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Sentenza — n. 2046/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as confiscation became final after acquittal on related charge while defendant remained party to trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the confiscation order became legally final after the defendant's acquittal on the money laundering charge while the association charge remained definitive. The defendant argued that restitution should have occurred immediately upon acquittal and that the seizure duration exceeded statutory limits. The court ruled that since the defendant was a party to the original trial, the pertinential confiscation attached to the definitive association conviction became irrevocable, precluding any new discussion in the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Confiscation orders issued in a criminal trial where the accused is a party become irrevocable upon the definitive conviction of a pertinent charge, even if the accused is later acquitted of other charges, barring subsequent restitution claims in execution proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
pertinential confiscation criminal execution proceedings definitive conviction acquittal on related charge inadmissible appeal confisca dei beni confisca di valori patrimoniali revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240 cod. pen.
Art. 240 bis cod. pen.
Art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 52871 del 18.5.2018
Risulta, peraltro, che la decisione emessa in sede di rinvio è stata effettivamente impugnata con ricorso per cassazione, anche da Intraversato Sabino, ma non è stata formulata alcuna doglianza in tema di confisca (v.sent. n. 52871 del 18.5.2018 emessa su ricorso avverso la decisione C.App.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTRAVERSATO SABINO nato a MILANO il 12/04/1976 avverso l'ordinanza del (13/01/2026 pena CORTE APPELLO di MILANO 'uv udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - con ordinanza emessa in data 5 novembre 2020 ha respinto (su opposizione avverso precedente decisione) la domanda introdotta da Intraversato Sabino, tesa ad ottenere la restituzione di beni oggetto di confisca in sede di cognizione (in un giudizio nel cui ambito Intraversato Sabino era imputato). 1.1 Riepilogate le vicende processuali, La Corte di Appello evidenzia che la statuizione di confisca è correlata, in via pertinenziale (art.240 cod.pen.) al capo della sentenza su cui è intervenuta l'affermazione di penale responsabilità in via definitiva (partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno di istituti di credito) e non al capo (riciclaggio) su cui in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione Intraversato è stato assolto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Intraversato Sabino, articolando due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la statuizione di confisca era effetto della affermazione di penale responsabilità per il delitto di riciclaggio e la restituzione dei beni doveva essere disposta già nel momento della assoluzione (pronunziata in sede di rinvio). La Corte di Appello, in sede esecutiva avrebbe, pertanto erroneamente rapportato la confisca alla condanna per il reato associativo, lì dove occorreva esclusivamente prendere atto della sopravvenuta assoluzione. 2.2 Al secondo motivo si deduce l'inoservanza del termine di durata del sequestro, pari a diciotto mesi. Il ricorrente prospetta, in ogni caso, la doverosa applicazione, trattandosi di confisca cd. estesa (attuale art.240 bis cod.pen.) del termine di durata del sequestro di cui all'art.24 d.lgs. n.159 del 2011, aspetto erroneamente ritenuto non pertinente dal giudice della esecuzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, non può prescindersi - nell'esaminare il contenuto della decisione e le posteriori doglianze - da un dato preliminare ed assorbente, rappresentato dal fatto che Intraversato Sabino è stato 'parte' (imputato) del complesso giudizio di cognizione. La confisca è stata disposta in primo grado, in presenza di affermazione di penale responsabilità tanto per il reato associativo (ritenuto produttivo di reddito illecito) che per la condotta di riciclaggio.

Una volta disposto l'annullamento con rinvio, da parte di questa Corte di Cassazione, per il solo reato di riciclaggio, è divenuta definitiva l'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, con tutte le statuizioni conseguenziali. In sede di rinvio, è stata emessa sentenza di assoluzione per il reato di riciclaggio, ma non si è provveduto alla restituzione dei beni, già ritenendosi - in tutta evidenza - la confisca di tipo pertinenziale (profitto del reato) ricollegabile alla sola responsabilità per il reato associativo. 3.2 Dunque Intraversato Sabino, parte del giudizio di rinvio, avrebbe dovuto porre il tema della mancata restituzione dei beni impugnando la decisione emessa in sede di rinvio.

Risulta, peraltro, che la decisione emessa in sede di rinvio è stata effettivamente impugnata con ricorso per cassazione, anche da Intraversato Sabino, ma non è stata formulata alcuna doglianza in tema di confisca (v.sent. n. 52871 del 18.5.2018 emessa su ricorso avverso la decisione C.App. Milano del 23.12.2015). 3.3 Da ciò deriva che Intraversato Sabino, non avendo introdotto alcuna impugnazione sul punto della decisione emessa in cognizione (ed in sede di rinvio), non può ottenere alcuna ridiscussione del presupposto della confica, di tipo pertinenziale, in sede escutiva.

La statuizione ablatoria è infatti divenuta irrevocabile in un giudizio caratterizzato dalla presenza, quale imputato, dell'attuale ricorrente.

4. Del tutto inconferente è, inoltre, il richiamo - contenuto nel secondo motivo - alla disciplina di giudizio di prevenzione patrimoniale (art.24 d.lgs. n.159 del 2011), trattandosi di statuizione di confisca emessa in un giudizio penale, nel cui ambito non può trovare applicazione la disposizione invocata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il