Sentenza — n. 10/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vibo Valenza condannava Francesco Saverio Galante alla pena di euro trecento di ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. ascrittogli. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, denunciando violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità per non essere intervenuta valida citazione a giudizio per le incerte indicazioni delle date delle udienze riportate negli atti notificati al difensore e all'imputato, cosicché neppure era stata garantita la difesa tramite le tempestive richieste istruttorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen; Sentenza — n. 10/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. ascrittogli. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, denunciando violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità per non essere intervenuta valida citazione a giudizio per le incerte indicazioni delle date delle udienze riportate negli atti notificati al difensore e all'imputato, cosicché neppure era stata garantita la difesa tramite le tempestive richieste istruttorie.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALANTE FRANCESCO SAVERIO nato a VIBO VALENTIA il 20/01/1972 avverso la sentenza del 26/02/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vibo Valenza condannava Francesco Saverio Galante alla pena di euro trecento di ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. ascrittogli.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, denunciando violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità per non essere intervenuta valida citazione a giudizio per le incerte indicazioni delle date delle udienze riportate negli atti notificati al difensore e all'imputato, cosicché neppure era stata garantita la difesa tramite le tempestive richieste istruttorie.
3. Il ricorso, facendo riferimento a vizi della citazione intervenuti tutti prima dell'udienza del 12 settembre 2017, non considera e dunque non smentisce quant'altro rappresentato nella sentenza impugnata, ossia che, a seguito di un primo rinvio preliminare, la trattazione del procedimento non avveniva all'udienza di cui sopra, ma era ancora rinviata all'udienza del 10 aprile 2018, con rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore, il quale partecipava poi anche alla successiva udienza del 26 febbraio 2019 in cui veniva emessa la decisione. Sicché ì neppure è dato comprendere quale incidenza avrebbe avuto quanto lamentato, a fronte della successiva rinnovazione della citazione e della comprensione di essa da parte del difensore domiciliatario, che nemmeno risulta aver eccepito in primo grado errate indicazioni nella citazione o violazioni di termini afferenti eventualmente a nullità non di carattere assoluto.
4. Il ricorso, dunque, risultando manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati gli evidenti profili di colpa, alla somma congruamente determinata in euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres