui in precedenza era rimasto estraneo, dandovi un contributo privo dell'elemento dell'affectio societatis.

Il ricorso, dunque, propone una rilettura dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova, non consentita, valutazione del merito. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che sì reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 10 novembre 2021. Il Consiglie