Sentenza — n. 212/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Morabito ricorre avverso il decreto di proroga dei termini di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 7.7.2021, denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. Con atto del 20.10.2021 il ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal proprio difensore, ha rinunciato al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 303 cod. proc. pen, art. 589 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 212/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Reggio Calabria in data 7.7.2021, denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. Con atto del 20.10.2021 il ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal proprio difensore, ha rinunciato al ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO DOMENICO nato a CARDETO il 14/11/1975 avverso il decreto del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrtite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI D OS'e • Trasrnessa copia ex ar*. 23 n. 1 ter L. 8-8-05 p",.-ì•-2 Roma. lì ...... ........ ..... .... 2122 _
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Domenico Morabito ricorre avverso il decreto di proroga dei termini di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 7.7.2021, denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen.
2. Con atto del 20.10.2021 il ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal proprio difensore, ha rinunciato al ricorso.
3. La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., deve dichiarare il ricorso inammissibile.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che va determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
5. Deve essere incaricata la cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., stante lo stato di detenzione di Morabito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/2018. Il Consigliere estensore Il Pr