Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 193/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 193/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale Santo Antonino Lorenzo Guzzardi era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio di Martino Carmelo Sanfilippo e Rosario Viglianesi, e dei connessi delitti di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 575 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 193/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'indagato era alla guida del suo motociclo e alla testa del gruppo che si mise ad inseguire Sanfilippo e, benché inizialmente ferito ad una gamba, proseguì la corsa per riunirsi ai complici, presentandosi in ospedale solo a scontro a fuoco terminato. Dato lo spiegamento di uomini, motonnezzi ed armi, tenuto conto delle finalità offensive dell'azione, e della ampiamente preventivabile reazione dei Cursoti, non era dubitabile il dolo omicida, almeno alternativo, in capo agli agenti, indagato incluso. Del tentativo del reato di cui all'art. 575 cod. pen. sussistevano, del resto, i requisiti dell'univocità ed idoneità degli atti, come integrati dalle modalità esecutive (plurimi colpi di pistola esplosi contro le vittime, diretti a provocarne la morte).

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni gravi tentata lesione personale semplice incidente stradale assassinio vittima aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 575 cod. pen
Del tentativo del reato di cui all'art. 575 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guzzardi Santo Antonino Lorenzo, nato a Catania il 21/07/1992 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Salvatore Leotta, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale Santo Antonino Lorenzo Guzzardi era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio di Martino Carmelo Sanfilippo e Rosario Viglianesi, e dei connessi delitti di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

2. Nel pomeriggio dell'8 agosto 2020, nel quartiere catanese di Librino, era avvenuta una sparatoria tra esponenti di clan mafiosi contrapposti, il clan Cappello e il clan dei Cursoti milanesi; sparatoria sfociata in vittime e feriti, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Tra i feriti erano da annoverare i citati Sanfilippo e Viglianesi, gravitanti nel clan dei Cursoti. Il primo era giunto in Pronto' soccorso, dopo essere stato attinto alla regione sotto-glutea destra da un colpo di pistola calibro 7,65; il secondo era stato raggiunto da tre colpi di pistola, del medesimo calibro, alla coscia sinistra, ma non era stato curato in ospedale.

L'ordinanza di riesame, dopo aver individuato nell'accesa' conflittualità tra le due cosche l'origine della sparatoria, tragico epilogo di una progressione di violenze e rappresaglie reciproche, ne ricostruiva la dinamica, sulla base degli elementi probatori raccolti (fonti orali e videoriprese, incluso un filmato amatoriale girato dai piani alti di un immobile viciniore). Il clan Cappello aveva deciso, nel predetto pomeriggio, di procedere ad una scorreria sul territorio del clan avversario, allo scopo di espugnarlo e di riaffermare il proprio predominio.

Un corteo di motoveicoli (12 scooter e due motociclette BMW), ciascuno con due occupanti, tra i quali figurava Santo Antonino Lorenzo Guzzardi, aveva così iniziato a percorrere via Palermo, alla ricerca di Carmelo Distefano, capo della squadra dei Cursoti, e dei suoi accoliti. La molteplicità di persone e di mezzi era rapportata al fine ambizioso che i banditi, sicuramente armati, si prefiggevano. In via Palermo i Cappello si imbatterono in Antonino Marco Sanfilippo, esponente dei Cursoti, e si misero ad inseguirlo. Martino Carmelo Sanfilippo, fratello di Antonino Marco, dalla sua abitazione si accorse di quanto stava accadendo, avvertì i suoi sodali e scese in strada con essi.

Costoro, armatisi a loro volta, presero posto a bordo di due distinti autovetture, rispettivamente guidate da Martino Carmelo Sanfilippo e Giorgio Campisi. L'incrocio tra i due gruppi avvenne in via Grimaldi. L'esito del relativo scontro a fuoco fu drammatico. All'interno del gruppo dei Cappello perse la vita Luciano D'Alessandro e rimasero feriti Concetto Alessio Bertucci e Luciano Guzzardi, padre di Santo Antonino Lorenzo. Tra i Cursoti furono colpiti, non mortalmente, Martino Carmelo Sanfilippo e Rosario Viglianesi. La sanguinosa vicenda non era però conclusa.

Cinque Cursoti ripresero le loro autovetture e si allontanarono. Una delle automobili raggiunse lo scooter di Vincenzo Scalia, esponente del clan Cappello, e lo tamponò; un colpo di pistola attinse il guidatore e Scalia rimase ucciso.

3. Il coinvolgimento di Santo Antonino Lorenzo Guzzardi nella drammatica scorribanda era certo. Né l'indagato, né il suo difensore, avevano smentito l'assunto, e, abbandonato sulla scena del crimine, era stato rinvenuto il motociclo Honda di proprietà del primo. Ad indicare Guzzardi tra i partecipanti alla spedizione punitiva erano i collaboratori di giustizia Gaetano Nobile, Concetto Alessio Bertucci e Salvatore Chisari, tutti appartenenti al clan Cappello, partiti essi stessi con le motociclette a dare la caccia ai Cursoti. La circostanza trovava conferma, per il Tribunale, nei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona teatro della sparatoria, che inquadravano l'indagato tra le persone a bordo di una delle motociclette in discorso.

L'indagato era alla guida del suo motociclo e alla testa del gruppo che si mise ad inseguire Sanfilippo e, benché inizialmente ferito ad una gamba, proseguì la corsa per riunirsi ai complici, presentandosi in ospedale solo a scontro a fuoco terminato. Dato lo spiegamento di uomini, motonnezzi ed armi, tenuto conto delle finalità offensive dell'azione, e della ampiamente preventivabile reazione dei Cursoti, non era dubitabile il dolo omicida, almeno alternativo, in capo agli agenti, indagato incluso. Del tentativo del reato di cui all'art. 575 cod. pen. sussistevano, del resto, i requisiti dell'univocità ed idoneità degli atti, come integrati dalle modalità esecutive (plurimi colpi di pistola esplosi contro le vittime, diretti a provocarne la morte).

I Cappello erano stati i primi aggressori, e non era per ciò solo configurabile, a loro beneficio, la scrinninante della legittima difesa.

4. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, Santo Antonino Lorenzo Guzzardi ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192, commi 3 e 4, e 273 cod. proc. pen. I gravi indizi a suo carico sarebbero stati desunti da dichiarazioni di collaboratori (Nobile, Chisari, Bertucci, e anche Gaetano Ferrara), che avevano però dichiarato che l'indagato aveva ad un certo punto avuto un grave incidente (la frattura composta della testa del perone), che non gli aveva consentito di proseguire la marcia, sicché era rimasto a terra, lontano dal luogo teatro dei fatti.

Il contrario non poteva essere affermato solo perché il suo il motociclo Honda SH sarebbe poi stato ivi rinvenuto. Non vi sarebbero inoltre validi elementi indiziari, di fonte interna al clan Cappello, per sostenere che Guzzardi avesse armi con sé, o sapesse che altri del suo gruppo ne fossero in possesso. Negli incontri preparatori, ricostruiti dai citati collaboratori, non se ne era, del resto, mai parlato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i: Il ricorso è infondato.

2. Esso, al fine di corroborare l'assunto difensivo che l'indagato abbia abbandonato in anticipo, in quanto ferito, la zona teatro della sparatoria, muove da una ricostruzione alternativa delle risultanze processuali, basata su una rilettura delle medesime non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è in proposito chiamata ad un controllo sulla esistenza, o meno, di una motivazione effettiva da parte del provvedimento dinanzi ad essa impugnato, non potendo invece la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01;

Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01). Lo scenario, accolto dall'ordinanza impugnata in quanto ampiamente avallato dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle videoriprese, è che l'indagato, seppur ritardato dall'incidente, riprese la marcia e raggiunse i complici in tempo per partecipare attivamente all'offensiva sferrata dal gruppo Cappello. Trattasi di ricostruzione illustrata dal giudice del riesame mediante ampie e ragionevoli argomentazioni, oggetto, nel motivo, di confutazioni reiterative e, quanto al preteso travisamento del narrato dei dichiaranti, non autosufficienti, in quanto sostenute dalla riproduzione di meri stralci dei verbali di dichiarazione, inidonei ad offrire a questa Corte una rappresentazione esaustiva che consenta di riscontrare la denunciata alterazione e falsificazione del dato istruttorio (tra le molte, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01).

Occorre comunque ricordare, a confutazione definitiva delle censure al riguardo svolte, che, in materia di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non potrebbe limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (da ultimo, Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 75421-01), che sono comportamenti che il ricorrente neppure allega.

3. L'ordinanza impugnata ha, inoltre, ineccepibilmente argomentato sulla provvista indiziaria che avvalora il convincimento secondo cui i componenti del gruppo Cappello, o almeno alcuni di essi, fossero armati. Il solo collaboratore Nobile afferma il contrario, ma il Tribunale del riesame si dilunga, in modo logico e appropriato, sulle ragioni di inattendibilità al riguardo del suo narrato, in evidente contrasto con i rilievi balistici effettuati e con la logica stessa della programmata spedizione punitiva. Sanfilippo e Viglianesi, del resto, non furono raggiunti da "fuoco amico", ma 3 2 da proiettili calibro 7,65, appartenenti ad ami diverse da quelle in dotazione ai 3 Cursoti. n .

E non è inutile rammentare che risponde di concorso nel porto e nella 5 detenzione illegale di armi anche colui che, non essendo personalmente armato, 8 - aderisce e prende parte ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, visibile 8 - e condiviso, di armi da parte di altri correi, ancorché questi ne abbiano L . l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364-01; Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915-01; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971-01).

4. Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese essuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all