Sentenza — n. 2041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKbadel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, del 18 novembre 2013, con la quale è stato condannato alla pena di euro 120,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., perché il 5 marzo 2010, nonostante fosse stato invitato a presentarsi presso il Commissariato di Polizia di Stato di Terracina per fornire i documenti di identità e il permesso di soggiorno, non aveva adempiuto a tale ordine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, art. 349 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 650 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il reato in esame non si perfezioni nel caso in cui gli ordini si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che l'Autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato. Nel caso di specie, infatti, l'Autorità avrebbe potuto acquisire le informazioni richieste autonomamente, ai sensi dell'art. 349 cod. proc. pen., posto che la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. ha natura residuale e sussidìaria. 2.2.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KBAIR ADEL (IRREPERIBILE ) nato a NABEUL( TUNISIA) il 02/06/1971 avverso la sentenza del 18/11/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Kbadel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, del 18 novembre 2013, con la quale è stato condannato alla pena di euro 120,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., perché il 5 marzo 2010, nonostante fosse stato invitato a presentarsi presso il Commissariato di Polizia di Stato di Terracina per fornire i documenti di identità e il permesso di soggiorno, non aveva adempiuto a tale ordine.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 650 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il reato in esame non si perfezioni nel caso in cui gli ordini si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che l'Autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato. Nel caso di specie, infatti, l'Autorità avrebbe potuto acquisire le informazioni richieste autonomamente, ai sensi dell'art. 349 cod. proc. pen., posto che la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. ha natura residuale e sussidìaria. 2.2.
Con il secondo motivo, lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143 e 178 cod. proc. pen., perché il giudice di merito non avrebbe accertato se l'imputato - cittadino straniero - fosse in grado di comprendere l'ordine impartitogli e il successivo decreto di rinvio a giudizio nella lingua italiana, posto che non vi era prova alcuna del fatto che lo stesso aveva mostrato di rendersi conto del significato dei suddetti atti. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non si è pronunciato in merito alla richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per il seguente motivo. 1.1. La Corte ribadisce il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen. la condotta, posta in essere dal cittadino straniero sorpreso senza il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di inottemperanza all'ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificato ovvero per regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino, perché lo straniero sorpreso sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno è persona indiziata del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 26 luglio 1998, n. 286 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriore sanzione penale (tra le altre Sez. 1, n. 12923 del 3/12/2013, Warid, Rv. 259542). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti da quanto detto in merito alla insussistenza del reato.
2. In forza del principio giurisprudenziale sopra evidenziato, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, perché il fatto ascritto all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
Annull~senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 26/11/2021 Il Consiglier