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Sentenza — n. 171/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 171/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Palmieri Ferdinando ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (in riferimento agli artt. 2 e 4 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), perché il 18 aprile 2019, quale titolare del serbatoio GPL con capacità di circa 2000 litri installato nel cortile a servizio della palazzina di sua proprietà sita in Napoli, aveva omesso di presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 171/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 20 del d.lgs. n. 139, contestato all'odierno imputato, stabdisce, al comma 1, che «chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1».

Parole chiave

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apparecchi a gas gas naturale violazione dell'obbligo di informare privilegio di responsabilità distribuzione del gas detentore delle informazioni

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI FERDINANDO nato a NAPOLI il 23/03/1954 avverso la sentenza del 10/12/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo (4,),22~5,;é,j4h.,-

RITENUTO IN FATTO

1. Palmieri Ferdinando ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (in riferimento agli artt. 2 e 4 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), perché il 18 aprile 2019, quale titolare del serbatoio GPL con capacità di circa 2000 litri installato nel cortile a servizio della palazzina di sua proprietà sita in Napoli, aveva omesso di presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., 20 d.lgs. n. 139 del 2006, 2 e 4 d.P.R. n. 151 del 2011, perché il G.u.p. avrebbe erroneamente individuato l'imputato quale titolare del serbatoio GPL, quando dalla documentazione depositata dalla difesa si evinceva che tale oggetto era riconducibile alla Ba.Co.Gas. s.r.l. L'imputato, infatti, aveva depositato il contratto di comodato d'uso gratuito del serbatoio stipulato con la predetta società e il contratto di somministrazione esclusiva per la fornitura GPL presente nel medesimo serbatoio.

Il giudice di merito, quindi, trascurando di considerare la predetta documentazione, avrebbe omesso di considerare che, nel caso in cui il serbatoio resti nella titolarità della ditta fornitrice e venga ceduto in comodato d'uso gratuito ad uno o più utenti finali in forza di un sottostante contratto di fornitura esclusiva di gas - come nel caso di specie - il soggetto titolare dell'attività è da individuarsi nella ditta proprietaria del serbatoio. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., perché il G.u.p. avrebbe omesso di valutare d'ufficio l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto utili all'applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A tal fine, giova evidenziare che il d.lgs. n. 139 del 2006, intitolato «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», si occupa, al Capo III, della prevenzione incendi, che l'art. 13, comma 1 definisce come «(...) la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare i'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze».

Il successivo art. 16, comma 1, stabilisce che il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, «(...) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati - in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza - con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi».

L'art. 20 del d.lgs. n. 139, contestato all'odierno imputato, stabdisce, al comma 1, che «chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1».

Tale decreto è stato emanato con d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, intitolato, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», il quale; come precisato nell'art. 2, comma 1, «(...) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito e l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».L'art. 3, comma 1, del regolamento stabilisce, poi, che «gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio».

In particolare, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4, comma 1, «per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta».

Nel caso di specie, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rilevato che Palmieri non aveva presentato la SCIA al Comando provinciale dei vigili del fuoco, finalizzata alla successiva attivazione della procedura dei controlli previsti ai fini antincendio mediante visita tecnica, nonostante fosse il proprietario dell'intera palazzina nella quale era stato installato un serbatoio GPL con capacità di circa 2000 litri. Il motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, considerando per di più che, nel contratto di comodato d'uso depositato dall'imputato, è presente una clausola nella quale viene stabilito che «il comodatario si obbliga a richiedere e ottenere a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni amministrative». 1.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., infatti, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di condanna, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4 //,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell