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Sentenza — n. 188/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 188/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - avanzata da Antonino Martincigh in relazione a titolo esecutivo, recante condanna per bancarotta fraudolenta, sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - ammettendo tuttavia il condannato al regime di semilibertà. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e delle sue attuali condizioni di vita, e sulla base di una conseguente favorevole prognosi di suo proficuo reinserimento sociale esclusivamente tramite le più rigide prescrizioni della misura alternativa invocata in via gradata. 2.3 condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi diretti a censurare la decisione nella parte ritenuta non satisfattiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 188/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa assenza di persecuzione disdetta in periodo di prova permesso di promuovere un procedimento penale bancarotta fraudolenta condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martincigh Antonino, nato a Cividale del Friuli il 07/09/1952 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Manila Di Nardo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - avanzata da Antonino Martincigh in relazione a titolo esecutivo, recante condanna per bancarotta fraudolenta, sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - ammettendo tuttavia il condannato al regime di semilibertà. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e delle sue attuali condizioni di vita, e sulla base di una conseguente favorevole prognosi di suo proficuo reinserimento sociale esclusivamente tramite le più rigide prescrizioni della misura alternativa invocata in via gradata. 2.3 condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi diretti a censurare la decisione nella parte ritenuta non satisfattiva.

Con il primo motivo il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà di motivazione. A base del diniego di affidamento in prova sarebbe stata posta l'assenza di revisione critica, ma tale valutazione sarebbe in contrasto con le evidenze processuali. Non rivestirebbe rilievo ostativo dirimente neppure la condanna per il delitto di atti persecutori, successivo alla bancarotta. Il suo reinserimento sociale sarebbe già in atto, e non si comprenderebbe perché soltanto la semilibertà, e non proprio l'affidamento in prova, sarebbe in grado di assecondarlo ulteriormente.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione, in relazione alla mancata considerazione di sicuri elementi positivi, deponenti per la concessione della misura più ampia, quali il reinserimento lavorativo e la solidità dei legami familiari e affettivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in entrambi i proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.

2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01). Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo - ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse - deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua persgnalità e sulla condotta di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01).

3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame le notizie provenienti tanto dagli uffici di polizia che da quello dell'esecuzione penale esterna dell'Amministrazione penitenziaria, rilevando una serie di indici non irragionevolmente ritenuti pregnanti ai fini della decisione, tra cui la mancata presa di coscienza critica del comportamento sfociato nel reato concorsuale (riferita dagli operatori del servizio sociale) e l'esito infelice di misure alternative extramurali già sperimentate (il delitto di atti persecutori risale ad epoca in cui Martincigh era stato ammesso al regime di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010).

Sulla base di tali indici il medesimo Tribunale ha plausibilmente ritenuto che, al fine' di assecondare il processo di risocializzazione del condannato, fosse idonea esclusivamente una misura alternativa di tipo adeguatamente contenitivo, quale la concessa semilibertà. A tali conclusioni, né illogiche né contraddittorie, il ricorrente contrappone argomenti di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/09/2021 Il Const iere estensore Il