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Sentenza — n. 32362/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Jaiteh Janko, nato in Gambia il 22/08/1981 avverso la sentenza emessa il 15/07/2021 dalla Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto - relativo alla portata del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. p)- secondo cui quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti riestradizione divieto di entrata e di transito uscita illegale dal paese reato motivante l'estradizione allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Jaiteh Janko, nato in Gambia il 22/08/1981 avverso la sentenza emessa il 15/07/2021 dalla Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di Jaiteh Janko, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 12/10/2020 per il reato di violazione della normativa sugli stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando due motivi 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69: si assume che nella specie sussisterebbe la giurisdizione dello Stato Italiano essendo stata compiuta - in tutto o in parte - la condotta all'interno del territorio dello Stato.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, atteso che le fonti di prova indicate nella relazione di cui all'art. 6 della legge indicata non sarebbero idonee a fondare la gravità indiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto - relativo alla portata del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. p)- secondo cui quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).

Le situazioni descritte dalla citata norma ora figurano nel novello art. 18-bis, lett. b) (introdotto dall'art. 6 I. 4 ottobre 2019, n. 117) che ha trasformato in facoltativo il motivo di rifiuto ad esse collegato. Il legislatore in tal modo ha reso ancor più evidente che dalla circostanza del collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi In Italia di un solo "frammento" della condotta) non deriva un automatico rifiuto della consegna, posto che va verificato concretamente caso per caso l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione.

Interesse che, nella specie, è stato ritenuto dalla Corte di appello non sussistente, stante la mancanza in Italia di indagini sul medesimo fatto (in tal senso, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329). Nel caso di specie, la Corte ha chiarito come non sussista alcun elemento rivelatore della esistenza da parte dell'Autorità giudiziaria italiana di indagini nei riguardi del ricorrente per il fatto per cui si procede.

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. Nonostante - a seguito delle modifiche apportate dal d. Igs 2 febbraio 2021 n. 18 alla legge n. 69 del 2005- non siano più contemplati né il potere di verifica da parte dell'Autorità giudiziaria italiana della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e neppure l'allegazione al mandato di arresto della relazione esplicativa dei fatti addebitati, la Corte ha spiegato, riportando gli accadimenti fattuali, come nondimeno il mandato di arresto europeo in esame contenga la compiuta descrizione del fatto attribuito all'indagato.

4. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", fungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 200