Sentenza — n. 32905/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEPORE DOMENICO ALBERTO VITO nato a ROMA il 16/03/1962 LEPORE VINCENZA nato a ROMA il 28/07/1958 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilita dei ricors
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEPORE DOMENICO ALBERTO VITO nato a ROMA il 16/03/1962 LEPORE VINCENZA nato a ROMA il 28/07/1958 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilita dei ricors
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEPORE DOMENICO ALBERTO VITO nato a ROMA il 16/03/1962 LEPORE VINCENZA nato a ROMA il 28/07/1958 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilita dei ricors
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 3 aprile 2019 dal Giudice di Pace di Bari, che aveva dichiarato Lepore Domenico Alberto Vito e Lepore Vincenza responsabili del reato di cui agli artt.43, comma 3,113 e 590 cod. pen. accertato in Mola di Bari il 22 febbraio 2014, condannando gli imputati alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. Il capo di imputazione aveva riguardo al reato di lesioni personali colpose cagionate a Di Franco Franca Maria dagli imputati in cooperazione tra loro, in qualità di proprietari del box auto ubicato in Mola di Bari alla via Garibaldi 89, per avere eseguito sul marciapiede sovrastante il box lavori di manutenzione e rifacimento dei lucernai in vetrocemento mediante aggiunta di cemento dello stesso colore della pavimentazione tale da determinare un dislivello di circa cm.3 rispetto al normale piano di calpestio non segnalato e pericoloso per il transito dei pedoni.
3. Il Tribunale ha rigettato il primo motivo di appello, concernente il difetto di contestazione della condotta omissiva ascritta agli imputati nella sentenza di primo grado, ritenendo invece che il giudice avesse esattamente accertato la condotta commissiva contestata agli imputati. Con riguardo ai motivi inerenti alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, il Tribunale ha sottolineato che, in data 16 dicembre 2010, il Condominio aveva deliberato di realizzare i lavori di ristrutturazione del marciapiede e che l'amministratore aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presentando la SCIA di inizio lavori in data 31 ottobre 2013; essendo stato accertato che i lavori del marciapiede per la parte sovrastante i box di proprietà privata non erano stati realizzati, il Tribunale ha confermato il giudizio espresso dal Giudice di Pace circa la riferibilità della condotta contestata agii imputati sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato Lepore Domenico Alberto Vito, che aveva ammesso di conoscere da tempo la situazione di pericolo, e sulla base dell'interesse che i proprietari avevano a chiudere l'apertura in vetrocemento, dalla quale provenivano infiltrazioni all'interno del box. 3.1.
Il giudice di appello ha aggiunto che nessun rilievo in favore degli imputati poteva assumere la circostanza che il Condominio avesse deliberato di eseguire i lavori di ripristino, nè tale circostanza giovava ad escludere la colpa, peraltro desumibile dal fatto che Lepore Domenico Alberto Vito aveva ammesso celi y di essere a conoscenza del fatto che i mattoni in vetrocemento fossero rovinati e che su uno dei mattoni in vetrocemento era stata messa una toppa in cemento. 3.2. Il tribunale ha precisato che i due imputati, in quanto proprietari del box, erano tenuti a garantire uno stato dei luoghi sicuro ed esente da insidiose fonti di pericolo per i passanti, ossia rivestivano una posizione di garanzia rispetto ai pericoli derivanti dal bene di loro proprietà.
4. Lepore Domenico Alberto Vito e Lepore Vincenza hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla circostanza che la prova testimoniale non avesse fornito la dimostrazione che la condotta commissiva contestata fosse opera degli imputati. I ricorrenti ribadiscono che il giudice di primo grado ha ascritto loro di non essere intervenuti al fine di eliminare l'insidia, mentre il giudice di appello ha confermato la condanna sulla scorta di una responsabilità oggettiva, ritenendo provata la riferibilità della condotta sulla base di dichiarazioni dell'imputato Lepore Domenico Alberto Vito erroneamente interpretate come riferibili ad epoca antecedente l'evento, laddove quest'ultimo aveva dichiarato di aver effettuato la riparazione dopo la caduta di Di Franco Franca Maria e sebbene fosse documentato c:he, con nota depositata al Comune in data 13 maggio 2014, lo stesso Lepore Domenico Alberto Vito avesse dichiarato espressamente che l'intervento costituente insidia non era stato effettuato dallo scrivente, nè per suo conto.
Il giudice di appello ha individuato la posizione di garanzia degli imputati sulla base del fatto che fossero proprietari del box ed ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Condominio, pur avendo deliberato di eseguire i lavori di ripristino del marciapiede, non li avesse poi posti in essere. Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe nulla per mancata correlazione tra il fatto commissivo contestato e il fatto omissivo per culpa in vigilando ritenuto in sentenza. 4.1. Con un secondo motivo deducono violazione di legge con riferimento all'elemento psicologico, posto che la responsabilità colposa è stata desunta da dichiarazioni di Lepore Domenico Alberto Vito anche in capo a Lepore Vincenza, nonostante egli si fosse limitato a dichiarare di essere consapevole del fatto che su uno dei mattoni in vetrocemento fosse stata messa una toppa in cemento ad opera di terzi. 4.2.
Con un terzo motivo invocano l'assoluzione per non aver commesso il fatto, essendo emerso all'esito dell'istruttoria quanto segue: che un anno prima dell'evento l'amministratore di condominio ,:aveva presentato all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune domanda di autorizzazione all'esecuzione di lavori di ristrutturazione su tutto il marciapiede perimetrale del condominio; che i lavori 3 ;,/ erano stati autorizzati, precisandosi nel provvedimento che i marciapiedi erano di esclusiva proprietà pubblica; che il 31 ottobre 2013 i lavori erano iniziati, ma del tutto arbitrariamente l'amministratore aveva limitato l'intervento alla sola pavimentazione di via Fiume, ritenendo che i singoli condomini avrebbero dovuto ottenere singoli permessi da parte del Comune; che il capo Settore Urbanistica del Comune di Mola aveva dichiarato che il condominio aveva già nell'ottobre 2013 depositato una SCIA per la realizzazione della copertura in vetrocemento, compresa nella dichiarazione di inizio lavori; che, successivamente al fatto, l'amministratore aveva informato gli imputati della pericolosità della rampa di accesso al piano interrato, richiamando i proprietari dei garage e dei locali provvisti di lucernari a rimuovere ogni situazione di pericolo, comunicando senza autorizzazione dell'assemblea condominiale in data 22 luglio 2014 l'ultimazione dei lavori. 4.3.
Con un quarto motivo hanno dedotto violazione di legge penale con riferimento al responsabile civile in quanto, pur avendo il Giudice di Pace, con ordinanza del 20 febbraio 2017, ammesso la citazione di Ferrucci Francesco Raffaele, quale amministratore pro-tempore del condominio, in veste di responsabile civile, nei successivi verbali di udienza non si è fatta alcuna menzione del responsabile civile, ritualmente citato, nè è stato adottato alcun provvedimento in merito a tale parte.
5. Il difensore ha depositato memoria rappresentando che non vi è urgenza nella trattazione della causa in quanto gli imputati non sono sottoposti a misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso, ferma restando l'insindacabilità della sentenza di appello per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ogni riferimento nelle pronunce di merito ad una posizione di garanzia degli imputati derivante dalla qualità di proprietari dlel box sottostante la pubblica via Garibaldi di Mola di Bari risulta inconferente, e si deve procedere ad emendare tale punto della motivazione ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., non essendo in alcun modo emerso che, in virtù di una convenzione o sulla base di altro titolo, gravasse sugli imputati alcun obbligo di manutenzione del suolo pubblico ove si è verificata la caduta del passante.
2. Ove l'interprete sia chiamato ad accertare l'ascrivibilità di un evento,_ penalmente rilevante ad un soggetto, che se ne definisce l'autore, la natura commissiva ovvero omissiva della condotta non sempre è agevolmente identificabile nei suoi esatti contorni, rinvenendosi condotte commissive mediante omissione ovvero condotte omissive mediante commissione accanto alle più lineari condotte puramente commissive o omissive. Occorre, tuttavia, guardarsi dal ritenere che tale commistione di situazioni e modalità nelle quali può atteggiarsi l'azione dell'uomo trovi il suo terreno di elezione nell'accertamento di qualsiasi reato, posto che la rilevanza giuridica dell'omissione è sancita esclusivamente nei casi nei quali, in virtù della previsione dell'art.40 cod. pen., sia individuabile un obbligo di protezione o di garanzia in cui l'inerzia del titolare equivalga all'agire causalmente determinante.
3. L'azione e l'omissione non hanno, poi, la medesima immediata rilevanza ai fini dell'accertamento, non solo del nesso di causa ma anche, della colpa; occorre, dunque, evitare l'errore di sovrapporre indistintamente l'azione e l'omissione al di fuori delle ipotesi in cui sia ravvisabile una posizione di garanzia, trovando in tal caso applicazione le regole generali sull'accertamento del nesso di causa tra condotta umana ed evento.
4. Nel caso concreto, la distinzione tra condotta commissiva o omissiva era dunque particolarmente rilevante perché non risultava individuabile, proprio sulla base della situazione di fatto descritta nelle pronunce di merito, alcun obbligo giuridico di impedire l'evento gravante sugli imputati. 4.1. Compito dei giudici di merito era, dunque, quello di accertare se gli imputati avessero posto in essere la condotta contestata, ossia l'apposizione di una toppa in cemento, tale da creare un dislivello, sopra un mattone in vetrocemento sovrastante il box auto di loro proprietà, posto che il luogo nel quale si è verificato l'evento lesivo è la pubblica via e che nessuna convenzione o altro titolo risulta aver dato origine all'obbligo per gli imputati di provvedere alla manutenzione del suolo pubblico. 4.2.
Ed invero il Collegio ritiene che, nonostante nelle pronunce di merito si sia fatto erroneo riferimento alla posizione di garanzia degli imputati, tale errore non sia idoneo ad inficiare la legittimità della decisione, ove si è accertato che la materiale alterazione del piano di calpestio fosse ascrivibile agli imputati sul presupposto che avessero tratto immediato vantaggio da tale opera, della quale Lepore Domenico Alberto Vito aveva ammesso di essere a conoscenza; accertamento, peraltro, chiaramente indicato nella motivazione della sentenza di primo grado ed ulteriormente chiarito in quella di appello. 4.3.
Le argomentazioni di cui sopra evidenziano l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze proc:essuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale e l'irrilevanza delle vicende inerenti i lavori condominiali.
6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto si tratta di questione dedotta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, senza alcuna specificazione delle ragioni per le quali l'omessa pronuncia nei confronti del responsabile civile concreti una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio piuttosto che una carenza decisoria che deve essere devoluta al giudice di appello. Giova, in ogni caso, ricordare che l'imputato non ha interesse ad impugnare l'omessa condanna solidale del responsabile civile al risarcimento del danno, operando il vincolo di solidarietà, ove accertato, ope legis.
7. I ricorsi devono essere, per tali ragioni, rigettati; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese! processuali. Nulla sulle spese in favore della parte civile.
P.Q.M.
Rigetta