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Sentenza — n. 1658/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'incidente sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, Vincenzo DE LUCA intendeva ottenere dal giudice dell'esecuzione, previa eliminazione della frazione di aumento applicata per la recidiva specifica infraquinquennale (di cui contestava la sussistenza dei presupposti), la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza emessa, in esito a rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 29 settembre 2009 (irrevocabile dal 29 ottobre 2015).

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 1658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel breve ricorso per cassazione proposto con il tramite del difensore, l'interessato, deducendo violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, insiste nella richiesta di rideterminazione della pena previa eliminazione della recidiva; censura, in particolare, la motivazione resa dal giudice adìto, negando che il G.i.p. di Taranto, con la citata sentenza del 29 settembre 2009, avesse applicato nei suoi riguardi il trattamento "più favorevole", dal momento che la recidiva, in quel giudizio di cognizione, era stata ritenuta in concreto, tanto da determinare una frazione di aumento di pena nella misura di un anno sulla sanzione-base di sei anni di reclusione.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione riduzione della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Nel breve ricorso per cassazione proposto con il tramite del difensore, l'interessato, deducendo violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, si rileva che il giudice della cognizione, in relazione ad un episodio di detenzione, al fine di spaccio, di 580 dosi circa di cocaina, punito dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e commesso il 29 dicembre 2003, applicò, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA VINCENZO nato a TARANTO il 28/05/1977 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/sagtge le conclusioni del PG 5;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'incidente sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, Vincenzo DE LUCA intendeva ottenere dal giudice dell'esecuzione, previa eliminazione della frazione di aumento applicata per la recidiva specifica infraquinquennale (di cui contestava la sussistenza dei presupposti), la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza emessa, in esito a rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 29 settembre 2009 (irrevocabile dal 29 ottobre 2015).

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Taranto in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, osservando che, pur dovendosi reputare non corretta, all'epoca, la contestazione della recidiva, era stato già applicato all'imputato, in sede di cognizione, "il trattamento sanzionatorio più favorevole".

3. Nel breve ricorso per cassazione proposto con il tramite del difensore, l'interessato, deducendo violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, insiste nella richiesta di rideterminazione della pena previa eliminazione della recidiva; censura, in particolare, la motivazione resa dal giudice adìto, negando che il G.i.p. di Taranto, con la citata sentenza del 29 settembre 2009, avesse applicato nei suoi riguardi il trattamento "più favorevole", dal momento che la recidiva, in quel giudizio di cognizione, era stata ritenuta in concreto, tanto da determinare una frazione di aumento di pena nella misura di un anno sulla sanzione-base di sei anni di reclusione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, essendo ormai coperta dal giudicato la questione dedotta dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il generico e sibillino riferimento, operato dal giudice dell'esecuzione, al "trattamento sanzionatorio più favorevole" di cui il DE LUCA avrebbe fruito in sede di cognizione, ha indotto il Collegio - per comprendere in modo preciso il significato dell'espressione utilizzata dal giudice suddetto - ad esaminare la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 29 settembre 2009. 2.1. Nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, si rileva che il giudice della cognizione, in relazione ad un episodio di detenzione, al fine di spaccio, di 580 dosi circa di cocaina, punito dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e commesso il 29 dicembre 2003, applicò, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., la pena prevista dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2005, convertito dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, in vigore dal 12 febbraio 2006, che stabiliva un minimo edittale comune di 6 anni di reclusione (sia per le droghe c.d. "pesanti" che per le c.d. "leggere"), più favorevole del precedente limite minimo di 8 anni vigente al momento del fatto per le sole droghe "pesanti". 2.2.

Anche con riguardo alla recidiva (specifica infraquinquennale), risulta dalla sentenza esaminata che il giudicante, con lo stesso criterio, applicò all'imputato la disciplina più favorevole, che, tuttavia, diversamente dal caso della pena-base, venne individuata (correttamente) in quella vigente all'epoca dei fatti, poi modificata con la più severa I. 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore 1'8 dicembre 2005 e che introdusse, tra l'altro, l'ipotesi della recidiva obbligatoria (poi dichiarata incostituzionale da C. Cost. n. 185/2015): in particolare, va ricordato che la disposizione applicata all'imputato (art. 99, comma 3), concernente il concorso di più circostanze fra quelle indicate ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2, prevedeva un aumento "fino alla metà", mentre la disposizione successiva, in vigore all'epoca della decisione e attualmente, prevede un aumento secco "della metà" (dunque, è meno favorevole). 2.3.

Così chiarito il significato della non perspicua espressione utilizzata dal giudice a quo, osserva il Collegio che la doglianza del ricorrente, in quanto attinente alla sussistenza dei presupposti della recidiva al momento del fatto oggetto della citata condanna, avrebbe dovuto essere veicolata attraverso il ricorso agli ordinari mezzi d'impugnazione, ostando alla sua trattazione in sede di esecuzione la preclusione del giudicato.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021