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Sentenza — n. 34465/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34465/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34465/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: n. 26115 del SENTENZA Liiii -?), sul ricorso proposto da: TALARICO Alessandro Achille, nato a Panettieri (Cs) il 25 settembre 1961; avverso la sentenza n. 302/2021 della Corte di appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha respinto il gravame che Talarico Alessandro Achille aveva presentato avverso la sentenza con la quale, in data 24 gennaio 2018, il Tribunale di Cosenza lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del di n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983 e successive modifiche, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Arianna, omesso il versamento dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti pagati ai dipendenti della predetta società nell'anno 2013 per un importo complessivo pari ad euro 23.303,83, condannandolo, pertanto, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: n. 26115 del SENTENZA Liiii -?), sul ricorso proposto da: TALARICO Alessandro Achille, nato a Panettieri (Cs) il 25 settembre 1961; avverso la sentenza n. 302/2021 della Corte di appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha respinto il gravame che Talarico Alessandro Achille aveva presentato avverso la sentenza con la quale, in data 24 gennaio 2018, il Tribunale di Cosenza lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del di n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983 e successive modifiche, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Arianna, omesso il versamento dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti pagati ai dipendenti della predetta società nell'anno 2013 per un importo complessivo pari ad euro 23.303,83, condannandolo, pertanto, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Parole chiave

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arretrati di contributi obbligo contributivo obbligo di versamento supplementare del socio computo dei contributi dovere di collaborazione del contribuente prelievo di corresponsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per le ragioni dianzi esposte il ricorso proposto dal prevenuto deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente: n. 26115 del SENTENZA Liiii -?), sul ricorso proposto da: TALARICO Alessandro Achille, nato a Panettieri (Cs) il 25 settembre 1961; avverso la sentenza n. 302/2021 della Corte di appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha respinto il gravame che Talarico Alessandro Achille aveva presentato avverso la sentenza con la quale, in data 24 gennaio 2018, il Tribunale di Cosenza lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del di n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983 e successive modifiche, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Arianna, omesso il versamento dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti pagati ai dipendenti della predetta società nell'anno 2013 per un importo complessivo pari ad euro 23.303,83, condannandolo, pertanto, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione il Talarico, assistito dal proprio legale fiduciario, affidando le proprie doglianze a 2 motivi di impugnazione. Con il primo egli si è doluto, sotto il profilo della violazione di legge, del fatto che la Corte catanzarese abbia ritenuto dimostrata la circostanza che quello avesse versato í corrispettivi, in relazione ai quali erano stati indicati gli omessi contributi previdenziali, ai propri dipendenti, sebbene la società da lui amministrata si fosse trovata da tempo in istato di decozione (tanto che sin dal 2010 era stata attivata una procedura per la sua messa in liquidazione, successivamente aperta nel 2014), sulla sola base del fatto che lo stesso avesse trasmesso all'INPS i modelli DM10, senza considerare che la trasmissione di tali atti costituisce un adempimento dovuto che prescinde dall'effettiva corresponsione delle retribuzioni dovute ai dipendenti.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, questa volta con riferimento al profilo del vizio di motivazione, l'avere la Corte di merito considerato dimostrata l'avvenuta corresponsione degli emolumenti ai dipendenti della cooperativa, presupposto per la integrazione del reato contestato, esclusivamente in funzione della trasmissione del modelli DM10 - trasmissione operata, peraltro, non dall'imputato ma dai professionisti che curavano la contabilità della società - trattandosi di documentazione che, non dimostrando l'avvenuto pagamento dei corrispettivi, serve solo a dimostrare quale sarebbe l'entità delle retribuzioni che l'impresa sarebbe tenuta a versare; la Corte, peraltro, non avrebbe considerato che con diverse sentenze emesse in grado di merito il Talarico, proprio in ragione dello stato di dissesto in cui versava la società cooperativa della quale egli era legale rappresentante - tale da impedire ad essa il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti - era stato assolto da analoghe imputazione aventi ad oggetto omissioni contributive riferite ad anni diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti alla sua base, deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile. I due motivi di impugnazione, data la loro sostanziale unitarietà contenutistica - tutti e due, infatti, richiamano la attitudine dimostrativa della presentazione dei modelli DM10 ai fini della prova dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi ai dipendenti dell'imputato (elemento fattuale questo che si pone come logico presupposto per la integrazione del reato contestato al Talarico, atteso che l'eventuale mancata corresponsione dei trattamenti economico avrebbe reso irrilevante l'omesso versamento in favore dell'ente previdenziale della quota contributiva - consistente, appunto, in una "ritenuta" sul trattamento retributivo corrisposto - gravante sul datore di lavoro: cfr., infatti, già:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 1997, n. 11041, mai superata dalla successiva giurisprudenza) - possono essere congiuntamente esaminati. Questa Corte ha in plurime occasioni affermato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (così, infatti, da ultimo in ordine di tempo:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2020, n. 28672; idem Sezione III penale, 10 ottobre 2016, n. 42715). Quindi la Corte catanzarese, considerando, sulla base dell'avvenuta presentazione da parte di questo dei modelli DM 10, eseguita la obbligazione di pagamento dei corrispettivi ai propri dipendenti gravante sul Talarico (a nulla rilevando, evidentemente, che la materiale compilazione dei detti modelli sia stata compiuta da altri che non il Talarico, avendo costoro, indubbiamente, operato su indicazioni, mandati ed impulsi provenienti da quello), ha solo fatto buon uso, non decampando dalla corretta applicazione normativa né difettando di sufficienza motivazionale, dei consolidati principi ermeneutici più volte richiamati da questa Corte di legittimità.Applicazione, va altresì detto, la cui correttezza è corroborata dal fatto che non sia risultata, o quanto meno non è stata allegata dal ricorrente, la presenza di un diffuso (né, invero, di un circoscritto) contenzioso fra la cooperativa Arianna ed i dipendenti di questa che, invece - è logicamente lecito presumere - un generalizzato omesso versamento a questi dei corrispettivi avrebbe generato.

Da ciò discende anche la valutazione in ordine alla irrilevanza dell'allegato stato di decozione della predetta società, dovendosi, invece, ritenere che l'avere il Talarico privilegiato, rispetto al versamento dei contributi previdenziali, il pagamento dei trattamenti economico ai dipendenti abbia corrisposto ad una precisa scelta aziendale volta a privilegiare, nell'immediato, la continuità aziendale, ma non tale da escludere la rilevanza penale dell'omesso versamento contributivo. Quanto, infine, alla circostanza, segnalata dalla difesa del ricorrente, che in altri processi celebrati a carico di costui, aventi ad oggetto altre analoghe imputazioni, il Talarico sia stato assolto in sede di merito, al di là della poca rilevanza di una tale segnalazione - trattandosi di diversi procedimenti aventi ciascuno una sua storia, non tale da influenzarli reciprocamente, dovendo ogni giudizio considerarsi governato, senza preclusioni formatesi in extemo, dal principio del libero convincimento - si osserva che la Corte di appello ha ben posto in evidenza le ragioni in base alle quali in tali singoli giudizi il Talarico era stato assolto, ponendo in luce come esse non fossero pertinenti al procedimento da cui è scaturita la sentenza ora infondatamente impugnata.

Per le ragioni dianzi esposte il ricorso proposto dal prevenuto deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., non emergendo fattori che siano tali da far ritenere che siffatta inammissibilità non sia dipesa da elementi riconducibili alle scelte difensive dello stesso, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle