Sentenza — n. 42636/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAMATE MIHAI DRAGOS nato il 29/09/1988 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 124 cod. pen; Sentenza — n. 42636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce mancanza e tardività delle querele, necessarie poiché è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. h cod. pen. Le denunce sporte dalle persone offese Pasi e Biondi si esauriscono in una mera esposizione dei fatti, senza alcuna istanza di punizione. La Murnigotti ha presentato denuncia dopo circa quattro mesi dalla conoscenza del fatto. 2.1. Nessuna delle persone offese ha riconosciuto il ricorrente, onde incongruamente i giudici di merito si sono basati sul riconoscimento effettuato dall' operante di polizia giudiziaria, che non è stato formulato in termini di certezza ma solo di verosimiglianza. D'altronde le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza non consentono di affermare che il ricorrente sia il responsabile dei fatti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAMATE MIHAI DRAGOS nato il 29/09/1988 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Stamate Mihai Dragos ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine a plurimi reati di furto aggravato.
2. Il ricorrente deduce mancanza e tardività delle querele, necessarie poiché è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. h cod. pen. Le denunce sporte dalle persone offese Pasi e Biondi si esauriscono in una mera esposizione dei fatti, senza alcuna istanza di punizione. La Murnigotti ha presentato denuncia dopo circa quattro mesi dalla conoscenza del fatto. 2.1. Nessuna delle persone offese ha riconosciuto il ricorrente, onde incongruamente i giudici di merito si sono basati sul riconoscimento effettuato dall' operante di polizia giudiziaria, che non è stato formulato in termini di certezza ma solo di verosimiglianza. D'altronde le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza non consentono di affermare che il ricorrente sia il responsabile dei fatti.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato per quanto attiene ai reati commessi in danno di Murnigotti Sabrina, Pasi Miriam e Biondi Ivana. Per quanto riguarda la Murnigotti , la querela è tardiva, in quanto sporta oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., e cioè il 24 novembre 2011 mentre il fatto è avvenuto il 22 luglio 2011. Per quanto attiene invece a Pasi Miriam e a Biondi Ivana, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunicazione all'autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga la manifestazione, chiara ed inequivocabile, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia (Cass., Sez. fer., n36001/2012).
Orbene, l'esame degli atti di denuncia presentati da Pasi Miriam e da Biondi Ivana, ed allegati al ricorso, non consente di enucleare alcuna espressione dalla quale sia possibile inferire la volontà di procedere nei confronti del colpevole. D'altronde, pur non richiedendo la manifestazione della volontà di instare per la punizione del reo formule sacramentali (Cass., Sez. 4, n. 40273 del 24-9-2007), la valutazione in merito alla ravvisabilità di quest'ultima non può essere fondata unicamente sulla mera denuncia di un fatto di reato (Cass, Sez. 6, n. 11386 del 22-1-2003, Rv. 223950) o su indici non univoci, come il comportamento successivo alla presentazione di essa, anche per il principio generale, vigente in materia penale, in dubio pro reo (Cass., Sez. 3, 21-3-1996, Fiorentino, Rv. 205432).
4. Il secondo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.
U,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 4.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che l'identificazione dell'imputato è certa, in quanto operata con precisione dalli ufficiale di polizia giudiziaria che aveva visionato le immagini del responsabile dei reati contestati e constatato la corrispondenza tra quest'ultimo e la fisionomia dell'imputato in occasione di un successivo arresto in flagranza per un fatto del tutto analogo. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se, come nel caso in esame, coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767).
5. Il reato commesso in danno di Murnigotti Sabrina va dunque dichiarato improcedibile per tardività della querela. I delitti commessi in danno di Pasi Miriam e Biondi Ivana vanno dichiarati improcedibili per mancanza di querela. La declaratoria di responsabilità rimane dunque circoscritta al delitto commesso in danno di Sirri Sirit, onde, venuta meno la pluralità di reati, la multa va applicata nel minimo, mentre la pena detentiva rimane inalterata, essendo già stata applicata nel minimo edittale dai giudici di merito, nonostante essi avessero condannato lo Stamate per più reati.
6. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente ai reati in danno di Murnigotti Sabrina, Pasi Miriam e Biondi Ivana perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con rideterminazione della pena pecuniaria in relazione al reato in danno di Sirri Sirit in euro 154 di multa, ferma restando la pena detentiva. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati in danno di Murnigotti Sabrina, Pasi Miriam e Biondi Ivana perchè l'azione penale non poteva essere iniziata in mancanza di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena pecuniaria in relazione al reato in danno di Sirri Siro in euro 154 di multa, ferma restand