Sentenza — n. 32634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29 giugno 2021 - depositata in cancelleria il 17 luglio 2021 - la Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna avanzata nei confronti di Angela Torodoc dalla Autorità giudiziaria dello Stato di Romania (Tribunale di Costanza) sulla base di un mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 in forza di una sentenza di condanna, divenuta definitiva il 22 gennaio 2020, alla pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (ex artt. 194 cod. pen. romeno), disponendo al contempo - su richiesta del Pubblico ministero - il riconoscimento della sentenza definitiva n. 300 del 6 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Costantinel confermata con sentenza della Corte di appello di Costanza del 22 novembre 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 194 cod. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 32634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio per le ragioni di seguito indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Torodoc Angela, nata a Costanza (Romania) il 16.07.1979 avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, i provvedimenti impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentito il difensore che ha insistito nel ricorso e ha prodotto documentazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2021 - depositata in cancelleria il 17 luglio 2021 - la Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna avanzata nei confronti di Angela Torodoc dalla Autorità giudiziaria dello Stato di Romania (Tribunale di Costanza) sulla base di un mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 in forza di una sentenza di condanna, divenuta definitiva il 22 gennaio 2020, alla pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (ex artt. 194 cod. pen. romeno), disponendo al contempo - su richiesta del Pubblico ministero - il riconoscimento della sentenza definitiva n. 300 del 6 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Costantinel confermata con sentenza della Corte di appello di Costanza del 22 novembre 2017.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Torodoc, a mezzo del difensore di fiducia, la quale deduce che il procedimento penale in Romania si era svolto nella sua continuativa incolpevole assenza, non avendo mai avuto conoscenza della citazione in giudizio e, ancor prima, della esistenza di un procedimento penale a suo carico e che, per tale motivo, non era mai stata chiamata ad eleggere domicilio dalla A.G. procedente fin dalla fase delle indagini preliminari e dalla iscrizione nell'apposito registro degli indagati. In assenza di una elezione di domicilio in Romania, veniva tentata la notifica presso l'ultima residenza anagrafica in Romania, ovviamente non andata a buon fine.
Dal testo della sentenza impugnata, quale vizio motivazionale, non si evince attraverso quali modalità sia stata operata la notificazione della vocatio in iudicium. In particolare, non si comprende come si sia proceduto, alla luce della impossibilità di notificare personalmente il decreto di citazione a giudizio all'interessata. La difesa ha depositato memoria difensiva con produzione documentale, reiterando il motivo di ricorso ed evidenziando le modifiche legislative a garanzia del destinatario assente dal processo a suo carico in relazione al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.
In conclusione, la difesa ha richiesto, oltre che l'annullamento della sentenza impugnata perché emessa in violazione di legge e affetta da vizio motivazionale, anche l'annullamento della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Costanza nei confronti del ricorrente nel processo svolto illegittimamente perché celebrato in sua assenza, con espressa richiesta all'autorità giurisdizionale straniera di applicare principio analogo a quello di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. del nostro ordinamento di rescissione del giudicato, con conseguente rinnovazione degli atti del procedimento a garanzia della posizione processuale della ricorrente che desidera affermare ed azionare il proprio diritto di difendersi - 2 - (Y
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio per le ragioni di seguito indicate.
2. Va premesso che la ricorrente è stata arrestata dalla polizia giudiziaria in Italia il 2 aprile 2020 in quanto destinataria di un mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 dall' Autorità Giudiziaria di Costanza. Il presente procedimento è, quindi, ancora regolato dalla legge 69/2005 ora abrogata dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, entrato in vigore il 20 febbraio 2021. L'art. 28 del predetto decreto legislativo ha dettato la normativa transitoria per l'applicazione della nuova disciplina, prevedendo che "I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data, come nel caso in esame, la Corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.
3. Ciò premesso, avendo riguardo al motivo di ricorso deve evidenziarsi che, con la decisione quadro 2009/299/GAI sono state apportate alcune modifiche alla decisione sul mandato di arresto europeo in tema di processi in absentia. L'articolo 2 ha modificato la decisione quadro 2002/584/GAI, introducendo un nuovo articolo 4-bis, sulle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. Prevede a tal fine che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo esecutivo, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente, a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.
Insieme si deve verificare una delle seguenti condizioni: - l'interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; - l'interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; - l'interessato, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato dei suoi diritti, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello oppure ancora non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria e sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente.
La decisione quadro disciplina poi l'ipotesi in cui il mandato d'arresto esecutivo sia emesso nei confronti di persona che non sia stata precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico; questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. Trattasi di quanto verificato nel caso in esame.
E' pacifico che l'interessata non sia stata citata personalmente proprio perché questo risulta dalla relata di notifica e dalla sentenza del Tribunale di Costantinel; risulta, inoltre, pacificamente che la Torodoc nel mandato di arresto europeo è stata avvertita che, pur non avendo ricevuto personalmente la sentenza, quest'ultima le sarà notificata dopo la consegna e l'interessata avrà diritto a un nuovo processo. 4.Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi violato il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. i), n. 3, d.lgs. n. 161 del 2010, che esclude che l'autorità giudiziaria italiana possa riconoscere una sentenza di condanna esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, laddove tale decisione sia stata adottata al termine di un processo nel quale l'interessato non è comparso personalmente, e se questi, informato del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito dell'imputazione, abbia richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.
La Corte di appello di Catania, dunque, non poteva riconoscere in Italia la sentenza di condanna emessa dal Tribunale romeno nei confronti della Torodoc perché risultava dagli atti che la stessa non aveva ricevuto personalmente alcuna notifica di fissazione dell'udienza -4- in Romania — sebbene nel mandato di arresto si attesti che l'interessata era stata citata personalmente ed era stata presente al processo a seguito del quale era stata emessa la decisione - e innanzi alla Corte di appello di Catania ha insistito per fare valere il proprio diritto ad un nuovo processo. 4.1.Va rilevato come nella situazione attualmente esistente la Corte territoriale, non potendo procedere - come anticipato - al riconoscimento della sentenza contumaciale, deve valutare la possibilità di dar seguito alla richiesta di consegna.
Ed infatti, a mente dell'art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005, è preclusa la possibilità, in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo, di rifiutare la consegna di un cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea avente la propria residenza o dimora nel territorio italiano, laddove non sia consentito - come nella fattispecie si è verificato - disporre che la pena sia eseguita in Italia. D'altro canto, nella situazione innanzi tratteggiata il mandato di arresto esecutivo finisce per acquisire una rilevanza processuale, ben potendo la consegna essere autorizzata a norma dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 3), e lett. c), per consentire all'interessato di partecipare al giudizio di riesame del merito della causa: consegna che può essere subordinata alla condizione che il prevenuto, dopo essere ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
A tale conclusione è già pervenuta questa Corte di cassazione nell'esame di analoghe vicende, con riferimento alle quali sono stati affermati principi, che vanno qui ribaditi. In particolare si è chiarito, per un verso, che, in tema di mandato d'arresto europeo esecutivo, la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r), legge n. 69 del 2005 (ora trasfuso nel nuovo art. 18-bis della stessa legge) - in forza del quale la Corte d'appello dispone l'esecuzione in Italia della pena irrogata al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia - presta implicitamente il proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010, ma che ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto ed all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, Stinga, Rv. 272388); e, per altro verso, che in presenza di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità straniere per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna, ancora soggetta ad opposizione, l'autorità giudiziaria italiana deve parificare il mandato di arresto europeo a quello processuale e, conseguentemente, apporre la condizione prevista per il cittadino ed il residente dall'art. 19, comma 1, lett. c), della citata legge, al fine di consentire — 5 _ al consegnando di avere un nuovo grado di merito nello Stato emittente (Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, Picardi, Rv. 267185).
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che, nel nuovo giudizio, si uniformerà alle indicate regulae iuris. Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 6