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Sentenza — n. 553/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 553/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto depositato in data 4 novembre 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Raffaele Marra di applicazione di misure alternative. Il richiedente risultava condannato per evasione commessa in data 22 ottobre 2018.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Sentenza — n. 553/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Raffaele Marra ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 58-quater I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e difetto di motivazione. La decisione era stata fondata unicamente sulla preclusione di cui all'art. 58- quater ord. pen., non sulla valutazione della personalità del condannato. Inoltre, illegittimamente la decisione era stata assunta senza instaurazione del contraddittorio.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento misura sostitutiva della detenzione cause di esclusione esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione alternativa di rifugio interno

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1116/2017
Sez. 1, n. 1116/2017 del 22.9.2016, Russo, non massimata).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRA RAFFAELE nato a NAPOLI 11 17/06/1991 avverso il decreto del 26/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato. pfp

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto depositato in data 4 novembre 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Raffaele Marra di applicazione di misure alternative. Il richiedente risultava condannato per evasione commessa in data 22 ottobre 2018.

2. Il difensore di Raffaele Marra ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 58-quater I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e difetto di motivazione. La decisione era stata fondata unicamente sulla preclusione di cui all'art. 58- quater ord. pen., non sulla valutazione della personalità del condannato. Inoltre, illegittimamente la decisione era stata assunta senza instaurazione del contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, ritenendo ostativo, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., il mancato decorso di un triennio dall'evasione, avvenuta il 22 ottobre 2018, per la quale il Marra aveva riportato condanna. La decisione è stata assunta in violazione di legge. La giurisprudenza ha precisato che la norma citata, laddove preclude ("non possono essere concessi ...") l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione di cui sia stato riconosciuto colpevole, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, di un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 cod. pen. (Sez. 1, n. 22368 del 6/512009, Leone, Rv. 244130;

Sez. 1, n. 1116/2017 del 22.9.2016, Russo, non massimata). La Corte costituzionale ha ritenuto la ricordata interpretazione come costituzionalmente orientata (sentenza n. 189 del 2010). Dunque, in assenza delle ragioni che giustificano la declaratoria de plano della inammissibilità della richiesta, quest'ultima doveva essere esaminata dal Tribunale di sorveglianza. Va quindi pronunciato annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'esame della richiesta presentata da Raffaele Marra.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 9 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele