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Sentenza — n. 216/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against default judgment execution, ruling nullity must be raised via rescission, not execution incident.

Numero d'incarto Sentenza — n. 216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to declare a default judgment non-enforceable or restore the term for appeal. The appellant argued that the trial was null due to improper service of process, violating the right to contradiction. The court held that absolute nullities preventing knowledge of the proceedings must be challenged through the extraordinary remedy of rescission under Article 629-bis of the Criminal Procedure Code, not via an execution incident.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 670 c.p.p.: Absolute nullities arising from a default trial that prevent the defendant's knowledge of the proceedings cannot be raised via an execution incident under Article 670 but must be addressed through the extraordinary remedy of rescission of the judgment under Article 629-bis.

Parole chiave

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default judgment execution rescission of judgment nullity of proceedings right to contradiction criminal procedure code inadmissible appeal service of process procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di AMIRA Kiram volte a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod.
Art. 175 cod. proc. pen.
Si noti che anche la subordinata richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. risulta originariamente inammissibile perché non viene dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, ma unicamente la presunta nullità del giudizio di merito che, però, è estranea all'ambito di applicazione dell'art.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, che il condannato aveva comunque la possibilità di esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 3.6.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Si è, in proposito ulteriormente chiarito che «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso in quanto le istanze difensive azionate davanti al giudice dell'esecuzione sono manifestamente infondate e, dunque, ricadono nella previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 670 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di AMIRA Kiram volte a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2018 e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, che il condannato aveva comunque la possibilità di esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric
pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv.
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba
280931 - 02; principio già affermato da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv.
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
L'inammissibilità originaria delle istanze deve essere rilevata da questa Corte Suprema (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMIRA KIRAM nato in TURCHIA il 05/11/1981 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di AMIRA Kiram volte a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2018 e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare detta sentenza, evidenziando che le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di cognizione erano regolari e che, comunque, ogni eventuale questione relativa alla conoscenza del procedimento doveva essere azionata con il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunciata sotto il regime del processo in assenza.

2. Ricorre AMIRA Kiram, a mezzo del difensore avv. Giovanni Caliendo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla nullità del giudizio di merito perché svoltosi senza valida instaurazione del contraddittorio a causa della nullità dei verbali di elezione di domicilio e conseguenti notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, da cui è derivata, in ogni caso, la mancata conoscenza del procedimento.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ciò che occorre, anzitutto, chiarire è la proponibilità dell'incidente di esecuzione e della restituzione nel termine avverso una sentenza pronunciata in assenza, quando si lamenta, come nel caso di specie, l'invalidità del giudizio per violazione del contraddittorio. Ebbene, si tratta di una questione che deve essere proposta con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., unica impugnazione straordinaria esperibile contro le sentenze pronunciate in assenza, quando si intenda dedurre la mancata conoscenza del procedimento anche derivante da nullità assolute verificatesi nel giudizio di merito.

In proposito si è recentemente espresso il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, il quale ha chiarito che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Si è, in proposito ulteriormente chiarito che «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02; principio già affermato da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). 3.3. Si noti che anche la subordinata richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. risulta originariamente inammissibile perché non viene dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, ma unicamente la presunta nullità del giudizio di merito che, però, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. 3.4.

Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso in quanto le istanze difensive azionate davanti al giudice dell'esecuzione sono manifestamente infondate e, dunque, ricadono nella previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'inammissibilità originaria delle istanze deve essere rilevata da questa Corte Suprema (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 3.5. Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU, che il condannato aveva comunque la possibilità di esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 3.6.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 20