Sentenza — n. 34464/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 24/5/2019 che condannava Antonio Mascolo alla pena di legge per il reato di cui all'art. 371-bis) cod. pen. commesso nell'ambito delle indagini concernenti il tentato omicidio ai danni di Ignazio Turiaco in data 5/06/2005. In particolare, Mascolo ometteva di riferire e quindi taceva quanto a sua conoscenza dei fatti in ordine ai quali veniva sentito dal Pubblico ministero che gli aveva chiesto di riferire ciò che sapeva in ordine alle espressioni pronunciate nel corso della conversazione ambientale, intercettata nell'ambito di altro procedimento, intercorsa con Mario Tonino Maiolo in data 2.8.2012. La frase rilevante era la seguente: "Molino Davide è un ragazzo d'azione, in quanto anni fa ha sparato ad un calabrese di nome Ignazio di Chivasso". Innanzi al Pubblico ministero Mascolo non indicava l'identità del calabrese Ignazio di Chivasso, nè le cause che lo avevano portato ad indicare il Molino quale autore della sparatoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato in esame deve ritenersi sussistere non solo quando il pubblico ministero stia svolgendo indagini relativamente a una notizia di reato già delineata, ma anche quando essa sia solo potenzialmente configurabile, come nel caso di specie, non essendo sostenibile che, in tale ultima situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da potere pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato (Sez. 6, n. 36842 del 12/07/2019, Niro, Rv. 276695; Sez. 6, n. 9137 del 21/01/2009, Buda, Rv. 243062).
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mascolo Antonio nato il 28/10/1964 a Castellammare di Stabia avverso la sentenza del 22/02/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, i provvedimenti impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 24/5/2019 che condannava Antonio Mascolo alla pena di legge per il reato di cui all'art. 371-bis) cod. pen. commesso nell'ambito delle indagini concernenti il tentato omicidio ai danni di Ignazio Turiaco in data 5/06/2005. In particolare, Mascolo ometteva di riferire e quindi taceva quanto a sua conoscenza dei fatti in ordine ai quali veniva sentito dal Pubblico ministero che gli aveva chiesto di riferire ciò che sapeva in ordine alle espressioni pronunciate nel corso della conversazione ambientale, intercettata nell'ambito di altro procedimento, intercorsa con Mario Tonino Maiolo in data 2.8.2012. La frase rilevante era la seguente: "Molino Davide è un ragazzo d'azione, in quanto anni fa ha sparato ad un calabrese di nome Ignazio di Chivasso". Innanzi al Pubblico ministero Mascolo non indicava l'identità del calabrese Ignazio di Chivasso, nè le cause che lo avevano portato ad indicare il Molino quale autore della sparatoria.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mascolo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' art. 371-bis) cod. pen. Mascolo veniva sentito nell'ambito del procedimento penale nr. 18426/2013 a carico di Ignoti, dal Pubblico Ministero titolare delle indagini relative al tentato omicidio in danno di Ignazio Turiaco, in merito al contenuto di tre conversazioni ambientali captate all'interno dell'autovettura nella disponibilità di Mario Tonino Maiolo oggetto di operazioni tecniche di intercettazione disposte a carico di quest'ultimo nell'ambito di un diverso procedimento (proc. pen. nr . 29052/2010, denominato "Colpo di Coda"), conclusosi con sentenza di condanna a carico di quest'ultimo, divenuta irrevocabile, ritenuto partecipe di un'articolazione dell'associazione mafioso-ndranghetista denominate "locale Chivasso".
A fronte di un mero spunto investigativo innestatosi su un'indagine nata otto anni dopo la data del tentato omicidio (il procedimento per il tentato omicidio del 2005 veniva iscritto nel 2013), che neppure nel corso del processo denominato "Colpo di Coda" aveva stimolato alcun atto d'indagine, non essendo quelle registrazioni ambientali state mai utilizzate, il collegamento preteso tra la citazione del Mascolo, "calabrese di Chivasso" e Ignazio Turiaco risulta del tutto arbitraria e certamente non giustificata dal fatto che non risulterebbero altri Ignazi attinti in zona con colpi di arma da fuoco.
Non può ritenersi integrato lo schema legale del delitto di false informazioni al Pubblico Ministero a fronte di richieste di informazioni di carattere, nella sostanza, "esplorative", ovverosia dirette a sapere se quel soggetto si riferisse, effettivamente, a una vicenda oggetto di indagine. In altri termini, in relazione al caso di specie, atteso - tra l'altro - che gli investigatori, da tempo, avevano attenzionato il luogo ove si consumò il tentato omicidio in danno di Ignazio Turiaco, posto che dal 5 giugno 2005, data di realizzazione del delitto, al 5 marzo 2014 (ossia, ben 9 anni dopo) il relativo procedimento penale risultava e (restava) iscritto a carico di ignoti, l'essere chiamati a deporre in qualità di persona informata sui fatti di un tentato omicidio per il solo fatto di avere citato, in una conversazione ambientale confidenziale, con un conoscente, per avventura, il possibile, ma non certo, nome della parte lesa, senza avere a disposizione, il Pubblico Ministero alcun altro elemento investigativo che potesse in qualche modo confermare una qualche conoscenza della vicenda da parte del convenuto, non poteva già giustificare l'obbligo di riferire sulla circostanza relativa al delitto di tentato omicidio in danno di Turiaco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato in esame deve ritenersi sussistere non solo quando il pubblico ministero stia svolgendo indagini relativamente a una notizia di reato già delineata, ma anche quando essa sia solo potenzialmente configurabile, come nel caso di specie, non essendo sostenibile che, in tale ultima situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da potere pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato (Sez. 6, n. 36842 del 12/07/2019, Niro, Rv. 276695; Sez. 6, n. 9137 del 21/01/2009, Buda, Rv. 243062).
3. Va, poi, ricordato che in tema di false dichiarazioni al Pubblico ministero, ai fini della immediata procedibilità prevista dall'art. 371-bis, secondo , comma, cod. pen., integra il rifiuto di fornire informazioni non soltanto il silenzio o una esplicita dichiarazione con la quale il soggetto escusso rappresenti la propria volontà di non rispondere alle domande rivoltegli dal pubblico ministero, ma ogni comportamento che si risolva in un diniego delle informazioni richieste. (Sez. 6, n. 24374 del 19/02/2016, Mancini, Rv. 267394). 4.Nel merito, deve osservarsi che le censure appaiono dedotte per motivi non consentiti dalla legge, tendendo a rappresentare una ricostruzione dei fatti e una interpretazione del significato e della portata degli elementi probatori alternative a quelle privilegiate dai giudici di merito.
In particolare, la sentenza impugnata: -ha ineccepibilmente osservato la rilevanza, all'interno della piattaforma probatoria, della conversazione registrata e trascritta, nel corso della quale il ricorrente dichiarava testualmente "Molino Davide e un ragazzo d'azione, in quanto anni fa ha sparato ad un calabrese di nome Ignazio di Chivasso";-ha riconosciuto che tra Maiolo e Mascolo vi fosse un rapporto di confidenzialità; -ha escluso che Mascolo potesse scherzare o millantare rapporti e conoscenze parlando con il figlio di uno dei capi della 'ndrangheta, in quel momento ristretto in custodia cautelare nell'ambito del processo "Minotauro" e ha concluso, quindi, nel senso che il portato narrativo di Mascolo dovesse considerarsi attendibile allorchè parlava con Maiolo dell'attentato subito da Ignazio Turiaco e del fatto che coinvolto nella sua esecuzione ci fosse anche Davide Molino, laddove "ragazzo d'azione" doveva certamente intendersi, negli ambienti in cui gravitavano gli interlocutori, un uomo pronto a sparare se necessario.
Alla luce di ciò, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto che, quando Mascolo davanti al Pubblico ministero ha negato di essere a conoscenza delle circostanze relative al tentalo omicidio di Ignazio Turiaco, egli abbia certamente mentito, nè peraltro poteva rifiutarsi di rispondere. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore