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Sentenza — n. 34015/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34015/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34015/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bashkim ed Alessandro Tusha ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona - in parziale riforma di quella emessa in data 22 settembre 2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno - ha rideterminato la pena inflitta ad Alessandro Tusha, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, in anni uno e mesi cinque di reclusione ed ha parimenti rideterminato la pena inflitta a Bashkinn Tusha in anni uno mesi dieci di reclusione. Ad entrambi i ricorrenti sono stati contestati, in concorso tra loro, i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, riconosciuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato (alla predetta udienza del 9 giugno 2020), la Corte territoriale, che illegittimamente lo dichiarava assente, avrebbe dovuto disporre nei suoi confronti la rinnovazione del decreto di citazione, adempimento non osservato cosicché, sull'erroneo presupposto che l'imputato, dichiarato illegittimamente assente, fosse rappresentato dal difensore, la Corte distrettuale avrebbe violato l'articolo 420- ter, comma 1, del codice di procedura penale, disposizione applicabile anche al giudizio di appello.

Parole chiave

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procedimento in contumacia rinvio del dibattimento omissione di soccorso condono delle spese procedurali diritto a un ricorso effettivo domanda tardiva di ricusazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Tusha Bashkim, nato a Durazzo (Albania) il 10/04/1971 Tusha Alessandro, nato ad Ascoli Piceno il 22/12/1993 avverso la sentenza del 05-11-2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicoia; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, dott. Elisabetta Ceniccola che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Bashkim ed Alessandro Tusha ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona - in parziale riforma di quella emessa in data 22 settembre 2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno - ha rideterminato la pena inflitta ad Alessandro Tusha, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, in anni uno e mesi cinque di reclusione ed ha parimenti rideterminato la pena inflitta a Bashkinn Tusha in anni uno mesi dieci di reclusione. Ad entrambi i ricorrenti sono stati contestati, in concorso tra loro, i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate.

2. I ricorrenti, tramite il comune difensore, impugnano con separati ricorsi affidati rispettivamente ad un unico motivo. 2.1. Alessandro Tusha denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis, 69 e 133, comma 2, n. 3 del codice penale e all'articolo 121 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume il ricorrente che, con i motivi di appello, era stata espressamente chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, segnalandosi le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato nonché il proprio stato di bisogno economico, il carattere prepotente della persona offesa, descritto da due testi del pubblico ministero, l'incensuratezza del ricorrente con la conseguente opportunità di adeguare la pena al caso concreto.

La Corte d'appello concedeva le attenuanti generiche ma la statuizione relativa al giudizio di comparazione non appare, ad avviso del ricorrente, sorretta da sufficiente motivazione non essendo stata valutata la memoria difensiva depositata in cancelleria nell'interesse dell'imputato in data 4 novembre 2020. La Corte territoriale non avrebbe cioè giustificato la soluzione dell'equivalenza tra opposte circostanze, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, ma si sarebbe limitata a valorizzare la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato senza tener conto delle ragioni difensive evidenziate nella memoria difensiva tra cui, in particolare, il comportamento susseguente al reato caratterizzato dalla stabile attività lavorativa e dalla produzione di redditi leciti, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. 2.2.

Bashkim Tusha deduce, invece, la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 121, 178, comma 1, lettera c), 185, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 3, del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale) per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nonché per l'omessa notificazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza all'imputato legittimamente impedito. Premette che, dagli atti del processo, risulta che il ricorrente, in quanto appellante avverso la sentenza di condanna di primo grado, venne citato a comparire dinanzi alla Corte di appello di Ancona per il giorno 10 marzo 2020.

Ai sensi del decreto - legge 8 marzo 2020 n. 11, in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, con provvedimento del 9 marzo 2020 notificato alle parti, l'udienza del 10 marzo 2020 non si celebrò e venne rinviata d'ufficio al 9 giugno 2020. All'udienza del 9 giugno 2020, la Corte d'appello, dichiarata l'assenza dell'imputato e rilevata la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dello stesso per motivi di salute, rinviò la trattazione del processo alla nuova udienza del 5 novembre 2020. Con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 4 novembre 2020 e contenuta nel fascicolo processuale, il difensore del ricorrente evidenziò che la data della nuova udienza non era stata notificata all'imputato.

A questo proposito, sostiene che, all'udienza del 5 novembre 2020, l'imputato venne ritenuto "libero-assente" e, sulle conclusioni delle parti trascritte nel verbale d'udienza, la Corte di appello, omettendo di pronunciarsi in ordine alla questione sollevata con la memoria difensiva, emise l'impugnata sentenza. Così ricostruito il contesto processuale di riferimento, osserva il ricorrente come la violazione di legge, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Ancona, consisterebbe nel non aver disposto la rinnovazione del decreto di citazione per il grado di appello all'imputato, legittimamente impedito alla prima udienza del 9 giugno 2020.

Infatti, riconosciuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato (alla predetta udienza del 9 giugno 2020), la Corte territoriale, che illegittimamente lo dichiarava assente, avrebbe dovuto disporre nei suoi confronti la rinnovazione del decreto di citazione, adempimento non osservato cosicché, sull'erroneo presupposto che l'imputato, dichiarato illegittimamente assente, fosse rappresentato dal difensore, la Corte distrettuale avrebbe violato l'articolo 420- ter, comma 1, del codice di procedura penale, disposizione applicabile anche al giudizio di appello.

Infatti, poiché l'assenza dell'imputato all'udienza del 9 giugno 2020 fu dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedirbento, la Corte di appello, una volta rinviato il processo ad una nuova udienza (come effettivamente avvenuto nel caso di specie), avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del decreto di citazione all'imputato erroneamente ritenuto "assente". Siccome il rinvio del dibattimento reso all'udienza del 9 giugno 2020 aveva preceduto il compimento degli atti introduttivi compiuti soltanto alla successiva udienza del 5 novembre 2020, si rendeva necessaria la rinnovazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente notifica dello stesso all' imputato e, se anche si ritenesse che il decreto di citazione non andasse rinnovato, all'imputato andava comunque notificata l'ordinanza resa all'udienza del 9 giugno 2020 con cui la Corte d'appello aveva fissato la nuova udienza del 5 novembre 2020, con la conseguenza che la Corte territóriale, preso atto dell'eccezione formulata nell'interesse dell'imputato con apposita memoria difensiva, avrebbe dovuto rimediare alla precedente omissione, rinviando il processo e notificando all'imputato la data della nuova udienza.

Avendo omesso l'espletamento dei predetti adempimenti, la Corte di merito sarebbe perciò incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, rimarcando, quanto alla doglianza sollevata nell'interesse di Bashkim Tusha, come non fosse stata sollevata, nel corso del giudizio di appello, alcuna specifica e formale eccezione di nullità del giudizio per omessa notificazione all'imputato, legittimamente impedito, della data della nuova udienza, non potendo ritenersi tale la mera e generica prospettazione del difensore contenuta nella memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso sollevato nell'interesse di Alessandro Tusha è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, in accoglimento del motivo d'appello con il quale il ricorrente rivendicava il beneficio di cui all'articolo 62-bis del codice penale, ha concesso le attenuanti generiche in considerazione della giovane età dell'imputato al momento del fatto nonché della permanente incensuratezza dello stesso, stimando tuttavia equivalente l'attenuante de qua rispetto alla contestata aggravante. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito, anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio„ ha considerato la vicenda processuale nel suo complesso, così ampiamente giustificando il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e adeguando la pena al fatto attribuito all'imputato.Il quale, con il motivo di gravame e con la successiva memoria, non ha indicato alcun elemento diretto a sostenere l'esito favorevole del giudizio di comparazione ma ha esclusivamente allegato documenti dimostrativi della sua condotta di vita ritenendo, con ciò, di essere meritevole della concessione delle attenuanti generiche, negate in primo grado e infatti riconosciute all'esito del secondo giudizio.

Sul punto, che è stato oggetto del motivo di impugnazione, la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso di ritenere che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01).

Perciò, non avendo preso una specifica posizione sul punto, il ricorrente, senza alcun fondamento, si duole dell'esito del giudizio di comparazione.

2. Anche il motivo di gravame sollevato nell'interesse di Bashkim Tusha è inammissibile perché precluso, non essendo la doglianza deducibile nel giudizio di legittimità per le seguenti ragioni. Va premesso come, nella specie, la questione posta con il motivo di ricorso è se all'imputato già dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado debba notificarsi l'ordinanza con la quale il giudice fissa la data della nuova udienza, qualora venga dedotto, nel giudizio di appello, un legittimo impedimento a comparire e l'udienza venga rinviata per tale motivo, ovvero se, impregiudicato lo svolgimento delle attività dirette alla verifica della regolare costituzione delle parti anche nel giudizio di appello, la fissazione della data della nuova udienza non debba essere notificata, come nel motivo di ricorso anche si ipotizza sia pure al fine di scartare tale ipotesi, all'imputato in quanto rappresentato dal difensore (ex articolo 420-bis, comma 2, del codice di procedura penale).

Tuttavia, ad avviso del Collegio e in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore generale in udienza, l'esame del motivo di ricorso deve ritenersi, in ogni caso, precluso in sede di giudizio di legittimità, per la mancanza di una specifica eccezione tempestivamente formulata nel giudizio di appello e diretta a rilevare la causa di invalidità. A tutto concedere è infatti possibile sostenere che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli articoli 180 e 182, comma secondo, del codice di procedura penale, a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (così, Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01, in tema di giudizio contumaciale con principio da ritenersi valido anche pr il procedimento in assenza).

Ciò posto, è fuori discussione che il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato regolarmente notificato all'imputato, essendo stata fissata per la comparizione l'udienza del 10 marzo 2020, poi rinviata d'ufficio, in applicazione del decreto - legge 8 marzo 2020 n. 11, in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, con il provvedimento del 9 marzo 2020, anch'esso regolarmente notificato alle parti, tant'e che, all'udienza del 9 giugno 2020, l'imputato dedusse un legittimo impedimento a comparire. Sebbene il giudice di merito debba rilevare, anche d'ufficio, "errores in procedendo" che si risolvono in nullità di ordine generale, ciò non esonera la parte interessata dall'onere di indicare al giudice che procede uno specifico petitum, con il quale intenda denunciare una causa di nullità, né esonera la parte dalla specifica indicazione degli elementi dai quali si possa dedurre l'invalidità di un atto processuale.

La deduzione difensiva, trasfusa nella memoria del 4 novembre 2020 (giorno precedente all'udienza di discussione della causa), non rispetta alcuno ,dei suindicati principi, essendo esclusivamente diretta a supportare i motivi di appello ("... insiste nei motivi di appello ed in particolare evidenzia ..."). Infatti, le prime quattro pagine, di cui si compone la memoria difensiva, sono interamente dedicate a escludere la responsabilità del ricorrente, svolgendosi argomentazioni esclusivamente di merito, e soltanto nelle ultime due righe si .afferma puramente e semplicemente: "in ogni caso alcuna notificazione della data della nuova udienza è stata disposta nei confronti dell'imputato".

Non è stato quindi formulato alcun petitum con il quale il ricorrente abbia espressamente denunciato una causa di nullità e neppure sono stati, diversamente da quanto dedotto con il motivo di ricorso per cassazione, rappresentati gli elementi attraverso i quali procedere alla verifica della ipotizzata causa di nullità. In tal modo, essendo del tutto irrilevante che nelle conclusioni il difensore si sia genericamente riportato alle memorie depositate, non può ritenersi che il giudice d'appello sia stato regolarmente investito di una valida eccezione.

Siccome la deduzione relativa alla violazione dell'articolo 420-ter, comma 3, del codice di procedura penale rientra, in applicazione del principio fissato per il procedimento contumaciale al procedimento in absentia, nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio, il termine ultimo di deducibilità, nel giudizio d'appello, quanto all'omessa notificazione dell'avviso di fissazione della data della nuova udienza all'imputato legittimamente impedito a comparire, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, con la conseguenza che la nullità doveva essere validamente dedotta nei termini di cui agli articoli 180 e 182, comma secondo, del codice di procedura penale e cioè prima della deliberazione della sentenza di appello, cosicché essa non è più deducibile, come nella specie, con il ricorso per cassazione.

Se poi la doglianza, come si evince dal generico tenore letterale della memoria difensiva in parte qua, fosse diretta a censurare la circostanza della mancanza del provvedimento con il quale la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre che la data della nuova udienza fosse notificata all'imputato, allora la doglianza sarebbe, a maggior ragione, indeducibile nel giudizio di legittimità, posto che costituiva onere del difensore, presente al momento del compimento dell'atto ossia presente all'udienza del 9 giugno 2020, eccepire la causa di nullità immediatamente dopo detto compimento, cioè dopo che la Corte d'appello aveva disposto il rinvio senza emettere contestualmente il provvedimento ordinatorio prodromico delle incombenze dirette a notificare la data della nuova udienza all'imputato.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di riteneré che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in