Sentenza — n. 449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAToccacieli Roberta, nata a Urbino il 16/02/1975, in proprio e quale rappresentante legale di Anna Maria Zaffini; Avverso l'ordinanza emessa il 29/03/2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; 1(1 „ Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen, artt. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Manisco, Rv. 219862-01; Sez. 1, n. 18222 del 09/03/2007, Spano, Rv. 237360- 01). Ne deriva che Roberta Toccacieli, nella sua qualità di destinataria della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro il 10/02/2014, non è legittimata, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, intervenuto il 10/02/2015, a contestare la fondatezza del provvedimento di confisca dell'immobile, ubicato a Fermignano, in Via Metauro numeri 16 e 18, del quale si controverte.
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Toccacieli Roberta, nata a Urbino il 16/02/1975, in proprio e quale rappresentante legale di Anna Maria Zaffini; Avverso l'ordinanza emessa il 29/03/2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; 1(1 „ Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 29/03/2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Roberta Toccacieli avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di restituzione dell'unità immobiliare, ubicata a Fermignano, in Via Metauro numeri 16 e 18, confiscata a Giovanni Palmiro Orrù con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro il 10/02/2014, divenuta irrevocabile il 10/02/2015. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione pesarese sull'assunto che la titolarità del bene confiscato, ai sensi dell'art. 12- sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, in capo all'imputato Giovanni Palmiro Orrù era incontroversa e che le censure difensive relative alle potenziali controversie civilistiche sulle pretese di eventuali terzi sull'immobile erano destituite di fondamento.
2. Avverso questa ordinanza Roberta Toccacieli, in proprio e quale procuratrice di Anna Maria Zaffini, a mezzo dell'avvocato Angelo Alessandro Sammarco, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 12-sexies decreto- legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancanza di sproporzione tra il valore dell'unità immobiliare e le disponibilità economiche di Giovanni Palmiro Orrù, atteso che, come attestato dalla Banca delle Marche s.p.a., l'assegno bancario emesso dalla società Zaphiro Immobiliare s.r.l. per acquistare il bene immobile confiscato non era mai stato posto all'incasso.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 676 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle potenziali controversie civilistiche sulle pretese di eventuali terzi sull'immobile confiscato, la cui rilevanza doveva essere valutata alla luce della prospettazione della parte opponente, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro - a fronte delle specifiche censure difensive - aveva omesso di confrontarsi, limitandosi a richiamare in termini generici la vicenda processuale presupposta.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Roberta Toccacieli, in proprio e quale procuratrice di Anna Maria Zaffini, è inammissibile.
2. Occorre premettere che, in questo procedimento, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, intervenendo quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Roberta Toccacieli avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di restituzione dell'unità immobiliare, ubicata a Fermignano, in Via Metauro numeri 16 e 18, confiscata a Giovanni Palmiro Orrù con sentenza pronunciata ex artt. 444 cod. proc. pen. dallo stesso Giudice pesarese il 10/02/2014, divenuta irrevocabile il 10/02/2015. Il rigetto del provvedimento veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione pesarese sull'assunto che la titolarità del bene confiscato in capo a Giovanni Palmiro Orrù nel processo di cognizione conclusosi con la richiamata sentenza era incontroversa e che le doglianze relative alle potenziali controversie civilistiche sulle pretese di eventuali terzi sull'immobile dovevano ritenersi destituite di fondamento.
Tanto premesso, deve osservarsi che dagli atti processuali risulta che Roberta Toccacieli, unitamente al titolare dell'unità immobiliare controversa, Giovanni Palmiro Orrù, era imputata nel procedimento penale numero 349/2014 R.G. G.U.P., nell'ambito del quale, con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., veniva disposta la confisca oggetto di vaglio, ai sensi dell'art. 12- sexies decreto-legge n. 306 del 1992. Ne discende che Roberta Toccacieli non era legittimata ad attivare il procedimento di esecuzione ex artt. 667, comma quarto, e 676 cod. proc. pen., essendo una delle parti processuali del giudizio di merito nel quale veniva adottato il provvedimento ablatorio presupposto, emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro il 10/02/2014, relativo all'immobile confiscato a Giovanni Palmiro Orrù.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il principio di diritto, perfettamente sovrapponibile al caso in esame, secondo cui: «Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna (cui è assimilata, in parte "qua", quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile» (Sez. 1, n. 3311 dell'11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163-01;
Sez. 4, n. 2885 del 26/11/1996, Tretto, Rv. 206780- 01). Occorre, pertanto, ribadire che il provvedimento di confisca dei beni sequestrati ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, contenuto nella sentenza di condanna - al quale, ai presenti fini, deve essere assimilata la sentenza di applicazione della pena -, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito. Ne consegue che soltanto i soggetti che non hanno rivestito la qualità di parte nel processo penale in cui è stata disposta la confisca sono legittimati a fare valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati sui beni confiscati con una decisione irrevocabile (Sez. 3, n. 12117 del 12/12/2008, Geoglovan, Rv. 243617-01;
Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Manisco, Rv. 219862-01; Sez. 1, n. 18222 del 09/03/2007, Spano, Rv. 237360- 01). Ne deriva che Roberta Toccacieli, nella sua qualità di destinataria della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro il 10/02/2014, non è legittimata, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, intervenuto il 10/02/2015, a contestare la fondatezza del provvedimento di confisca dell'immobile, ubicato a Fermignano, in Via Metauro numeri 16 e 18, del quale si controverte.
La ricorrente, al contempo, non poteva proporre ricorso per cassazione, nella qualità di procuratrice di Anna Maria Zaffini, la quale, come emerge dagli atti processuali, non risultava costituita nel procedimento di esecuzione attivato davanti al Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., iscritto a ruolo con il numero 66/2015 S.I.E.P. Non si può, in proposito, non rilevare che la proposizione dell'atto di impugnazione in esame da parte di Roberta Toccacieli, quale procuratrice di Anna Maria Zaffini, postulava la condizione di parte di quest'ultima nel processo di esecuzione conclusosi con il provvedimento impugnato, che non sussiste nel caso di specie, non risultando l'opposizione che vi dava origine proposta nella prescritta qualità soggettiva.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberta Toccacieli, in proprio e quale procuratrice di Anna Maria Zaffini, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Toccacieli Roberta in proprio e nella qualità di procuratrice di Zaffini Anna Maria, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav