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Sentenza — n. 219/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 219/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 15 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della istanza presentata da Vito Trabace e da Luciano Pizzilli, ha rideterminato - a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in anni otto di reclusione invece che in anni sei di reclusione - la pena applicata con sentenza pronunciata, in data 16.2.2012, dalla medesima autorità giudiziaria, irrevocabile in data 19 dicembre 2012, in anni due e mesi nove di reclusione ed C 11.000 di multa. La sentenza aveva applicato agli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000 di multa in relazione al delitto di detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di MDMA, hashish e cocaina, fatto commesso il 29 ottobre 2011.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 219/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in quanto, nel giudizio di cognizione, la pena era stata commisurata in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in allora vigente, che prevedeva il minimo edittale di anni sei di reclusione, ritenuto costituzionalmente legittimo con la pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena pena minima revisione della sentenza penale riduzione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
La sentenza aveva applicato agli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000 di multa in relazione al delitto di detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di MDMA, hashish e cocaina, fatto commesso il 29 ottobre 2011.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Nel caso in esame è pacifico che, invece, i giudici della cognizione - che avevano ritenuta congrua la pena base di anni otto e mesi tre di reclusione ed C 30.000 di multa - avevano applicato l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo introdotto con legge n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: PIZZILLI LUCIANO nato a ALTAMURA il 29/01/1988 TRABACE VITO nato a TRICARICO il 14/11/1990 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 15 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della istanza presentata da Vito Trabace e da Luciano Pizzilli, ha rideterminato - a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in anni otto di reclusione invece che in anni sei di reclusione - la pena applicata con sentenza pronunciata, in data 16.2.2012, dalla medesima autorità giudiziaria, irrevocabile in data 19 dicembre 2012, in anni due e mesi nove di reclusione ed C 11.000 di multa. La sentenza aveva applicato agli imputati, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000 di multa in relazione al delitto di detenzione, a fine di spaccio, di quantitativi di MDMA, hashish e cocaina, fatto commesso il 29 ottobre 2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in quanto, nel giudizio di cognizione, la pena era stata commisurata in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in allora vigente, che prevedeva il minimo edittale di anni sei di reclusione, ritenuto costituzionalmente legittimo con la pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, e va perciò annullata, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione. Questa sezione ha già ripetutamente esaminato le questioni giuridiche poste dalla richiesta di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta (sentenze 19.7.2019, n. 41933; 12.11.2019, n. 3280/20; 14.11.2019, n. 1805/20; 19.11.2019, n. 50135; 20.11.2019, n. 51085; 26.11.2019, n. 4088/2020; 4.12.2019, n. 6183/20; 6.12.2019, n. 5550/20; 10.12.2019, n. 3301/20; 17.12.2019, n. 1814/20).

Peraltro, presupposto logico e giuridico dell'intervento del giudice dell'esecuzione è il fatto che nel giudizio di cognizione sia stata applicata la norma dichiarata incostituzionale. Nel caso in esame è pacifico che, invece, i giudici della cognizione - che avevano ritenuta congrua la pena base di anni otto e mesi tre di reclusione ed C 30.000 di multa - avevano applicato l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo introdotto con legge n. 49/2006, che prevedeva il minimo edittale di anni sei di reclusione. La sentenza è stata pronunciata, infatti, nella vigenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49/2006 e in relazione a reato consumato successivamente all'entrata in vigore della menzionata legge, e prima della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.

La richiesta della difesa aveva dunque riguardato trattamento sanzionatorio che non è stato determinato sulla base della norma dichiarata incostituzionale con pronuncia n. 40/2019, bensì in ragione di norma che prevedeva lo stesso minimo edittale ritenuto conforme a Costituzione. Va quindi pronunciato annullamento, senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Così deciso il 12 novembre 2021. Il