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Sentenza — n. 1639/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural nullity grounds regarding service of summons to defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment that reclassified their theft charges. Furneri argued the proceedings were null due to improper service of the summons to his defense lawyer, while Meroni's appeal was deemed inadmissible. The court held that since the first-instance trial had already concluded with valid service at the declared domicile, the defendants' subsequent notification of an address abroad could not invalidate the prior service or constitute a valid revocation of their domicile election.

Regesto Legislator

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Art. 601, 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 169 cod. proc. pen.: The notification of a foreign address by the accused cannot invalidate prior service at the declared domicile or constitute a valid revocation of the domicile election within the Italian territory.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of summons defense counsel notification domicile election procedural nullity foreign address notification criminal procedure code revocation of domicile aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'art. 161 cod. proc. pen. - le notificazioni devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest'ultima disposizione.
Art. 169 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
Anche essa, come le altre ipotesi disciplinate nei precedenti commi dell'art. 157 cod. proc. pen., postula che l'imputato, compiendo una scelta alternativa rispetto all'elezione o dichiarazione di domicilio, una volta ricevuta la prima notifica si sia limitato a nominare il difensore di fiducia.
art. 161 cod. proc. pen
Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'art. 161 cod. proc. pen.
art. 169 cod. proc. pen
art. 624-bis cod. pen
272705), la sentenza impugnata, nell'esaminare la questione ritenuta dalla sentenza rescindente assorbita da quella relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019
pen., mediante consegna al difensore» (Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019, dep.
Sez. 2, n. 14248 del 10/04/2012
279017; Sez. 2, n. 14248 del 10/04/2012, De Vangelio, Rv 252489; nello stesso senso, v.
Cass., Sez. VI, n. 22047 del 14/02/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FURNERI FORTUNATO nato a GELA il 04/10/1988 MERONI CARMELO nato a GELA il 12/01/1986 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni depositate ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 247 del 2020da1 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del Furnari e dichiarare inammissibile il ricorso del Meroni, adottando le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 novembre 2018, la Sezione quinta di questa Corte ha annullato con rinvio la pronuncia, in data 12 ottobre 2017, con cui la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 17 maggio 2016, che aveva ritenuto Fortunato Furneri e Carmelo Meroni responsabili del delitto di furto aggravato ai danni dell'esercizio commerciale Bar Moito, condannandoli rispettivamente alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa ed anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa. Un nuovo giudizio era ritenuto necessario «con riferimento alla contestata qualificazione della tabaccheria come luogo di privata dimora», per svolgere una più «approfondita riflessione sulla natura del luogo oggetto del furto (previa esatta descrizione dello stesso ed indicazione di più precisi elementi fattuali)» alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017.

Il giudice del rinvio doveva inoltre pronunciarsi sulla specifica censura, contenuta nei motivi di gravame, relativa «alla sussistenza dell'elemento psicologico degli imputati di perpetrare la sottrazione all'interno di un luogo di privata dimora». La Corte di appello di Palermo, in esito al giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riqualificando il delitto loro ascritto come reato di cui agli artt. 624 e 625, secondo comma in relazione al primo comma, n.

2) e n. 5), cod. pen e riducendo la pena loro inflitta ad anni 3 di reclusione ed euro 206,00 di multaT 2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 6 febbraio 2020 ricorrono entrambi gli imputati.

3. Il Furneri, con atto di impugnazione a firma del difensore fiduciario, ha sviluppato due motivi 3.1. Con il primo eccepisce nullità della sentenza per inosservanza dell'art.601 cod. proc. pen. nonché degli artt. 178, 179 e 161, comma 4, cod. proc. pen. La notifica del decreto di comparizione è stata eseguita in un luogo diverso da quello specificamente dichiarato in calce all'atto di appello sicché la successiva notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., deve ritenersi nulla, invalida o comunque inefficace non potendo ritenersi impossibile la notifica al domicilio dichiarato dall'imputato.

L'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale con riferimento all'art. 625, primo comma, 1 n. 2, cod. pen. L'aggravante della violenza sulle cose è stata ritenuta configurabile nonostante l'energia spiegata sulla cosa non abbia determinato una manom,issione ma si sia risolta in una semplice manipolazione. In particolare, la saracinesca della tabaccheria è stata aperta senza arrecare danneggiamenti o produrre guasti 3.2. Il Meroni ha articolato un unico motivo del tutto sovrapponibile al secondo motivo esposto nel ricorso del Furneri.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il primo motivo del ricorso proposto da Fortunato Furneri è infondato. Risulta dagli atti contenuti nel fasicolo processuale, consultabili anche in sede di legittimità in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il Furneri, in calce all'atto di appello, ha eletto domicilio a "Linz, Austria, 4020 LandwiedstraBe 5" e che il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non essendo andata a buon fine la notifica al domicilio originariamente dichiarato per l'assenza del destinatario.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e dal Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni scritte, ritiene il Collegio che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio sia stata legittimamente eseguita. Al fine di assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, il codice di rito ha articolato un sistema che contempla due diverse tipologie di notificazioni rispettivamente disciplinate negli artt. 157 e 161. Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, deve procedersi in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'art. 157 cod. proc. pen.; una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore.

Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'art. 161 cod. proc. pen. - le notificazioni devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest'ultima disposizione. L'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., che non fa alcuna distinzione tra le modalità di modificazione previste dai commi precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell'art. 161. Tale disposizione regola le modalità della notificazione all'imputato di cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio, e differisce dalla consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma dei commi precedenti.

Il procedimento notificatorio previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., «fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all'autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo e Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi), costituisce un sistema alternativo che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione di cui all'art. 157 cod. proc. pen., che risultino incompatibili; anzi "il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis. (Sez.

U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone). Va, dunque, ribadito che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, l'atto deve essere sempre notificato presso il domicilio così individuato. Solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ma ai sensi del dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Non trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. neanche nell'ipotesi di mutamento del luogo di notificazione eletto o dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.

Anche essa, come le altre ipotesi disciplinate nei precedenti commi dell'art. 157 cod. proc. pen., postula che l'imputato, compiendo una scelta alternativa rispetto all'elezione o dichiarazione di domicilio, una volta ricevuta la prima notifica si sia limitato a nominare il difensore di fiducia. 1.2. L'imputato, a mente dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., ha facoltà di mutare nel corso del procedimento il domicilio dichiarato o eletto ma ha l'onere di comunicare il nuovo domicilio con indicazioni che devono essere, al pari dell'originaria elezione o dichiarazione, complete ed idonee a consentirne l'esatta individuazione.

Solo in presenza di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio avente tali caratteristiche le notifiche devono essere eseguite nel luogo come modificato (in tal senso Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello Rv. 272824; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627, che hanno affermato il principio anche nel caso in cui risulti dagli atti la nuova residenza indicata dall'imputato). Nel caso in verifica il mutamento del domicilio dichiarato è rimasto privo di effetti perché inidoneo in quanto indicato in luogo fuori dal territorio dello Stato.

L'art. 169 cod. proc. pen., nel disciplinare le modalità per le notificazioni alla "persona nei cui confronti si deve procedere" che risieda o dimori all'estero, prevede che se risulta dagli atti notizia precisa sul luogo di residenza o dimora, il giudice è tenuto ad inviare "raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale articolata disciplina «trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti".

Non si applica, invece, nella diversa ipotesi in cui si sia già svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; in tal caso ove la notificazione presso il predetto domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore» (Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019, dep. 2020, Pedersoli, Rv. 279017; Sez. 2, n. 14248 del 10/04/2012, De Vangelio, Rv 252489; nello stesso senso, v. altresì Cass., Sez.

VI, n. 22047 del 14/02/2019, Vitobello). In tale sistema la comunicazione all'autorità procedente dell'indirizzo all'estero non può costituire valida revoca della precedente elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio dello Stato.

2. Il secondo motivo, relativo all'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, è privo di pregio. Coerentemente con l'opzione ermeneutica prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (da ultimo Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705), la sentenza impugnata, nell'esaminare la questione ritenuta dalla sentenza rescindente assorbita da quella relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in luogo di quello di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., ha valorizzato il danneggiamento sia della porta antipanico, definita «completamente scardinata», sia della saracinesca di accesso all'esercizio commerciale.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta tis ricorso e condanna