Sentenza — n. 2049/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 2 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Calone, indagato del reato di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso denominato clan Cutolo, operante nel quartiere Soccavo della città di Napoli (capo 1) e del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nella zona "44" del rione Traiano nella città di Napoli (capo 2), con il ruolo di reggente di entrambe le associazioni nel periodo dal 2 febbraio 2017 al 25 maggio 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, artt. 416-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, è consentita solo la verifica della effettività e logicità dell'argomentazione del giudice del merito cautelare, senza possibilità di controllare ed emendare il merito degli accertamenti compiuti (Sez. 1, 19/12/2013, Mondi', Rv. 259409; Sez. 6, 17/03/2015, Rv. 262965). In particolare, sotto il profilo della congruità logica, è censurabile in sede di legittimità la motivazione in fatto che risulti, e in termini di evidenza ("... manifesta illogicità ..."), non conforme alle regole della logica, fondata su congetture (e non su reali massime di esperienza), e inosservante delle regole di valutazione delle prove (art. 192 cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALONE ANTONIO nato a NAPOLI il 21/02/1973 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato RIZZO ANTONIO difensore fiducia di CALONE ANTONIO si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Calone, indagato del reato di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso denominato clan Cutolo, operante nel quartiere Soccavo della città di Napoli (capo 1) e del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nella zona "44" del rione Traiano nella città di Napoli (capo 2), con il ruolo di reggente di entrambe le associazioni nel periodo dal 2 febbraio 2017 al 25 maggio 2018.
Con ordinanza pronunciata in data 25 maggio - 22 giugno 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato il provvedimento cautelare con riguardo alla misura applicata in relazione al capo 2, confermandolo nel resto. Fondato l'accertamento sulla sussistenza di due sodalizi criminosi, l'uno di stampo mafioso denominato clan Cutolo e, l'altro, finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, operativi nel territorio del rione Traiano, sulla base di precedenti giudiziari, l'ordinanza ha ricostruito la posizione dell'indagato Calone come delineata dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Maggio, Romano e Carra.
I primi due, estranei al clan Cutolo ma già partecipi a due clan (Puccinelli e Mele) che, per ragioni territoriali, si erano rapportati stabilmente con il clan Cutolo, avevano indicato Calone come partecipe al clan Cutolo, con ruolo di consigliere dei capi del gruppo e presente anche alle riunioni con esponenti di altri clan. Gennaro Carra aveva riferito di essere stato uno dei capi del clan Cutolo e di aver consentito, nell'anno 2013, l'affiliazione di Calone, inserito nelle attività dello spaccio di stupefacenti e stipendiato con C 3000 al mese e quindi nominato reggente del clan durante un periodo di carcerazione del Carra.
Le dichiarazioni dei tre collaboratori sono state ritenute attendibili e tra loro convergenti nell'indicare Calone come soggetto partecipe al clan Cutolo. Con riguardo alla condotta di reggente del gruppo, le affermazioni di Carra erano state riscontrate dagli altri collaboratori, che avevano descritto Calone come soggetto vicino ai vertici del clan. Quanto all'accusa di aver partecipato alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, il Tribunale ha ritenuto che le accuse del Carra fossero connotate da genericità e prive di riscontri.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Antonio Calone, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.Con il primo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza di gravità indiziaria in relazione al capo 1. Il giudizio è stato fondato sulle accuse formulate dai collaboratori di giustizia, che avevano reso dichiarazioni generiche, non coerenti e prive di riscontri. In particolare, la insufficienza probatoria delle dichiarazioni rese da Salvatore Maggio e Salvatore Romano era stata già riconosciuta dall'autorità giudiziaria che, con ordinanza n. 212/19, aveva ritenuto non grave il compendio indiziario a carico del Calone, in allora fondato, appunto, sulle accuse provenienti da Maggio e Romano.
Con riguardo al punto relativo alla valutazione delle sopravvenute dichiarazioni accusatorie di Gennaro Carra e al carattere di riscontro reciproco attribuibile alle dichiarazioni dei collaboratori, l'ordinanza impugnata non aveva considerato i rilievi critici proposti dalla difesa dell'indagato. Le specifiche dichiarazioni accusatorie del Carra erano rimaste prive di riscontro, non risultando alcuna conferma ad esse dalle dichiarazioni di Maggio e Romano. La giurisprudenza, nell'affermare che più chiamate in correità possono valere come reciproco riscontro, ha precisato che ciascuna accusa deve essere valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità.
Inoltre, non era stato valutato il dato relativo all'assenza di riferimenti alla persona del Calone nel compendio captativo acquisito, dato che smentiva le accuse formulate da Carra. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al giudizio concernente il ruolo dirigenziale, asseritamente, assunto dal Calone dal febbraio 2017 al maggio 2018. Sul punto, le dichiarazioni di Carra - secondo il quale Calone lo avrebbe sostituito alla direzione del clan durante la sua carcerazione - erano rimaste prive di riscontri. Infatti, l'ordinanza, che aveva valorizzato a tal fine quanto dichiarato da Maggio e Romano - laddove avevano descritto la personalità e il ruolo di Calone -, non aveva considerato che la prima richiesta di misura cautelare, fondata sulle dichiarazioni di Maggio e Romano, non aveva contestato la qualifica di reggente del sodalizio.
Inoltre, il ruolo dirigenziale attribuito a Calone era incompatibile con la posizione di "stipendiato" che gli aveva attribuito Carra e con la affermazione di Romano, laddove aveva sostenuto che Calone non avrebbe potuto assumere decisioni senza il consenso dei capi del sodalizio.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi infondati e va perciò respinto.
1. I due motivi di ricorso sono tra loro collegati, convergendo entrambi nella denuncia di carenza motivazionale del giudizio sulla gravità indiziaria dell'accusa formulata nei confronti del ricorrente, sia in ordine alla condotta di partecipazione associativa che in relazione al ruolo direttivo che lo stesso avrebbe assunto in un determinato arco temporale. Il sindacato, consentito in sede di legittimità, sulla motivazione in fatto dei provvedimenti concernenti l'applicazione di misure cautelari personali è, come in relazione alle sentenze, limitato, secondo la disposizione di cui all'art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., ai casi di "mancanza, contraddittorietà o di manifesta illogicità ..." che risultino "dal testo del provvedimento impugnato" o" da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Dunque, è consentita solo la verifica della effettività e logicità dell'argomentazione del giudice del merito cautelare, senza possibilità di controllare ed emendare il merito degli accertamenti compiuti (Sez. 1, 19/12/2013, Mondi', Rv. 259409; Sez. 6, 17/03/2015, Rv. 262965). In particolare, sotto il profilo della congruità logica, è censurabile in sede di legittimità la motivazione in fatto che risulti, e in termini di evidenza ("... manifesta illogicità ..."), non conforme alle regole della logica, fondata su congetture (e non su reali massime di esperienza), e inosservante delle regole di valutazione delle prove (art. 192 cod. proc. pen.).
La giurisprudenza ha chiarito la specificità del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. rispetto al giudizio di penale responsabilità di cui all'art. 533 cod. proc. pen., diversità che si riflette sull'ambito del sindacato motivazionale. Infatti, mentre il giudizio di colpevolezza viene formulato su un compendio probatorio definitivo e deve raggiungere un grado di certezza tale da superare ogni ipotesi alternativa che, ragionevolmente, sia desumibile dalle prove raccolte, il giudizio da formulare in sede cautelare si fonda su un quadro probatorio in formazione, da sottoporre a verifiche e ad approfondimenti, e dunque consiste nella fondata previsione, sulla base delle prove disponibili, della futura affermazione di responsabilità all'esito del giudizio.
La descritta specificità significa che nel giudizio cautelare la prospettazione di una ipotesi ricostruttiva del fatto alternativa a quella accusatoria, che sia sostenuta da elementi probatori "gravi", non determina, di per sé, la insostenibilità dell'accusa, sempre che l'ipotesi alternativa non risulti così fondata da rendere l'ipotesi accusatoria debolmente riscontrata ovvero meramente congetturale. Quanto alle regole di valutazione probatoria, la norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen. espressamente dispone l'applicabilità, nel giudizio cautelare, delle regole probatorie che presiedono le dichiarazioni degli indagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), e talune regole di inutilizzabilità (artt. 195, comma 7, 203 e 271 cod. proc. pen.).
Ne consegue che anche nel giudizio cautelare la chiamata in correità o reità - in quanto proveniente da co-indagato - necessita di riscontri esterni, mentre la prova indiziaria non deve presentare i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Con particolare riguardo alla prova dichiarativa di accusa costituita dalla chiamata in correità o in reità, la giurisprudenza ha precisato che tale prova dichiarativa deve essere sottoposta al vaglio in relazione ai parametri della credibilità soggettiva del dichiarante e all'oggettiva attendibilità del dichiarato, sì da pervenire ad una prima, e necessaria, valutazione di veridicità di quanto dichiarato, e quindi va compiuta la verifica se l'accusa formulata trovi riscontro in altri elementi probatori, indipendenti dalla fonte della chiamata.
Si è precisato che la valutazione della prova dichiarativa, pur riguardando due distinti profili, soggettivo e oggettivo, deve essere complessiva, essendo funzionale alla valutazione di veridicità di quanto dichiarato, sicchè un giudizio non del tutto positivo di un profilo può essere, in qualche modo, compensato dalla valutazione dell'altro profilo, o viceversa, dovendo confluire i diversi aspetti valutati nel complessivo giudizio sulla veridicità della dichiarazione. Del tutto distinto è il giudizio sui riscontri, che sono integrati da altri elementi probatori, di qualsiasi tipo, purchè autonomi dalla fonte dichiarativa da riscontrare e specifici in relazione all'accusa oggetto della chiamata.
2. Nel caso in esame il giudizio sulla gravità indiziaria è fondato su tre chiamate di correo, una, quella di Gennaro Carra, proveniente da sodale, le altre, quelle di Salvatore Maggio e Salvatore Romano, di collaboratori già partecipi ad altri clan camorristici. La censura motivazionale assume che le chiamate in correità erano generiche, tra loro non convergenti, prive di riscontri esterni ed anche non idonee, per il loro contenuto, a valere come reciproco riscontro, ciò sia in relazione all'accusa di mera partecipazione al clan Cutolo sia in ordine all'accusa di aver, per un certo periodo, assunto un ruolo direttivo.
I motivi sono infondati. L'ordinanza impugnata ha dato conto delle fonti di conoscenza di ciascun dichiarante, che aveva riferito quanto appreso nel corso della militanza di tre diversi clan di camorra, quello cui anche Calone, in tesi di accusa, aveva partecipato e altri due clan operanti in quartieri limitrofi a quello controllato dal clan Cutolo; ha osservato che i collaboratori avevano reso dichiarazioni, anche auto accusatorie, relative ad un ampio panorama criminale ed erano stati positivamente vagliati in altri procedimenti. Quanto al contenuto dichiarativo, dato atto della diversa rilevanza accusatoria, congrua rispetto al differente bagaglio conoscitivo, l'ordinanza ha specificato i dati fattuali che ciascun dichiarante aveva evidenziato.
In particolare, se i collaboratori Maggio e Romano avevano riferito della presenza di Calone vicino, in diversi occasioni ed anche in riunioni di esponenti di vari clan, ai capi riconosciuti del clan Cutolo, Gennaro Carra, uno dei capi di quel clan, non solo aveva confermato il ruolo associativo di Calone, ma aveva spiegato l'epoca e le ragioni della sua affiliazione, indicato il settore criminale affidato ed anche formulato un giudizio negativo sulle capacità organizzative di Calone, che aveva dovuto sostituire proprio Carra, per un determinato periodo, nella direzione del clan.
E' stato quindi ritenuto che la chiamata in correità proveniente da Gennaro Carra, dettagliata sia quanto alla condotta partecipativa che alla parentesi organizzativa del clan, fosse stata riscontrata dalle dichiarazioni di Maggio e Romano, che avevano confermato sia la posizione di Calone come partecipe al clan Cutolo sia il suo ruolo di vertice reso manifesto dalla presenza ai summit con esponenti di altri clan. Le chiamate di Maggio e Romano erano del tutto autonome tra loro e rispetto al Carra, siccome relative a esperienze personali maturate in ambiti criminali tra loro distinti.
Inoltre, questi collaboratori avevano riferito di circostanze significative della fondatezza dell'accusa specifica ascritta a Calone, e non erano semplicemente confermative di aspetti marginali del racconto di Gennaro Carra. Si trattava dunque di elementi probatori autonomi e che fornivano un riscontro individualizzante rispetto alla chiamata in correità operata da Gennaro Carra. 3, Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla canceller