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Sentenza — n. 532/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Moussa Assekkour ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 15 dicembre 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, in data 5 febbraio 2015, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come da provvedimento del Tribunale di Ancona del 19 settembre 2013 (notificatogli il 14 novembre 2013), violato le prescrizioni impostegli; in particolare, per essersi allontanato dalla sua abitazione al di fuori degli orari consentiti.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non potendosi considerare utile in tal senso né il fatto che i carabinieri avessero citofonato all'abitazione dell'imputato senza ricevere alcuna risposta, né il fatto che quest'ultimo non fosse reperibile al telefono. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe condannato l'imputato per un reato diverso da quello che astrattamente avrebbe potuto commettere.

Parole chiave

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assenza ingiustificata restrizione di libertà allontanamento malgrado rischio di persecuzione rischio di soggiorno illegale aiuto all'evasione di detenuti attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Con l'ultimo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSEKKOUR MOUSSA nato 11 19/11/1973 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY uso c le endo Il Procuratore generale, Francesca Loy, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di tre mesi di arresto, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Moussa Assekkour ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 15 dicembre 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, in data 5 febbraio 2015, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come da provvedimento del Tribunale di Ancona del 19 settembre 2013 (notificatogli il 14 novembre 2013), violato le prescrizioni impostegli; in particolare, per essersi allontanato dalla sua abitazione al di fuori degli orari consentiti.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non potendosi considerare utile in tal senso né il fatto che i carabinieri avessero citofonato all'abitazione dell'imputato senza ricevere alcuna risposta, né il fatto che quest'ultimo non fosse reperibile al telefono. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe condannato l'imputato per un reato diverso da quello che astrattamente avrebbe potuto commettere.

Nel ricorso si evidenzia che il Tribunale di Ancona, con il provvedimento del 19 settembre 2013, aveva sottoposto l'imputato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno. Per tale ragione, l'imputato non avrebbe mai potuto commettere, in mancanza di un elemento costitutivo essenziale, il delitto di cui al comma 2 dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011; semmai la diversa contravvenzione disciplinata dal comma 1 dello stesso articolo.2.3. Con l'ultimo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento. 1.1. Il primo motivo si concretizza in una censura della motivazione del giudice sotto un profilo di merito e, come tale, è inammissibile nel giudizio di legittimità. 1.2. Il secondo motivo, invece, è fondato, perché nel decreto del Tribunale di Ancona del 19 settembre 2013, con il quale è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato espressamente escluso l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Tale decreto è stato confermato dalla Corte di appello di Ancona con provvedimento del 28 febbraio 2014. Ne deriva che l'imputato si era reso responsabile, il 5 febbraio 2015, non del delitto contestatogli e per il quale era stato condannato, ma, sulla base di una corretta qualificazione giuridica del fatto, della sola contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La contravvenzione è, peraltro, estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione alla data del 5 agosto 2020, tenuto conto dei periodi di sospensione 1.3. Il terzo motivo rimane assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, riqualificato il fatto come violazione dell'art. 75, comma 1, del digs 6 settembre 2011, n. 159, perché il reato è gtin per prescrizione. "2113f. O i (13 osì deciso 1'11/11/2021 Il Consiglie