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Sentenza — n. 2043/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on illegal gun possession, upholding confiscation and conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Grassi Vittorino against the second-instance conviction for illegal possession of firearms. The appellant argued that the court erred in applying procedural rules regarding notification nullities and failed to consider that some seized weapons were in poor condition or unrelated to him. The court ruled that the notification defect was cured by the defense attorney's relationship, the confiscation applies even when the underlying crime is extinguished by oblazione, and the prescription defense was invalid due to statutory suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), 179, 601 cod. proc. pen.; Art. 6, 240 cod. pen.; Art. 2, 152/1975: Procedural nullities regarding notification to defense counsel are cured if the defense right was not impaired, and firearm confiscation is mandatory even upon extinction of the crime via oblazione.

Parole chiave

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illegal possession of firearms confiscation of weapons procedural nullity cure notification to defense counsel extinction by oblazione prescription of crime Italian criminal procedure porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), 179, 601 cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
152 "il disposto di cui al primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi".
Art. 6, 152/1975
Da ultimo, la Corte rileva che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che in base all'art. 6 legge 22 maggio 1975 n.
Art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8 -bis, cod.
Art. 184, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 183 cod. proc. pen.
184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art.
Art. 182 cod. proc. pen.
183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.
Art. 180 cod. proc. pen.
182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. 1.3.
Art. 157, 158 cod. pen.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396
Ciò in quanto, come rilevato da Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, detta nullità è, comunque, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore.
Sez. U, n. 119 dei 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539
Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlích, Rv. 267458
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSI VITTORINO nato a ARTA TERME il 25/12/1955 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Grassi Vittorino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 15 maggio 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa, in ordine al reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo di imputazione c), perché il 15 settembre 2012 aveva detenuto nelle pertinenze dell'abitazione della madre in Terzo di Tolmezzo, ma nella sua disponibilità, custodendole all'interno di un armadio chiuso con un lucchetto nella stanza adibita a laboratorio e officina, due carabine, due fucili mono-canna e una doppietta con cani esterni.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, commi 1 e 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che solo una delle armi sequestrate si trovava in buone condizioni e che, dall'analisi degli elementi probatori acquisiti in dibattimento, non erano emersi indizi gravi precisi e concordanti circa la riconducibilità delle armi all'imputato. In particolare, si evidenzia che non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che lo stesso era solito frequentare le pertinenze dell'immobile e che l'armadio era stato aperto. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza all'imputato, il quale con atto del 14 dicembre 2012 aveva eletto domicilio presso la propria residenza. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il reato si è prescritto. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agii artt. 240 cod. pen. e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata confermato la confisca di tutte le armi da sparo sequestrate, anche quelle oggetto di altri capi di imputazione per i quali erano intervenuti lo stralcio del procedimento e la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere per intervenuta oblazione. 2.4.

In data 19.11.2021 il ricorrente ha presentato conclusioni scritte ribadendo le argomentazioni solte nei suindicati motivi di ricorso ed insistendo in via subordinata per la declaratoria della estinzione per prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché i giudici di merito a pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata hanno adeguatamente motivato sullo stato delle armi rinvenute nell'abitazione nella disponibilità dell'imputato, sulle modalità della custodia e sulla consistenza specifica delle stesse, sullo stato di manutenzione di ognuna, nonché sugli indizi che avevano portato la polizia giudiziaria ad effettuare la perquisizione in relazione alla detenzione di un esemplare di femmina di cervo pronto per essere macellato, oggetto evidentemente dell'attività pregressa di caccia.

In particolare, i giudici si sono soffermati anche sull'intervento di restauro di un'arma risultante da una perizia richiamata a pag. 8, munita di cannocchiale di mira di recente produzione e in buone condizioni di uso e manutenzione; la Corte territoriale. 1.2. Il secondo motivo è infondato, perché pur avendo depositato il difensore all'udienza del Tribunale di Udine in data 17.12.2014 l'atto di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, anziché presso il nuovo domicilio eletto il 14.12.2012, si è verificata una nullità a regime intermedio, che è sanata per omessa eccezione specifica nel corso del giudizio di merito.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Ciò in quanto, come rilevato da Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, detta nullità è, comunque, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore.

In tale arresto, il Supremo Consesso, richiamando Sez. U, n. 119 dei 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, ha affermato che la nullità in questione deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. 1.3.

Da ultimo, la Corte rileva che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che in base all'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 "il disposto di cui al primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi". La confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, per di più, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso dì declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o dì appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (tra le altre Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlích, Rv. 267458).

A questo principio si è adeguata la Corte territoriale confermando la confisca delle armi sequestrate anche per la rmi per le quali era intervenuta oblazione. Quanto alle armi per le quali sarebbe intervenuta assoluzione, secondo la denuncia del ricorrente, non può che rilevarsi la genericità della censura avanzata, nella quale non sono state indicate in modo preciso tali singole armi e le singole pronunce di assoluzione. 1.4. Anche il motivo subordinato sulla ritenuta prescrizione del reato è infondato, ai sensi degli artt. 157 e 158 cod. pen., in considerazione dei periodi di sospensione previsti dalla legge.

2. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua