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Sentenza — n. 549/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 549/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trento ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Abdelkarim Griri in relazione alla pena inflittagli con le sentenze emesse dal Tribunale di Trento e dal G.I.P. del Tribunale di Trento rispettivamente in data 27 novembre 2013 e 18 dicembre 2014.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. proc. pen; Sentenza — n. 549/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Né in senso contrario rileva l'elezione di domicilio in favore dell'avv. Rambaldi avvenuta in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento esecutivo. L'omesso avviso all'imputato determina la nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata che lo ha definito. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 164, quarto comma, e 168, quarto comma, cod. pen. nonché in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni legiítimanti il suo intervento emendativo sulle sentenze irrevocabili, verificando, attraverso l'acquisizione del fascicolo del giudizio così come imposto dalla giurisprudenza (v.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'aiuto d'emergenza liberazione condizionale revoca del gratuito patrocinio revoca dell'atto amministrativo remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 674 cod. proc. pen
nonché in relazione all'art. 674 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIRI ABDELKARIM nato il 15/03/1994 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trento ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Abdelkarim Griri in relazione alla pena inflittagli con le sentenze emesse dal Tribunale di Trento e dal G.I.P. del Tribunale di Trento rispettivamente in data 27 novembre 2013 e 18 dicembre 2014.

2. Ricorre per cassazione Abdelkarim Griri, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di norme procedurali stabilite a pena di nullità, segnatamente degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica al condannato dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio. L'avviso di fissazione sarebbe stato notificato all'indirizzo PEC dell'avv. Giovanni Rambaldi che non risulta essere né il domiciliatario né il difensore di fiducia del condannato.

Né in senso contrario rileva l'elezione di domicilio in favore dell'avv. Rambaldi avvenuta in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento esecutivo. L'omesso avviso all'imputato determina la nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata che lo ha definito. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 164, quarto comma, e 168, quarto comma, cod. pen. nonché in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni legiítimanti il suo intervento emendativo sulle sentenze irrevocabili, verificando, attraverso l'acquisizione del fascicolo del giudizio così come imposto dalla giurisprudenza (v.

Cass. S.U. n. 37345 del 2015), se i precedenti penali ostativi risultavano documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14177 del 14/3/2018, Odierna, Rv. 272629; Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv. 270971; Sez. 1, n. 26881 del 26/5/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307).

2. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che la notifica dell'avviso di convocazione per l'udienza fissata per la discussione della revoca del beneficio è stata eseguita presso il difensore di fiducia nonché domiciliatario nominato nella fase cognitiva definita da una delle sentenze poste in esecuzione.In siffatta situazione, il rapporto processuale non può considerarsi validamente instaurato, a nulla rilevando la presenza in udienza di un difensore di ufficio. La nullità generatasi a mente degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. si riverbera direttamente sulla validità del provvedimento impugnato ufficio (cfr. Sez., n. 1439 del 16/12/2005, dep. 2006, Sela, Rv. 233317 in materia di incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena.). Alla luce dei principi sopra affermati, l'ordinanza in questione, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata con rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale che l'ha emessa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso, in Roma 1'11 nove