Sentenza — n. 32908/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJEKAJ ELVIS nato il 12/04/1998 DEDAJ KRISTJAN nato il 05/01/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SE RRAO; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN IFATTO 1. Il Tribunale di Perugia ha pronunciato in data 17 novembre 2020 sentenza di patteggiamento, applicando a Gjekaj Elvis e Dedaj Kristjan la pena concordata fra le parti, disponendo la confisca del denaro in sequestro, in relazione al reato continuato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per illecita detenzione di gr.5 circa di cocaina (capo 1, in Gubbio il 4 novembre 2020); di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 per illecita detenzione di gr.41 di cocaina (capo 2, in Gubbio il 4 novembre 2020); di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 per cessione di gr.4 di cocaina (capo 3, in Gubbio il 15 ottobre 2020).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al motivo sulla qualificazione del fatto è appena il caso di rilevare che, vertendosi in tema di sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto (non ricorrente nel caso di specie), ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti, come nel caso in esame, margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501).
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJEKAJ ELVIS nato il 12/04/1998 DEDAJ KRISTJAN nato il 05/01/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SE RRAO; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN IFATTO 1. Il Tribunale di Perugia ha pronunciato in data 17 novembre 2020 sentenza di patteggiamento, applicando a Gjekaj Elvis e Dedaj Kristjan la pena concordata fra le parti, disponendo la confisca del denaro in sequestro, in relazione al reato continuato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per illecita detenzione di gr.5 circa di cocaina (capo 1, in Gubbio il 4 novembre 2020); di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 per illecita detenzione di gr.41 di cocaina (capo 2, in Gubbio il 4 novembre 2020); di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 per cessione di gr.4 di cocaina (capo 3, in Gubbio il 15 ottobre 2020).
2. Gli imputati ricorrono per cassazione, lamentando l'erronea qualificazione del fatto, ritenendo configurabile la fattispecie di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup., e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.240 cod. pen. per la disposta confisca del denaro in sequestro.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Quanto al motivo sulla qualificazione del fatto è appena il caso di rilevare che, vertendosi in tema di sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto (non ricorrente nel caso di specie), ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti, come nel caso in esame, margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501).
3. Quanto al motivo sulla confisca, si osserva che, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza impugnata, avuto riguardo alla descrizione del fatto (a seguito di cessione di sostanza stupefacente in data 15 ottobre 2020, gli imputati erano stati controllati mediante GPS sull'auto; gli inquirenti avevano, 2 ci così, localizzato il luogo in cui gli imputati si recavano per nascondere e prelevare la droga che poi cedevano al dettaglio; ivi erano stati rinvenuti 59 involucri ternnosaldati contenenti 41 grammi di cocaina, ai quali si era aggiunto un ulteriore involucro ivi depositato in occasione dell'arresto in flagranza) ed all'ammissione resa dagli imputati circa le motivazioni della condotta delittuosa (per necessità economiche di sostentamento della famiglia) ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 73, comma 7-bis, T.U.
Stup., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 cod. proc. pen., è sempre «ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto», come insindacabilmente ritenuto nel caso di specie dal giudice di merito.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 agosto 2021 Il ops