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Sentenza — n. 2037/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming self-defense against bear was wrongly rejected due to prior weapon possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Denis Paoli's appeal against his conviction for illegal possession of a firearm. Paoli argued that the lower courts incorrectly rejected self-defense by failing to consider the imminent danger of a bear attack while he was working as a shepherd. The court held that the mere indication of a potential self-defense scenario without specific evidence proving the danger existed at the exact moment of the incident is insufficient to grant acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: The mere indication of a situation potentially fitting self-defense, without specific elements proving the danger was imminent and grave at the time of the act, cannot justify an acquittal; the absence of proof regarding the existence of the exemption resolves the doubt in favor of conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-defense exclusion illegal firearm possession imminent danger proof pastoral work context bear attack scenario manifestly unfounded appeal procedural dismissal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 cod. pen.
Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 52 cod.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 52 cod. pen
Ne consegue che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentea impugnata appare logica e coerente con il dettato normativo dell'art. 52 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356, Rondanini
(Sez. 5 - n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356, Rondanini).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DENIS PAOLO nato a TRENTO il 24/02/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Paoli Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 18 dicembre 2019, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trento all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, in ordine al reato di detenzione e porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché presso il rifugio "Limes" sito in Vai di Breguzzo (Sella Giudicarle - TN) il 27 e 28 giugno 2018 aveva detenuto e portato in luogo pubblico un fucile mono canna, senza calcio, con il colpo in canna, cal. 22, privo di matricola, utilizzato per sparare dei colpi.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 52 cod. pen., perché la Corte territoriale, preso atto del fatto che l'imputato era stato aggredito da parte di un orso, avrebbe in maniera errata mancato di riconoscere la causa di esclusione della punibilità della legittima difesa, nonostante fosse chiara la prova del fatto che il pericolo alla vita era stato imminente e grave che ha costretto a prelevare l'arma dal furgone, per sparare dei colpi di fucile di avvertimento. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine al fatto che il porto dell'arma ai margini del bosco da parte dell'imputato fosse o meno ricollegabile ad una situazione di pericolo. In particolare, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, per vedersi applicato l'istituto della legittima difesa, avrebbe dovuto prima chiedere l'autorizzazione amministrativa per la titolarità del porto d'armi, omettendo di considerare che, in ogni caso, non vi sarebbe stata da parte dell'imputato alcuna possibilità di custodire l'arma in totale sicurezza, in forza della particolare attività lavorativa da lui svolta (pastore), che lo obbligava a muoversi continuamente all'interno del bosco (nel quale vi era il pericolo grave e imminente dovuto dalla presenza dell'orso).

L'imputato, quindi, per contrastare la situazione di grave pericolo che sussisteva nel bosco nel quale viveva e lavorava, era stato costretto a tenere con sé l'arma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambi i motivi.1.1. Lo stesso imputato, per come ha argomentato il difensore in ricorso, ha asserito di essere stato costretto ad usare l'ama, per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi da un orso. Per tale motivo, avrebbe prelevato l'arma suindicata dal furgone con il quale trasportava e custodiva l'arma. Sotto questo profilo appare incensurabile il giudizio del giudice di merito, che ha valorizzato quest'ultima circostanza per escludere la possibile sussistenza della causa di giustificazione, stante il porto dell'arma in un momento antecedente al sorgere del denunciato pericolo.

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Sez. 5 - n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356, Rondanini). 1.2. Ne consegue che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentea impugnata appare logica e coerente con il dettato normativo dell'art. 52 cod. pen. e con la costante giurisprudenza di lgittimità sulla irrilevanza del rischio futuro agli effetti dell'applicabilità dell'istituto della legittima difesa.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11