Italian court annuls fine for illegal stay, ruling it below statutory minimum of 15,000 euros.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione annulled the lower court's sentence imposing a 10,000 euro fine on a non-EU citizen for violating an expulsion order. The prosecution argued the fine was legally insufficient, while the defendant contended the lower court's discretion was valid. The court ruled that the fine of 10,000 euros fell below the mandatory statutory minimum of 15,000 euros, mandating a direct correction to the minimum amount without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; Art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.: When a criminal fine imposed by a lower court falls below the statutory minimum established by law, the higher court must annul the sentence and directly determine the penalty at the minimum level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: HASSAINE MEHDI nato il 21/04/1990 avverso la sentenza del 06/07/2020 del GIUDICE DI PACE di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ,e_h_-ch-a-ectlel-erscrztr~» Il Procuratore generale Francesca Loy chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza dei Giudice di pace di Treviglio del 6 luglio 2020, con la quale Mehdi Hassaine è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (di seguito, TU.IMM), in quanto, quale cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea, si era trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Bergamo del 3 ottobre 2017 di lasciare il Paese entro il termine di sette giorni (secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 5-bis, TU.IMM), per come accertato in data 13 febbraio 2020.
2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 5-quater, TU.IMM, perché il giudice di merito ha applicato una pena inferiore al minimo edittale stabilito dal legislatore per la fattispecie penale in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'art. 14, comma 5-quater, in relazione all'art. 13, comma 5, TU.IMM prevede la pena edittale da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro. Il Giudice di pace di Treviglio ha scritto in sentenza che, "valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si reputa equo irrogare all'imputato la pena di euro 10.000,00 euro", sicché è palese che lo stesso abbia determinato la pena in misura che si pone al di sotto del minimo edittale stabilito dalla suddetta norma incriminatrice.
2. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., tale errore può essere corretto direttamente in questa sede, essendo evidente il criterio di determinazione della pena nel minimo edittale utilizzato dal giudice di merito in sentenza, sicché la pena va rideterminata nella misura di euro 15.000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 15.000,00 di multa. Così deciso V11/11/2021 Il Consigliere estensor