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Sentenza — n. 37406/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37406/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37406/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da De Cesare Loredana, nata a Formia il 07/05/1977 Palombi Marco, nato a Velletri il 31/07/1975 Padellaro Antonio, nato a Roma il 29/06/1946 avverso la sentenza emessa il 17/03/2021 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; sentito le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. Giovanni Binotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 162 ter cod. pen, art 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ai giornalisti. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte confermato il rigetto della offerta reale ritenuta non congrua in ragione del danno alla reputazione ed all'onore e del danni patrimoniali subiti dalle parti offese. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla somma riconosciuta a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno in favore di Lorenzo Lazzarini, motivata in considerazione della mancanza di rettifica della notizia, laddove invece nella edizione del 5.3.2014 vi era stata invece detta rettifica, benchè non sollecitata dall'interessato.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione domanda di ricusazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 162 ter cod. pen
in relazione all'art. 162 ter cod. pen.
art 34 cod. proc. pen
Sotto un primo profilo, la questione, già sollevata e rigettata nei gradi di giudizio di merito e da valutarsi in relazione al regime transitorio, attiene all'art 34 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da De Cesare Loredana, nata a Formia il 07/05/1977 Palombi Marco, nato a Velletri il 31/07/1975 Padellaro Antonio, nato a Roma il 29/06/1946 avverso la sentenza emessa il 17/03/2021 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; sentito le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. Giovanni Binotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Loredana Di Cesare Loredana, Marco Palombi e Antonio Padellaro per il reato di diffamazione. A Di Cesare e Palombi è contestato, nella qualità di autori dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Fatto quotidiano" del 26 febbraio 2014 dal titolo "Scandalo nel biogas delle Marche: soldi nostri e tasche loro" di avere offeso la reputazione di Paolo Tanoni, Lorenzo Lazzarin, Mario Pesaresi e Paolo Pesaresi attribuendo loro un determinato fatto indicandoli come persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, scrivendo" tra i 13 avvisi di garanzia inviati nel marzo scorso ci sono gli imprenditori di cui abbiamo parlato" "le ipotesi di reato non sono leggere: si va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in giù".

A Padellaro è contestato, in qualità di direttore responsabile del quotidiano di avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che commesso il reato indicato 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando quattro motivi. Con il primo si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 162 ter cod. pen. ed all'art. 1, commi 2-3, della legge 23 giugno 2017, n. 103 per violazione degli artt. 3-25-101- 111 Cost. Sotto un primo profilo, la questione, già sollevata e rigettata nei gradi di giudizio di merito e da valutarsi in relazione al regime transitorio, attiene all'art 34 cod. proc. pen. che sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo l'introduzione dell'art. 162 ter cod. pen. ,non prevedeva l'incompatibilità del giudice del dibattimento nel caso in cui, dopo aver acquisito già alcune prove a carico, si fosse pronunciato nella prima udienza dibattimentale, successiva alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, sulla congruità dell'offerta reale compiuta dall'imputato ai fini dell'art. 162 ter cod. pen., rigettandola. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ai giornalisti. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte confermato il rigetto della offerta reale ritenuta non congrua in ragione del danno alla reputazione ed all'onore e del danni patrimoniali subiti dalle parti offese. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla somma riconosciuta a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno in favore di Lorenzo Lazzarini, motivata in considerazione della mancanza di rettifica della notizia, laddove invece nella edizione del 5.3.2014 vi era stata invece detta rettifica, benchè non sollecitata dall'interessato.

3. Le persone offese, Paolo Tanoni, Lorenzo Lazzarini, Mario e Paolo Pesaresi, in data 4 e 5 agosto 2021, hanno rimesso le querele presentate nei riguardi degli imputati per i fatti per cui si procede. Le remissioni sono state accettate.

4. I reati oggetto dell'imputazione sono pertanto estinti per remissione di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso i