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Sentenza — n. 228/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 669 comma 8 cod.proc.pen., la sentenza pronunciata nei confronti di Del Prete Antonio il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona con riguardo alla condanna per i reati ascritti ai capi b) e d) della rubrica, eliminando la correlativa pena di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 euro di multa, ordinando contestualmente l'esecuzione della sentenza pronunciata il 31.03.2015 dal Tribunale di Verona, che aveva assolto il Del Prete dai medesimi reati perché il fatto non sussiste; ha escluso, invece, che esistesse una duplicità di giudizi per il medesimo fatto con riguardo al reato di cui al capo a) della sentenza di condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, potendo ipotizzarsi al riguardo, semmai, un contrasto di giudicati idoneo a legittimare la proposizione di un'istanza di revisione della predetta sentenza.

Regesto Legislator

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art. 669 comma 8 cod.proc.pen, art. 649 cod.proc.pen; Sentenza — n. 228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Del Prete Antonio, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione aveva determinato la pena ineseguibile per effetto della revoca della condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona per i reati rubricati ai capi b) e d) nella misura di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 euro di multa, anziché di anni 3 mesi 7 di reclusione e 1.250,00 euro di multa, omettendo di revocare l'aumento di pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e 400,00 euro di multa applicato per la recidiva ritenuta per il più grave reato di cui al capo d).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esecuzione delle pene remissione della pena alleggerimento della pena recidiva nell'infrazione sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 669 comma 8 cod.proc.pen
art. 649 cod.proc.pen
Ricorre per cassazione Del Prete Antonio, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a GRUMO NEVANO il 15/03/1969 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette le conclusioni del PG L. Tampieri che ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza impugnata 4.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 669 comma 8 cod.proc.pen., la sentenza pronunciata nei confronti di Del Prete Antonio il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona con riguardo alla condanna per i reati ascritti ai capi b) e d) della rubrica, eliminando la correlativa pena di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 euro di multa, ordinando contestualmente l'esecuzione della sentenza pronunciata il 31.03.2015 dal Tribunale di Verona, che aveva assolto il Del Prete dai medesimi reati perché il fatto non sussiste; ha escluso, invece, che esistesse una duplicità di giudizi per il medesimo fatto con riguardo al reato di cui al capo a) della sentenza di condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, potendo ipotizzarsi al riguardo, semmai, un contrasto di giudicati idoneo a legittimare la proposizione di un'istanza di revisione della predetta sentenza.

2. Ricorre per cassazione Del Prete Antonio, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione aveva determinato la pena ineseguibile per effetto della revoca della condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona per i reati rubricati ai capi b) e d) nella misura di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 euro di multa, anziché di anni 3 mesi 7 di reclusione e 1.250,00 euro di multa, omettendo di revocare l'aumento di pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e 400,00 euro di multa applicato per la recidiva ritenuta per il più grave reato di cui al capo d).

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con eliminazione della pena pari ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono.

2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge effettivamente l'errore, di natura essenzialmente materiale, in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, il quale, dopo aver revocato la condanna inflitta a Del Prete Antonio per i fatti di cui ai capi b) e d) della sentenza pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, non ha eliminato l'intera pena agli stessi riferibile, omettendo in particolare di elidere l'aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa applicato per la recidiva, contestata e ritenuta, sulla pena base di anni 2 ed euro 600 determinata in sede di cognizione per la violazione più grave, individuata nella ricettazione sub d), della serie di reati unificati in continuazione. Il giudice dell'esecuzione, del resto, una volta revocata la condanna per il capo d), non aveva alcun potere di rideterminare la pena ad esso riferibile, che h,r` doveva essere eliminata in toto.

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente al punto suddetto, potendo questa Corte procedere direttamente ad eliminare l'errore sulla scorta di una semplice operazione aritmetica, rideterminando di conseguenza la pena eseguibile nei confronti di Del Prete Antonio per il residuo capo a) della sentenza 20.02.2020 del Tribunale di Cremona nella misura già quantificata dal giudice della cognizione di mesi 3 di reclusione ed euro 250 di multa (dalla pena complessiva inflitta di anni 3 mesi 10 ed C 1.500 devono infatti essere scomputati anni 3 mesi 4 ed C 1.000 per il capo d) e mesi 3 ed C 250 per il capo b).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena da eseguire relativa alla sentenza del Tribunale di Cremona del 20.02.2020 che ridetermina in mesi 3 di reclusione ed euro 250 di multa. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Così deciso il 12/11/2021 Il Cons