Sentenza — n. 32906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa in data 11 dicembre 2018 dal Tribunale di Treviso, con la quale Cagnin Moreno è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.187, commi 1, 1-bis, 1-quater, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Roncade il 23 agosto 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 192 cod. proc. pen, artt. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 194 cod. proc. pen, art. 501 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Zancaner quale teste del pubblico ministero e non quale consulente; il giudic::e di merito ha utilizzato la testimonianza per fondare la condanna su un apprezzamento scientifico fornito da un testimone, che in base all'art. 194 cod. proc. pen. non può esprimere apprezzamenti personali. La Corte non ha peraltro dato atto nella motivazione del motivo per il quale ha aderito alla tesi scientifica di tale teste piuttosto che a quella del consulente della difesa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAGNIN MORENO nato a TREVISO il 07/12/1977 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inamrnissibilita del ricorso,..0
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa in data 11 dicembre 2018 dal Tribunale di Treviso, con la quale Cagnin Moreno è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.187, commi 1, 1-bis, 1-quater, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Roncade il 23 agosto 2016.
2. Moreno Cagnin ha proposto ricorso per c:assazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e 187 cod. strada con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e in particolare con riferimento all'accertamento dell'alterazione psicofisica. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere provato l'elemento materiale del reato sulla mera verifica di un quantitativo di principio attivo di cocaina nei liquidi biologici, laddove sarebbe stato necessario verificare che tale concentrazione di sostanze avesse determinato un'alterazione al momento della condotta di guida, posto che la prova dell'uso pregresso di sostanze non prova il mantenimento del loro effetto al momento della guida. 2.1.
Con un secondo motivo deduce insufficienza della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, considerato che nella sentenza si è desunto lo stato di alterazione dalle modalità del sinistro, laddove esse potrebbero derivare da altra causa. 2.2. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato per mancata valutazione di una prova decisiva, rappresentata dalla deposizione del consulente di parte. Sebbene il consulente della difesa avesse dichiarato che l'effetto della concentrazione di cocaina nel sangue accertata potesse non estrinsecarsi in un'alterazione clinicamente apprezzabile, la Corte non ha spiegato per quale motivo tale deposizione non fosse decisiva. 2.3.
Con un quarto motivo deduce inosservanza e violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354,191 cod. proc. pen. L'accertamento effettuato sui liquidi biologici dell'imputato è stato svolto senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nè egli ha prestato il consenso al prelievo, e la motivazione offerta dalla Corte non è adeguata laddove si è fatto riferimento al ricovero a seguito del sinistro e al protocollo sanitario a tal fine necessario. 2.4. Con un quinto motivo deduce inosservanza dell'art. 194 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione del dott.
Zancaner quale teste del pubblico ministero e non quale consulente; il giudic::e di merito ha utilizzato la testimonianza per fondare la condanna su un apprezzamento scientifico fornito da un testimone, che in base all'art. 194 cod. proc. pen. non può esprimere apprezzamenti personali. La Corte non ha peraltro dato atto nella motivazione del motivo per il quale ha aderito alla tesi scientifica di tale teste piuttosto che a quella del consulente della difesa.
3. Il difensore ha depositato memoria scritta insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. 1.1. Con la decisione impugnata la Corte ha fondato la conferma della pronuncia di condanna facendo riferimento tanto all'esito dei prelievi da liquidi biologici quanto allo stato di alterazione fisica e psichica in cui versava l'imputato al momento del sinistro. La Corte territoriale ha espressamente dato atto della tesi espressa dal consulente della difesa, ribadendo la necessità, già affermata nella sentenza di primo grado, che, unitameni:e all'esito delle analisi sui liquidi biologici fosse necessario accertare l'effettivo stato di alterazione idoneo a compromettere l'idoneità alla guida, peraltro pienamente in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, a mente del quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.187 cod. strada, è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (ex plurimis, Sez. 4 , n. 41376 del 18/07/2018, Basso, Rv. 27471201).
In entrambe le conformi sentenze di merito i giudici hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il pregresso uso di cocaina non fosse risalente nel tempo in quanto le modalità del sinistro, ossia l'autonoma fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale senza tracce di frenata, avevano evidenziato lo stato di alterazione. 1.2. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale tanto con riferimento agli elementi indicativi dello stato di alterazione quanto con riferimento alle ragioni per le quali la tesi esposta dal consulente della difesa non fosse condivisa, le censure cli cui si tratta sono prive della dovuta specificità.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. C:ontenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.3.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto E! ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Con specifico riferimento al mancato avviso all'imputato della facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia, la Corte ha rimarcato che gli esami svolti all'ingresso in ospedale rientrassero nel protoc:ollo sanitario approntato e come l'imputato non fosse stato in grado di esprimere eventuale dissenso al prelievo in quanto al momento del ricovero era privo di conoscenza. Si tratta di pronuncia pienamente in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità. 2.2. Si richiamano, quanto agli esami su liquidi prelevati a scopo terapeutico, Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501 e Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C., Rv. 27403901 nonchè, con riguardo all'incompatibilità dell'avviso in questione con l'urgenza degli accertamenti non ripetibili da eseguire su persona temporaneamente in stato non cosciente, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 27788101.
3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1.Con riguardo all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medico citato dal pubblico ministero in qualità di testimone piuttosto che come consulente, la Corte territoriale ha sottolineato che il dott. Zancaner, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, aveva riferito circa l'esito delle analisi e circa la curva di assorbimento nel tempo della cocaina, confermando con riguardo alle dichiarazioni rese dal consulente della difesa quanto già, con motivazione non manifestamente illogica, affermato dal giudice di primo grado. 3.2.
Occorre, in merito a tale censura, rammentare che il consulente tecnico può essere citato per deporre quale teste qualificato sull'oggetto dell'incarico; ed anzi, la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 37340 del 15/07/2019, Alterio, Rv. 27757802).
4. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am